Legge regionale 13 giugno 1979, n. 37 - Testo storico

Legge regionale n. 37 del 13 06 1979

Bollettino ufficiale 20 7 1979 n. 7

Organizzazione e funzionamento dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Art. 1

L’organizzazione e la gestione dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta, sono disciplinate, in attuazione della legge 23 dicembre 1975, n. 745, secondo le norme dell’accordo allegato alla presente legge che forma parte integrante della stessa.

Eventuali modificazioni alla predetta disciplina saranno disposte sulla base di accordi tra le Regioni Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, approvati con legge regionale.

Art. 2

Per l’elezione dei rappresentanti della Regione Autonoma della Valle d’Aosta nel Consiglio di amministrazione dell’Istituto zooprofilattico sperimentale, ciascun consigliere regionale vota per un massimo di tre nomi; risultano eletti i quattro nominativi che hanno riportato il maggior numero di voti.

Per l’elezione dei rappresentanti della Regione Valle d’Aosta nel Collegio Sindacale dell’Istituto, ciascun consigliere regionale vota per un solo nominativo.

L’esperto esterno all’Istituto componente il Comitato tecnico scientifico ed il dipendente della Regione Valle d’Aosta componente il Comitato di controllo, vengono eletti dal Consiglio regionale.

I rappresentanti dei produttori zootecnici del Comitato consultivo vengono nominati dalla Giunta regionale su designazione delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, delle Associazioni dei produttori zootecnici e dell’Associazione regionale allevatori.

La ripartizione dei rappresentanti di cui al comma precedente è effettuata con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, sentite le Organizzazioni e le Associazioni interessate.

Art. 3

Alla spesa di L. 5.000.000 a carico della Regione Valle d’Aosta per il fondo di dotazione del Centro interregionale per la riproduzione ed il miglioramento animale, previsto all’articolo 21 dell’accordo allegato alla presente legge, si provvede mediante utilizzazione di pari importo dello stanziamento iscritto al Capitolo 3505 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1979.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

ACCORDO TRA LE REGIONI PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D’AOSTA PER L’ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D’AOSTA.

Art. 1

(Competenze regionali)

Le funzioni amministrative, già esercitate dallo Stato sull’Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte e Liguria ai sensi delle leggi 23 giugno 1970, n. 503 e 11 marzo 1974, n. 101 e trasferite alle Regioni Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta dalla legge 23 dicembre 1975, n. 745, sono svolte congiuntamente dalle tre Regioni secondo il presente accordo.

Art. 2

(Denominazione)

L’Istituto zooprofilattico sperimentale per il Piemonte e la Liguria, con sede in Torino, Ente sanitario dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è denominato " Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta ".

Art. 3

(Vigilanza e controllo)

Le funzioni di vigilanza e controllo sugli atti dell’Istituto sono esercitate da un Comitato di controllo composto da:

- i Presidenti delle Giunte regionali della Regione Piemonte, della Regione Liguria e della Regione Valle d’Aosta o loro delegati;

- un dipendente regionale per ciascuna delle tre Regioni.

Svolge le funzioni di segretario del Comitato un funzionario della Regione Piemonte.

Il Comitato ha sede presso la Regione Piemonte, dura in carica quanto il Consiglio regionale del Piemonte ed è presieduto dal Presidente della Giunta regionale del Piemonte o da un Assessore regionale da lui delegato.

Il Comitato delibera validamente a maggioranza dei componenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

L’Istituto provvede ad inviare, entro otto giorni, gli atti soggetti a vigilanza al Presidente del Comitato ed ai Presidenti delle Giunte regionali della Liguria e della Valle d’Aosta.

Le deliberazioni diventano esecutive se entro il termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti da parte del Presidente del Comitato non ne è pronunciato l’annullamento.

L’esecutività è sospesa se, entro il termine di cui al comma precedente, il Comitato chiede chiarimenti od elementi integrativi di giudizio all’Istituto.

