Legge regionale 31 luglio 1986, n. 37 - Testo storico

Legge regionale n. 37 del 31 07 1986

Bollettino ufficiale 15 09 1986 n. 0011

Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche.

TITOLO I

Generalità

Art. 1

(Interventi di prevenzione)

1. La Regione Autonoma della Valle d’Aosta provvede agli interventi di propria competenza al fine di prevenire il verificarsi di calamità pubbliche, od in relazione a calamità che siano verificate, secondo quanto disposto dalla presente legge.

2. Si intende per calamità pubblica l’insorgere, sul territorio regionale, di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumità delle persone e dei beni.

Art. 2

(Interventi diretti e concessioni di sussidi ai Comuni)

1. Oltre alle opere di prevenzione previste dalla Regione nei propri programmi periodici di intervento la Giunta regionale provvede, sia direttamente sia attraverso la concessione di sussidi ai Comuni e Consorzi di Comuni, alla realizzazione di opere, ritenute urgenti ed indifferibili, atte a prevenire l’insorgere di pericolo di danni alle persone ed ai beni, nonché al ripristino della viabilità di interesse locale.

2. La Giunta regionale predispone ed attua i servizi di soccorso ed assistenza a favore delle popolazioni colpite.

Art. 3

(Opere urgenti di prevenzione)

1. La Giunta regionale può accordare sussidi ai Comuni e Consorzi di Comuni per l’esecuzione di opere urgenti di prevenzione, non comprese nei programmi periodici di intervento, dirette a difendere le strade comunali e vicinali, i centri ed i nuclei abitati e strutture aziendali contro alluvioni, frane, valanghe, erosioni o altre cause di pericoli e di danni.

2. Qualora i fenomeni di cui al comma precedente interessino il patrimonio della Regione, o si presentino comunque di notevole estensione, la Giunta regionale interviene direttamente.

Art. 4

(Comitato regionale per la Protezione Civile)

1. In occasione di pubbliche calamità il Comitato regionale per la Protezione Civile assume le funzioni di Comitato di Coordinamento dei soccorsi tecnici e sanitari.

Al Comitato spettano principalmente i seguenti compiti:

a) predisporre specifici piani di intervento in rapporto ai diversi tipi di calamità;

b) predisporre piani relativi all’approvvigionamento delle attrezzature e dei materiali di riserva;

c) formare e tenere aggiornati gli elenchi del personale tecnico e sanitario mobilitabile in caso di necessità per i fini di cui alla presente legge;

d) formare e tenere aggiornata la banca dati relativa alle risorse utilizzabili in caso di emergenza;

e) formulare proposte comunque ritenute utili, ivi comprese quelle per attività di informazione e promozione per il migliore raggiungimento degli scopi previsti dalla presente legge.

Art. 5

(Composizione del Comitato regionale di Protezione Civile con funzioni di coordinamento)

1. Il Comitato regionale per la Protezione Civile, quando assume le funzioni di cui al precedente articolo 4, può essere integrato con tecnici, esperti e rappresentanti di enti, organismi, corpi variamente interessati ai pronti interventi di soccorso tecnico, sanitario e di ordine pubblico.

Art. 6

(Convenzioni con enti o imprese)

1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi o convenzioni con enti, imprese o istituti che siano in grado di fornire con la necessaria prontezza i mezzi, medicinali e materiali comunque occorrenti in caso di calamità o catastrofe.

2. La Giunta regionale può altresì provvedere all’acquisto dei predetti mezzi, medicinali e materiali, al fine di costituire adeguate scorte nelle località ritenute più idonee del territorio regionale.

3. I Comuni, a loro volta, possono organizzare attività finalizzate al ripristino delle aree danneggiate dalle calamità mediante l’impiego di lavoratori in cassa integrazione guadagni a zero ore, secondo quanto previsto dalla LR 9 gennaio 1986, n. 4 " Interventi a sostegno dell’occupazione ".

Art. 7

(Studi ricerche e controlli)

1. In relazione ai compiti previsti dalla presente legge, la Giunta regionale può promuovere specifici studi e ricerche, avvalendosi anche della consulenza di esperti e della collaborazione di enti e istituti specializzati.

2. La Giunta stessa è altresì autorizzata ad installare e gestire sistemi di comunicazione, di controllo e di segnalazione ritenuti idonei al fine di poter fronteggiare con la maggiore tempestività gli interventi calamitosi.

