Legge regionale 11 agosto 1976, n. 37 - Testo storico

Legge regionale n. 37 del 11 08 1976

Bollettino ufficiale 20 9 1976 n. 10

Autorizzazione, limitatamente per l’anno 1976, di maggiore spesa per la concessione del contributo ordinario al Comitato regionale per la caccia della Valle d’Aosta in applicazione della legge regionale 23 maggio 1973, n. 28 e successive modificazioni.

Art. 1

Limitatamente all’anno 1976, č autorizzata la maggiore spesa di lire 50 milioni per la concessione al Comitato regionale per la caccia della Valle d’Aosta del contributo ordinario di cui al primo comma dell’articolo 25 della legge regionale 23 maggio 1973, n. 28, sostituito dall’articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 1974, n. 47.

Art. 2

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverą sul capitolo 334 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1976, previo prelievo di pari somma dal capitolo 206 della parte Spesa del bilancio stesso.

Art. 3

Al bilancio della Regione per l’anno finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

- Variazioni in aumento:

Cap. 334 - " Contributi al Comitato regionale per la caccia " L. 50.000.000

- Variazioni in diminuzione:

Cap. 206 - " Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese correnti - Allegato E) " L. 50.000.000

La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.