Art. 4

(Compiti)

L’Istituto attende ai seguenti compiti:

1) ricerca sperimentale sulla eziologia e patogenesi delle malattie infettive e diffusive degli animali, con particolare riguardo per quelle che possono rappresentare maggior pericolo per il patrimonio zootecnico del territorio di competenza;

2) servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali;

3) preparazione e distribuzione di prodotti occorrenti per l’esercizio della profilassi, previa autorizzazione del Ministero della Sanità in conformità all’articolo 5 della legge 23 dicembre 1975, n. 745;

4) preparazione e distribuzione di eventuali prodotti immunizzanti stabulogeni occorrenti per eliminare circostanziati episodi infettivi, previa autorizzazione del Ministero della Sanità in conformità all’articolo 5 della legge 23 dicembre 1975, n. 745;

5) partecipazione attiva a piani di risanamento e miglioramento del bestiame;

6) servizio diagnostico delle zoonosi;

7) servizio di laboratorio per gli esami e le analisi di cui alle leggi 26 febbraio 1963, n. 441; 15 febbraio 1963, n. 281; 8 marzo 1968, n. 399;

8) analisi del latte;

9) formazione del personale specializzato nella zooprofilassi, anche presso Istituti e laboratori di paesi esteri;

10) aggiornamenti pratici per veterinari;

11) cooperazione tecnico scientifica con Istituti del settore veterinario anche esteri, previe opportune intese con il Ministero della sanità;

12) propaganda, consulenza ed assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali;

13) fecondazione artificiale del bestiame e studio della fisio - patologia della riproduzione e della infertilità;

14) ogni altro compito di studio, di ricerche e di analisi in materia zoosanitaria che gli sia affidata dalla Giunta regionale del Piemonte, dalla Giunta regionale della Liguria, dalla Giunta regionale della Valle d’Aosta, dal Ministero della sanità.

Art. 5

(Struttura organizzativa)

Per l’espletamento dei compiti di cui all’articolo 4 del presente accordo, l’Istituto è organizzato in laboratori collocati nella sede centrale ed in sezioni periferiche, tra i quali quelli previsti dall’articolo 6 della legge 23 dicembre 1975, n. 745.

Nel caso che l’Istituto intraprenda la produzione di farmaci, il relativo laboratorio dovrà assumere il carattere di azienda speciale, a norma dell’ultimo comma dell’articolo 6 della legge 23 dicembre 1975, n. 745.

L’istituzione di centri speciali e di nuove sezioni periferiche deve essere autorizzata dal Consiglio regionale della Regione interessata, ed approvata dai Consigli regionali delle tre Regioni.

L’organizzazione e la gestione dei laboratori centrali e periferici dovrà tener conto, al fine di evitare duplicazioni di servizi, di tutte le strutture sanitarie ed in particolare dei laboratori di igiene e profilassi, o di altri laboratori similari, dipendenti sia direttamente dalla Regione che dagli Enti locali.

La sezione zooprofilattica della Regione autonoma Valle d’Aosta rimane disciplinata dalle norme di cui alla legge regionale n. 13 del 28 giugno 1962.

Art. 6

(Organi dell’Istituto)

Sono organi dell’Istituto:

1 - il Consiglio di Amministrazione;

2 - la Giunta esecutiva;

3 - il Presidente;

4 - il Collegio dei Sindaci.

Art. 7

(Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- sette rappresentanti eletti dal Consiglio regionale del Piemonte;

- quattro rappresentanti eletti dal Consiglio regionale della Liguria;

- quattro rappresentanti eletti dal Consiglio regionale della Valle d’Aosta.

Deve essere assicurata la rappresentanza delle minoranze.

Non sono eleggibili i Consiglieri regionali.

Il Consiglio può essere sciolto in caso di persistente inattività o di violazione di leggi e di regolamenti, con deliberazione del Comitato di controllo.

Il Consiglio di amministrazione viene insediato dalla Giunta regionale del Piemonte e dura in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio regionale della Regione Piemonte.

Art. 8

(Commissario straordinario)

In caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione viene nominato, con lo stesso provvedimento di scioglimento, un Commissario straordinario per l’ordinaria amministrazione dell’Istituto.

L’amministrazione straordinaria può avere una durata massima di sei mesi, termine entro cui deve essere ricostituito il Consiglio di Amministrazione.

