Legge regionale 8 novembre 1974, n. 37 - Testo storico

Legge regionale n. 37 del 08 11 1974

Bollettino ufficiale 30 11 1974 n. 10

Aumento della spesa annua per l’applicazione della legge regionale 30 agosto 1970, n. 21, riguardante la concessione di contributi regionali agli enti di patronato e di assistenza sociale operanti in Valle d’Aosta.

Art. 1

La spesa annua prevista dall’articolo 6 della legge regionale 30 agosto 1970, n. 21, per la concessione di contributi regionali agli Enti ed Istituti di patronato e di assistenza sociale operanti nel territorio della Valle d’Aosta, č aumentata da lire venticinquemilioni a lire quarantacinquemilioni, a decorrere dall’anno 1974.

Art. 2

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, previsto in annue lire ventimilioni, graverą sul capitolo 753 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1974, previo prelievo di pari somma dal capitolo 206 della parte spesa del bilancio stesso, e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazioni in aumento:

Capitolo 753 " Contributi agli Enti ed Istituti di patronato e di assistenza sociale, operanti in Valle d’Aosta " L. 20.000.000

Variazioni in diminuzione:

Capitolo 206 " Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese correnti - Allegato E) " L. 20.000.000

La presente legge regionale sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.