TITOLO II

Interventi per pubbliche calamità

Art. 8

(Segnalazione di calamità )

1. I Comuni indipendentemente dagli interventi di loro competenza secondo le vigenti disposizioni, provvedono ad accertare tempestivamente le situazioni di pericolo pubblico nell’ambito del rispettivo territorio. Tali situazioni, nonché le calamità in atto, debbono essere segnalate al centro operativo della Protezione Civile.

2. Analogo obbligo di segnalazione incombe per chiunque abbia accertato situazioni considerate al comma precedente. La segnalazione deve essere effettuata al Sindaco del Comune interessato dalla predetta situazione, ovvero direttamente al centro operativo della Protezione Civile.

3. Non è innovato circa gli obblighi del Sindaco in materia di provvedimenti contingibili ed urgenti ai sensi delle norme in vigore.

Art. 9

(Interventi urgenti)

1. Al verificarsi di una calamità pubblica, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere a tutti i lavori di carattere urgente ed inderogabile, con particolare riguardo:

a) a lavori finalizzati alla tutela della pubblica incolumità;

b) al ripristino provvisorio dei collegamenti stradali;

c) al ripristino, ristrutturazione e, ove necessario, ricostruzione di acquedotti, fognature ed altre opere igieniche;

d) alla costruzione di ricoveri provvisori per persone rimaste senza alloggio.

Art. 10

(Interventi dei Comuni)

1. Nei casi in cui l’evento calamitoso, in relazione alla sua natura ed alla limitata estensione, può essere adeguatamente fronteggiato mediante l’organizzazione tecnico - amministrativa e con l’impiego dei mezzi e degli uomini, compresi i volontari, di cui può disporre il Comune interessato, gli interventi di cui al precedente articolo 9 sono effettuati dal Comune stesso.

2. La sussistenza delle condizioni indicate al comma precedente è accertata dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Sindaco del Comune interessato.

3. La Regione assume a proprio carico la spesa relativa agli interventi effettuati dal Comune, sulla base di perizie vistate dai responsabili dei Servizi regionali competenti per materia o perizie asseverate da tecnici esterni, e ne dispone la liquidazione ed il pagamento a rimborso.

TITOLO III

Interventi a carattere straordinario

Art. 11

(Stato di emergenza)

1. In relazione alla gravità della situazione determinatasi a seguito della calamità naturale o catastrofe, il Presidente della Giunta regionale, su proposta del responsabile della struttura di Protezione Civile della Regione, può dichiarare con proprio decreto lo stato di emergenza delimitando la zona del territorio regionale da esso interessata. Con successivi provvedimenti potranno essere apportate modificazioni alla predetta delimitazione territoriale.

2. Il decreto di cui al comma precedente viene immediatamente comunicato al Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile ed ai Comuni interessati. Entro 24 ore dalla comunicazione il Sindaco è tenuto a rendere noto lo stato di emergenza mediante avviso da esporre all’albo pretorio ed in altri spazi idonei. Della dichiarazione dello stato di emergenza viene curata altresì la diffusione mediante i mezzi di comunicazione di massa.

3. Il Presidente della Giunta regionale, al fine di assicurare l’intervento tempestivo e coordinato dei diversi servizi regionali può convocare il Comitato regionale per la Protezione Civile con le funzioni e la composizione di Comitato di Coordinamento di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

4. Alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza si provvede nella stessa forma e con i medesimi mezzi di pubblicità di cui al primo e secondo comma del presente articolo.

Art. 12

(Pronto soccorso tecnico)

1. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza i responsabili dei vari servizi regionali competenti provvedono all’esecuzione dei lavori necessari, alla fornitura e noli da parte di imprese, nonché a procurare con urgenza, alle popolazioni colpite dalla calamità, quanto indispensabile per sopperire alle più urgenti necessità.

Art. 13

(Pronto soccorso sanitario)

1. Alla direzione dei servizi di pronto soccorso sanitario e di assistenza sanitaria e di profilassi provvede il servizio di assistenza sanitaria dell’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta in armonia con gli altri servizi di soccorso ed avvalendosi della collaborazione degli ufficiali sanitari delle località colpite o limitrofe.

2. Fanno capo al servizio di assistenza sanitaria dell’USL anche i servizi di polizia mortuaria per la zona colpita.

Art. 14

(Volontariato)

1. L’attività svolta eventualmente da squadre di soccorso, associazioni, comitati e volontari in genere, anche provenienti da altre regioni, viene disciplinata dal responsabile della struttura di Protezione Civile della Regione.