Art. 9

(Funzionamento del Consiglio

di Amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione deve essere riunito almeno due volte all’anno a seguito di convocazione del Presidente.

Può altresì essere convocato dal Presidente per sua iniziativa e quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri, dal Collegio dei Sindaci, dal Comitato di controllo o da parte di una Giunta regionale.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza di almeno otto consiglieri.

Qualora non sia diversamente stabilito, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono approvate quando sono adottate col voto della maggioranza dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa con voto consultivo il Direttore dell’Istituto.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte dal segretario amministrativo dell’Istituto stesso o da chi ne fa le veci.

Nella prima riunione il Consiglio di amministrazione elegge, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il Presidente e la Giunta esecutiva.

Qualora dopo tre votazioni non sia risultato possibile raggiungere la maggioranza di cui sopra, l’elezione ha luogo a maggioranza dei presenti.

Art. 10

(Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione:

1) approva il bilancio ed il conto consuntivo;

2) determina, sulla base delle direttive programmatiche e delle specifiche richieste delle Regioni, gli indirizzi e le direttive per il funzionamento dell’Istituto;

3) delibera sull’alienazione e sull’acquisto di immobili e di azioni, sull’accettazione di donazioni, eredità e legati e sulle altre trasformazioni, aumenti e riduzioni di patrimonio superiori a 50 milioni, nonché sulle spese che vincolano i bilanci per un importo complessivo, nel quinquennio, superiore a 50 milioni;

4) approva la convenzione da stipulare con un Istituto di credito per il servizio di Tesoreria;

5) delibera il regolamento organico e lo stato giuridico ed economico del personale, nei termini previsti dall’articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 745;

6) nomina il Direttore dell’Istituto;

7) propone alle Giunte regionali l’eventuale istituzione di centri speciali o di nuove sezioni periferiche;

8) delibera lo Statuto dell’Istituto e le sue eventuali modifiche che dovranno essere sottoposti all’approvazione dei Consigli delle Regioni interessate.

Art. 11

(Giunta esecutiva)

La Giunta esecutiva è composta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e da quattro membri eletti in seno al Consiglio, dei quali uno in rappresentanza della Regione Liguria e uno in rappresentanza della Regione Valle d’Aosta.

Essa dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la presidenza è assunta dal più anziano di età dei membri presenti.

La Giunta esecutiva delibera validamente con la presenza di almeno tre membri; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle sedute partecipa con voto consultivo il Direttore dell’Istituto.

Le funzioni di segretario della Giunta sono svolte dal segretario amministrativo dell’Istituto stesso o da chi ne fa le veci.

Art. 12

(Compiti della Giunta esecutiva)

Alla Giunta esecutiva compete l’ordinaria gestione dell’Istituto e lo svolgimento di tutti i compiti non esplicitamente riservati al Consiglio di amministrazione.

In particolare la Giunta esecutiva:

1) predispone il bilancio preventivo, i provvedimenti di variazione dello stesso ed il conto consuntivo accompagnati dalle relazioni illustrative da sottoporre all’esame del Consiglio di amministrazione;

2) delibera la nomina, la progressione di carriera, il trattamento economico, il licenziamento ed il collocamento a riposo del personale dell’Istituto secondo le norme del regolamento;

3) approva i contratti, le convenzioni e le spese nell’ambito degli stanziamenti di bilancio entro i limiti di cui al precedente articolo 10 sub. 3.

Art. 13

(Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Istituto, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva e dispone per l’attuazione delle deliberazioni.

Dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione.

Art. 14

(Collegio dei Sindaci)

Il Collegio dei Sindaci è composto da un Presidente, da due membri effettivi e da tre supplenti.

Il Presidente ed un membro supplente vengono eletti dal Consiglio regionale del Piemonte.

I Consigli Regionali della Liguria e della Valle d’Aosta eleggono ognuno un membro effettivo ed uno supplente.

Non sono eleggibili i Consiglieri regionali.

