Legge regionale 4 dicembre 2001, n. 37 - Testo storico

Legge regionale 4 dicembre 2001, n. 37

Bollettino Ufficiale regionale 27 12 2001 n. 58

Disposizioni in materia di personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. Modificazioni alla legge regionale 19 marzo 1999, n. 7.

Art. 1

(Esercizio dell'opzione)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, della legge regionale 19 marzo 1999, n. 7 (Ordinamento dei servizi antincendi della Regione Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale)), si applicano anche al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in posizione di comando presso il Corpo valdostano dei vigili del fuoco alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il personale di cui al comma 1 deve esercitare l'opzione per il trasferimento nell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'inquadramento č subordinato alla disponibilitą di posti in organico ed al superamento della prova di accertamento della conoscenza della lingua francese.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 7/1999)

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 7/1999 č sostituita dalla seguente:

"a) i servizi tecnici di competenza del Corpo valdostano dei vigili del fuoco prestati su richiesta di enti o di privati;".

2. Il comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 7/1999 č sostituito dal seguente:

"3. I servizi di cui al comma 2 sono svolti, nel rispetto della normativa vigente, dal personale professionista, con l'ausilio, in caso di estrema necessitą, del personale volontario.".

3. Il comma 4 dell'articolo 16 della l.r. 7/1999 č sostituito dal seguente:

"4. Nei servizi a pagamento il versamento č effettuato a favore dell'Amministrazione regionale, che provvede alla determinazione periodica delle tariffe relative ai servizi con deliberazione della Giunta regionale, salvo il caso di apposite convenzioni.".

Art. 3

(Modifica all'articolo 34 della l.r. 7/1999)

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 34 della l.r. 7/1999 č sostituita dalla seguente:

"a) etą non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni trentadue, comprese le eccezioni di legge; il limite massimo di etą si applica anche a coloro che sono titolari di un posto di organico presso pubbliche amministrazioni;".

Art. 4

(Modifica all'articolo 35 della l.r. 7/1999)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 35 della l.r. 7/1999 č aggiunto il seguente:

"3bis. Qualora il corso di cui all'articolo 38 non possa aver luogo nel termine di tre mesi dall'approvazione della graduatoria del concorso o non possa essere frequentato nel termine suddetto per esigenze dell'Amministrazione, si procede comunque alla nomina, la cui validitą resta condizionata al successivo superamento del corso stesso.".

Art. 5

(Norma transitoria)

1. La disposizione di cui al comma 3bis dell'articolo 35 della l.r. 7/1999, introdotto dall'articolo 4, si applica anche alle nomine in corso di perfezionamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.