Legge regionale 20 dicembre 1973, n. 37 - Testo storico

Legge regionale n. 37 del 20 12 1973

Bollettino ufficiale 24 12 1973 n. 13

APPROVAZIONE DI MAGGIORE SPESA ANNUA PER L’ASSISTENZA INTEGRATIVA REGIONALE A FAVORE DEI CIECHI CIVILI.

Art. 1

Per la corresponsione ai ciechi civili dell’assistenza integrativa regionale (" assegno di accompagnamento ") prevista dalla legge regionale 31 agosto 1972 n. 35, č approvata la maggiore spesa annua di Lire cinquemilioni, a decorrere dall’esercizio 1973.

Art. 2

A decorrere dall’esercizio 1973, č ridotta di Lire cinquemilioni annui la spesa per la corresponsione dell’assistenza integrativa regionale agli inabili, mutilati ed invalidi civili, prevista dall’articolo 14 della legge regionale 28 agosto 1971 n. 12, modificata dalla legge regionale 23 maggio 1973 n. 26.

Art. 3

Per l’applicazione degli articoli precedenti sono approvate le seguenti variazioni ai sottoelencati capitoli della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1973:

- variazione in aumento:

lo stanziamento annuo del capitolo 751 " Spese per l’assistenza integrativa regionale mediante concessione di un assegno di accompagnamento ai ciechi civili (legge regionale 31 agosto 1972 n. 35) ", č aumentato da Lire trentaduemilioni a trentasettemilioni.

- variazione in diminuzione:

lo stanziamento annuo del capitolo 750 " Spese per l’assistenza integrativa regionale agli inabili, mutilati ed invalidi civili (leggi regionali 20- 5- 1964 n. 6; 11- 5- 1965 n. 11; 11- 11- 1965 n. 21; 29- 7- 1967 n. 21; 28- 8- 1971 n. 12 e 23- 5- 1973 n. 26) ", č ridotto da Lire duecentocinquantacinquemilioni a duecentocinquantamilioni.

Art. 4

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarą inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarą dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.