Il Collegio dei sindaci:

1) esamina il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le relazioni che l’accompagnano ed esprime il proprio parere al Consiglio di amministrazione;

2) controlla la regolarità della gestione finanziaria;

3) predispone, ogni sei mesi, una relazione sull’andamento della gestione amministrativa e finanziaria che trasmette alle Giunte regionali del Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta, nonché al Comitato di controllo.

I Sindaci possono presenziare alle sedute del Consiglio di Amministrazione e della Giunta esecutiva.

Il Collegio viene insediato dalla Giunta della Regione Piemonte e dura in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio regionale della Regione Piemonte.

Art. 15

(Comitato tecnico - scientifico)

È costituito il Comitato tecnico - scientifico previsto dalla legge 23 dicembre 1975, n. 745, con i seguenti compiti:

1) elaborare programmi tecnico - scientifici;

2) proporre al Consiglio di Amministrazione ed alla Giunta esecutiva programmi per l’acquisto di apparecchiature e di strumenti vari;

3) valutare le iniziative di carattere zoosanitario ed igienico, proposte da Enti ed Organismi operanti nell’ambito delle Regioni e riferire in merito agli Organi deliberanti dell’Istituto.

Il Comitato è composto:

- dal Direttore dell’Istituto e dagli aiuti;

- dal Direttore del Centro di cui al successivo articolo 17;

- da due tecnici dipendenti dell’Istituto designati dal personale;

- da un dirigente di sezione provinciale designato dai dirigenti di sezione;

- da tre esperti, uno per Regione, esterni all’Istituto e muniti di idoneo titolo di studio, ciascuno eletto dal rispettivo Consiglio regionale.

Il Comitato tecnico scientifico è insediato dalla Giunta regionale del Piemonte.

Il Comitato tecnico scientifico ha la facoltà di interpellare, ove risulti indispensabile, specialisti italiani o stranieri.

Il Comitato dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione dell’Istituto e dovrà riunirsi almeno due volte all’anno.

Il Comitato è presieduto dal Direttore dell'Istituto o da un suo delegato.

Art. 16

(Entrate finanziarie)

L’Istituto provvede agli scopi istituzionali con le seguenti entrate:

1) le quote attribuite ai sensi dell’articolo 11, terzo comma, della legge 23 dicembre 1975, n. 745, alla Regione Piemonte, alla Regione Liguria ed alla Regione Valle d’Aosta;

2) gli eventuali contributi delle Regioni;

3) i contributi alle spese per nuovi investimenti interamente a carico della Regione interessata;

4) i contributi di altri Enti pubblici o privati comunque interessati all’incremento, al miglioramento ed alla difesa zoosanitaria del patrimonio zootecnico;

5) i redditi del proprio patrimonio;

6) i proventi diversi per attività od interventi richiesti dalle Regioni;

7) gli utili derivanti dalle attività di produzione indicate nell’articolo 5 della legge 23 dicembre 1975, n. 745;

8) gli utili derivanti dalla gestione del " Centro interregionale per la riproduzione ed il miglioramento animale ".

La misura dell’indennità di carica spettante al Presidente dell’Istituto e al Presidente del Collegio dei sindaci nonché la misura del gettone di presenza spettante ai Consiglieri ed ai componenti esterni del Comitato tecnico scientifico per ogni seduta valida a cui partecipano, sono stabilite di intesa dalle Giunte regionali del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta nei limiti fissati dai Consigli regionali. Il relativo provvedimento è adottato dalla Giunta regionale della Regione Piemonte.

Art. 17

(Istituzione del Centro interregionale per la riproduzione ed il miglioramento animale)

Nell’ambito dell’Istituto è istituito il " Centro interregionale per la riproduzione ed il miglioramento animale ".

Il Centro ha lo scopo di sviluppare e potenziare la fecondazione artificiale per le specie animali allevate e di svolgere tutte le iniziative che interessano il settore della riproduzione, della selezione, della genetica e del miglioramento animale.