2. In particolare, qualora risulti necessario, in presenza di determinate situazioni di pericolo e per l’esigenza di maggiore funzionalità dei servizi, il responsabile della struttura di Protezione Civile della Regione può ordinare al personale volontario di cui al comma precedente l’allontanamento dalla zona colpita da calamità o catastrofe.

Art. 15

(Disciplina dei trasporti)

1. Al fine di consentire l’ordinato svolgimento delle operazioni di soccorso, l’accesso e la circolazione di persone e mezzi di trasporto nella zona, relativamente al territorio ove sia stato dichiarato lo stato di emergenza vengono disciplinati, ove occorra, in base a disposizioni emanate dal responsabile della struttura di Protezione Civile della Regione.

Art. 16

(Contributi a persone bisognose)

1. La Giunta regionale potrà concedere contributi ai Comuni a titolo di concorso sulle spese da essi sostenute:

a) per dare ricovero in via immediata e provvisoria alle famiglie rimaste senza tetto;

b) per l’erogazione di sussidi di sostentamento a chi abbia perduto, a causa della calamità, ogni fonte di reddito;

c) per l’erogazione di contributi a fondo perduto alle famiglie o persone bisognose che abbiano perduto vestiario, mobili e suppellettili indispensabili a seguito dell’evento calamitoso.

2. La concessione dei contributi di cui al precedente comma può avvenire anche nei casi di calamità pubblica, per i quali non si sia resa necessaria la dichiarazione di emergenza di cui al precedente articolo 11.

Art. 17

(Competenza dello Stato)

1. Ove all’atto della deliberazione dello stato di emergenza di cui al precedente articolo 11, o in un successivo momento, il Presidente della Giunta regionale accerti la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 42 del DPR 22 febbraio 1982, n. 182, " Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Valle d’Aosta ... " promuove il coordinamento tra gli interventi disposti dalla Regione e quelli previsti dallo Stato.

TITOLO IV

Disposizioni comuni

Art. 18

(Dichiarazione di pubblica utilità )

1. Le opere previste dai precedenti titoli sono dichiarate, a tutti gli effetti, di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili.

Art. 19

(Riparazione e ricostruzione di opere pubbliche)

1. Dopo l’esecuzione degli interventi più urgenti in dipendenza della pubblica calamità, la Giunta regionale provvede alla riparazione, ristrutturazione e ricostruzione delle opere pubbliche e degli edifici pubblici o di uso pubblico, scolastici o di culto che siano stati distrutti o danneggiati.

TITOLO V

Interventi per attività economiche

Art. 20

(Contributi alle attività produttive)

1. Alle Imprese industriali, artigianali, commerciali, alberghiere e turistiche che, per effetto di pubblica calamità riconosciuta dal decreto del Presidente della Giunta di cui al precedente articolo 11, abbiano subito danni di sostanziale rilievo, in rapporto alle dimensioni ed alla produttività dell’azienda, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo a fondo perduto nella misura massima del 60 percento del danno accertato in base ad apposite perizie asseverate.

2. I contributi valgono anche per la ricostituzione delle scorte vive o morte, danneggiate o distrutte, a causa di calamità, nonché per il mancato guadagno, rapportato ai periodi di effettiva inattività, verificabile e quantificabile sulla base di idonea documentazione fiscale e contabile.

Art. 21

(Contributi al settore agricolo)

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere agli agricoltori, ai coltivatori diretti, alle cooperative di conduzione agricola, agli affittuari ed ai piccoli proprietari che assicurano la normale coltivazione del proprio fondo, che, per effetto della pubblica calamità riconosciuta dal decreto del Presidente della Giunta di cui al precedente articolo 11, abbiano subito danni di sostanziale rilievo, in rapporto alle dimensioni ed alla produttività dell’azienda, contributi a fondo perduto, sulle spese occorrenti:

a) per il ripristino della coltivabilità;

b) per il ripristino delle piantagioni, per la ricostruzione e la riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, di muri di sostegno, di strade poderali ed interpoderali, di opere di provvista d’acqua, di acquedotti, di impianti irrigui e di produzione ed adduzione di energia elettrica, nonché per il ripristino degli impianti di conservazione e trasformazione dei prodotti aziendali e delle macchine agricole;

c) per la ricostituzione delle scorte vive e morte, danneggiate e distrutte;

d) per mancato guadagno rapportato ai periodi di effettiva inattività verificabile e quantificabile sulla base di idonea documentazione fiscale e contabile.

