Legge regionale 9 luglio 1984, n. 37 - Testo storico

Legge regionale n. 37 del 09 07 1984

Bollettino ufficiale 20 7 1984 n. 10

Ulteriore modificazione ed integrazione delle leggi regionali 11 agosto 1981, n. 57 e 10 giugno 1983, n. 41, concernenti: Concessione di garanzia fideiussoria della Regione alla Maxel Vallée d’Aoste SpA per esigenze di cassa.

Art. 1

L’ammontare massimo della garanzia fideiussoria che la Giunta regionale è autorizzata a concedere nell’interesse della Maxel Valle d’Aosta SpA, di Gignod, ai sensi dell’articolo 1 della Legge regionale 11 agosto 1981, n. 57, è elevato fino alla concorrenza massima di Lire 1.500.000.000.

Art. 2

Il termine di scadenza della garanzia fideiussoria di cui all’articolo precedente, già fissato al primo luglio 1985 dall’articolo 1 della Legge regionale 10 giugno 1983, n. 41, è ulteriormente prorogato di altri 2 anni, per cui la predetta garanzia fideiussoria avrà scadenza il primo luglio 1987.

Art. 3

Ai sensi della legge regionale primo aprile 1975, n. 7, l’ulteriore onere a carico del bilancio della Regione, previsto per gli anni 1984 e 1985 in annue L. 15.000.000 e per gli anni 1986 e 1987 in annue L. 20.000.000, graverà sul capitolo 51000 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno in corso e sul corrispondente capitolo dei bilanci per gli esercizi successivi.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede:

- per l’anno 1984 mediante riduzione di Lire 15.000.000 dallo stanziamento iscritto al cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese correnti) " del bilancio di previsione per l’esercizio 1984 che presenta la necessaria disponibilità.

- Conseguentemente sull’autorizzazione di spesa relativa alla revisione dei servizi dell’Amministrazione Regionale prevista nell’allegato n. 8 al bilancio di previsione per il corrente esercizio rimane disponibile la minor somma di lire 195.000.000.

- Per gli anni 1985 e 1986 mediante utilizzo per L. 35.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2. " Altri oneri non ripartibili " del bilancio pluriennale 1984/ 1986.

Art. 4

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1984 vengono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese correnti) "

L. 15.000.000

Variazione in aumento

Cap. 51000 " Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative "

- LR primo aprile 1975, n. 7

L. 15.000.000

Art. 5

L’allegato n. 9 del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1984 viene così modificato:

LR 11 agosto 1981, n. 57

LR 10 giugno 1983, n. 41

LR 9 luglio 1984, n. 37

" Garanzia fideiussoria della Regione alla Maxel Vallée d’Aoste SpA per esigenze di cassa ".

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.