In particolare svolge i seguenti compiti:

1) organizzare e sviluppare la fecondazione artificiale per le specie animali di interesse zootecnico nelle Regioni Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e la gestione del relativo servizio;

2) svolgere studi e ricerche nel campo della genetica e del miglioramento animale;

3) per le razze bovine:

a - costituire un centro tori per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione del seme garantendolo con il controllo genetico del riproduttore;

b - svolgere studi e ricerche per il miglioramento genetico e la lotta contro l’infertilità delle popolazioni bovine.

Il Centro può avvalersi dell’opera di Organizzazioni ed istituzioni già esistenti.

Il Centro è dotato di appositi impianti, attrezzature, personale e gestione contabile, separati dagli altri laboratori dell’Istituto.

Al Centro è preposto un Direttore laureato in medicina veterinaria in possesso di specifica preparazione nel campo di attività del Centro, nominato dal Consiglio di amministrazione dell’Istituto, sentito il Comitato consultivo di cui al successivo articolo 19.

Art. 18

(Funzionamento del Centro interregionale per la riproduzione ed il miglioramento animale)

Il Centro è amministrato dagli Organi dell’Istituto ed è retto da un apposito regolamento deliberato, entro un anno dall’entrata in vigore del presente accordo, dal Consiglio di amministrazione dell’Istituto stesso, d’intesa con il Comitato consultivo di cui al successivo articolo 19.

Il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva devono sentire, prima di assumere le deliberazioni relative al Centro, il parere del Comitato consultivo di cui al comma precedente.

Gli utili derivanti dalla gestione del Centro debbono essere utilizzati per il miglioramento del servizio della fecondazione artificiale e per tutto quanto attiene direttamente od indirettamente al complesso di attività, studi e ricerche nel campo della riproduzione, della selezione, della genetica e del miglioramento animale.

Il Centro interregionale per la riproduzione ed il miglioramento animale subentra all’attuale " Centro tori regionale per la fecondazione artificiale e lo studio della patologia della riproduzione animale ".

Art. 19

(Comitato consultivo - Composizione e compiti)

Per la gestione del Centro è istituito un Comitato consultivo composto da:

- il Presidente dell’Istituto che lo presiede;

- dodici rappresentanti dei produttori zootecnici nominati dalla Regione Piemonte;

- quattro rappresentanti dei produttori zootecnici nominati dalla Regione Liguria;

- sei rappresentanti dei produttori zootecnici nominati dalla Regione Valle d’Aosta.

Alle riunioni del Comitato partecipa con voto consultivo il Direttore del Centro.

Le funzioni di Segretario del Comitato sono svolte dal Segretario amministrativo del Centro o da chi ne fa le veci.

Il Comitato viene insediato dalla Giunta regionale del Piemonte, dura in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio regionale della Regione Piemonte.

Spetta al Comitato esprimere parere su tutte le deliberazioni relative al Centro che vengono assunte dal Consiglio di Amministrazione o dalla Giunta esecutiva ed in particolare sui programmi e sui bilanci.

Inoltre il Comitato può formulare proposte sui problemi generali e particolari relativi al Centro, sia al Consiglio di amministrazione sia alla Giunta esecutiva.

Le determinazioni assunte in difformità al parere del Comitato consultivo nonché il non accoglimento delle proposte devono essere adeguatamente motivate.

Art. 20

(Comitato consultivo - Funzionamento)

Il Comitato consultivo deve essere riunito almeno due volte all’anno a seguito di convocazione del Presidente.

Può essere altresì convocato dal Presidente per sua iniziativa e quando ne venga fatta richiesta almeno da un terzo dei componenti il Comitato, dal Consiglio di amministrazione, dalla Giunta esecutiva o da parte di una Giunta regionale.

Art. 21

(Disposizioni finanziarie per il Centro)

L’Istituto destina al Centro:

1) gli utili derivanti dalla gestione del Centro stesso;

2) parte delle quote previste all’articolo 16, comma primo, punto 1);

3) il fondo di dotazione di lire 100 milioni al quale contribuiscono per il 90 percento, pari a lire 90 milioni la Regione Piemonte, per il 5 percento, pari a lire 5 milioni, la Regione Liguria e per il 5 percento, pari a lire 5 milioni, la Regione Valle d’Aosta.

Art. 22

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d’Aosta.