2. I contributi di cui al precedente comma sono concessi nella misura massima del 60%, in base ad apposite perizie asseverate.

3. Sono fatte salve le eventuali condizioni di migliore favore previste dalle vigenti norme regionali in materia.

4. Ai fini della presente legge si intende per piccola azienda agricola anche l’azienda dalla quale il conduttore, con lavoro a tempo parziale, trae parte, anche minima, del proprio reddito famigliare.

Art. 22

(Contributi in conto interesse)

1. Per la residua parte del danno, pari al 40 per cento, eccedente quindi la quota del 60 per cento coperta dal contributo a fondo perduto, potranno essere concessi mutui agevolati, anche cumulabili con altri mutui eventualmente già contratti, alle stesse condizioni previste dalla Regione Valle d’Aosta per i vari settori di intervento.

Art. 23

(Modalità erogazione contributi)

1. Le domande per la concessione dei contributi previsti dalle norme del presente capo debbono essere presentate su apposito modulo in competente bollo entro il termine di 60 giorni dall’evento calamitoso. Le domande devono essere corredate, a seconda dei casi, dall’elenco descrittivo dei danni, dalla perizia asseverata dei lavori, dal preventivo di spesa, da una relazione tecnico - finanziaria, e da ogni altro documento utile.

2. La concessione dei benefici è subordinata al rilascio di apposita dichiarazione con cui i richiedenti attestano di non aver fruito, né di poter fruire di alcun risarcimento del danno sofferto da parte di impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni.

3. Acquisiti gli accertamenti emersi dall’istruttoria delle domande, la Giunta regionale delibera la ripartizione dello stanziamento di bilancio fra i vari settori di intervento.

4. Il controllo sull’impiego dei contributi secondo la destinazione prevista nelle deliberazioni di concessione è demandato all’Assessorato competente per materia, cui spetta altresì il rilascio, a seconda dei casi, del certificato di regolare esecuzione dei lavori o di conforme impiego dei fondi ai fini della liquidazione e del pagamento.

Art. 24

(Limiti di cumulo)

1. I benefici di cui al presente titolo non sono cumulabili con altri interventi per le medesime finalità.

TITOLO VI

Interventi per l’edilizia abitativa

Art. 25

(Contributi per le abitazioni)

1. Per la riparazione di edifici destinati ad abitazione, gravemente danneggiati da pubbliche calamità riconosciute dal decreto del Presidente della Giunta di cui al precedente art. 11, la Giunta regionale è autorizzata ad intervenire: a) a favore dei proprietari di edifici direttamente occupati dagli stessi e che siano comunque sprovvisti di altra abitazione idonea:

- con la concessione di contributi a fondo perduto nella misura massima del 60% del danno subito, in base ad apposita perizia asseverata;

- per la residua parte del danno subito, pari al 40%, potranno essere concessi mutui agevolati, anche cumulabili con altri mutui eventualmente già contratti, alle stesse condizioni previste dalla Regione Valle d’Aosta per gli interventi nel settore dell’edilizia abitativa;

b) a favore di residenti nella Regione Valle d’Aosta proprietari di edifici, tenuti a propria disposizione o ceduti in affitto, anche se risultano proprietari di altra abitazione:

- con la concessione di contributi a fondo perduto nella misura massima del 40% del danno subito, in base ad apposita perizia asseverata;

- per la restante parte del danno subito, pari al 60%, potranno essere concessi mutui agevolati, anche cumulabili con altri mutui eventualmente già contratti alle stesse condizioni previste dalla Regione Valle d’Aosta per gli interventi nel settore dell’edilizia abitativa;

c) a favore di proprietari di abitazioni non residenti nella Regione:

- con la concessione di un contributo a fondo perduto nella misura massima del 20% del danno subito, in base ad apposita perizia asseverata;

- con la concessione di mutui agevolati pari ad un massimo del 50% del danno subito alle stesse condizioni previste dalla Regione Valle d’Aosta per gli interventi nel settore dell’edilizia abitativa.

Gli interventi di cui al presente articolo potranno considerare oltre alla riparazione dei danni, anche opere dirette a conseguire il consolidamento statico dell’edificio, la realizzazione di servizi igienici, il miglioramento funzionale e, ove necessario in relazione alle esigenze del nucleo famigliare, l’ampliamento delle abitazioni.

Art. 26

(Modalità erogazione contributi)

1. Nelle domande per ottenere i contributi di cui agli articoli precedenti dovranno essere presentate entro 60 giorni dall’evento calamitoso, e dovranno essere corredate da una relazione contenente l’indicazione dei lavori previsti e della relativa spesa.

La concessione dei contributi avrà luogo sulla base della domanda, del progetto esecutivo delle opere da effettuare, nonché della documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

L’erogazione dei contributi a fondo perduto, di cui ai precedenti articoli può essere disposta per il 40% ad avvenuto inizio dei lavori, e per la rimanente parte ad ultimazione dei lavori stessi, dietro accertamento da effettuarsi da parte del competente Assessorato regionale.

L’erogazione dei contributi annuali su mutuo, di cui all’articolo 22, sarà disposta ad avvenuta esecuzione delle opere, dietro accertamento da effettuarsi da parte del competente Assessorato regionale, e su presentazione di copia del piano di ammortamento e del contratto di mutuo definitivo. Essa avrà inizio in corrispondenza con il piano di ammortamento medesimo. Le rate annuali del contributo saranno corrisposte direttamente all’Istituto mutuante.

TITOLO VII

Disposizioni transitorie

Art. 27

(Interventi straordinari per le avversità atmosferiche del periodo 30 gennaio 6 febbraio 1986)

1. Le disposizioni degli articoli 2 e 16 e quelle dei Titoli V e VI della presente legge si applicano anche in relazione agli eventi dovuti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nella regione dal 30 gennaio al 6 febbraio 1986, nonché agli eventi verificatisi nella primavera 1986 a causa delle eccezionali e persistenti nevicate del periodo citato.

2. Le domande dirette ad ottenere le agevolazioni previste nei Titoli V e VI dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO VIII

Disposizioni finanziarie

Art. 28

(Dotazioni finanziarie)

1. Per le finalità di cui agli articoli 3, 6, 7 e 19 gli oneri finanziari saranno determinati a decorrere dall’anno 1987 con la legge finanziaria di cui all’articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68 " Norme in materia di bilancio e contabilità generale... ".

2. Per il ripristino della viabilità locale di cui all’articolo 2, primo comma, nonché per gli interventi previsti dai titoli II e III e per i contributi a fondo perduto di cui ai titoli V e VI è costituito un apposito " fondo di solidarietà regionale per interventi in occasione del verificarsi di eventi calamitosi e di eccezionali avversità atmosferiche ", la cui dotazione è fissata per l’anno 1986 in lire 2.000.000.000 e sarà determinata a decorrere dall’anno 1987 con la legge finanziaria di cui al comma precedente; la gestione di tale fondo, assimilabile al fondo di riserva per le spese impreviste, è regolamentata dalle vigenti disposizioni in materia di prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste medesime.

3. Gli interventi per contribuzioni in conto interessi di cui agli articoli 22 e 25 saranno finanziati con la legge finanziaria, di cui al primo comma, a decorrere dall’anno immediatamente successivo a quello della stipulazione del contratto di mutuo per la durata di ciascun piano di ammortamento.

4. Alla copertura di lire 2.000.000.000 di cui al secondo comma si provvede mediante il prelievo di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 50150 " fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese di investimento " del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario a valere sull’intervento iscritto all’allegato n. 8 al bilancio di previsione stesso alla voce 2.1. - interventi a carattere generale per l’istituzione del fondo regionale investimenti e occupazione. Su detto intervento rimane disponibile la minor somma di lire 13.000.000.000.

Art. 29

(Variazioni di bilancio)

Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1986 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese di investimento " L. 2.000.000.000

Variazione in aumento

Settore 3 - Oneri non ripartibili

Programma 3.2. - Altri oneri non ripartibili

Codificazione 1.1.2.8.0.3.12.32.03

Cap. 50790 (Di nuova istituzione) " Fondo di solidarietà regionale per interventi in occasione del verificarsi di eventi calamitosi e di eccezionali avversità atmosferiche Legge regionale 31 luglio 1986, n. 37, articolo 28 comma II " L. 2.000.000.000

Art. 30

(Dichiarazione di urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.