Legge regionale 10 novembre 1997, n. 36 - Testo storico

Legge regionale 10 novembre 1997, n. 36

Bollettino Ufficiale regionale 18 11 1997 n. 53

Primo Provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1997 e rideterminazione di autorizzazioni di spesa.

Art. 1

(Aumenti di autorizzazioni di spesa recate da leggi

regionali)

1) La spesa sanitaria di parte corrente già determinata in lire 218.430 milioni con l'art. 14 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 48 e rideterminata in lire 222.460 dall'art. 10 della legge regionale 7 luglio 1997, n. 24, è elevata a lire 222.710 milioni. La maggiore spesa di lire 250 milioni è interamente trasferita all'USL per il rifinanziamento di spese correnti quale "quota indistinta" (cap. 59900);

2) Per l'erogazione alle società concessionarie di servizi di autolinee, dei corrispettivi derivanti dai contratti di servizio stipulati con la Regione, ai sensi della legge regionale 11 aprile 1995, n. 11, (spesa determinata in lire 22.500 milioni con l'art. 18, comma 2, della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 48 e rideterminata in lire 23.700 con l'art. 11, comma 2, della legge regionale 7 luglio 1997, n. 24) è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.500 milioni (cap. 67670);

3) Per l'applicazione dell'art. 1 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 13, in materia di recupero funzionale di strutture afferenti ad aree naturali protette, è autorizzata per l'anno 1997, l'ulteriore spesa di lire 100 milioni (cap. 67385);

4) Per l'applicazione dell'art. 1 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30, in materia di diritto allo studio, è autorizzata per l'anno 1997, l'ulteriore spesa di lire 150 milioni (cap. 55560);

5) Per l'applicazione dell'art. 1 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, in materia di contributi nel settore del miglioramento fondiario, è autorizzata per l'anno 1997, l'ulteriore spesa di lire 3.830 milioni, di cui lire 530 milioni per il titolo II (cap. 41720) lire 1000 milioni per l'art. 7 comma 6 (cap. 41760) lire 300 milioni per il titolo V (cap. 42800) e lire 2000 milioni per il titolo VIII (cap. 43700);

6) Per l'applicazione dell'art. 1 della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, in materia di esproprio e occupazione di beni immobili, è autorizzata, per l'anno 1997, l'ulteriore spesa di lire 521 milioni (cap. 35100);

7) Per l'applicazione dell'art. 1 della legge regionale 1° dicembre 1992, n. 65, in materia di contributi a sostegno degli agricoltori nella conduzione aziendale, è autorizzata, per l'anno 1997, l'ulteriore spesa di lire 100 milioni (cap. 42830);

8) Per l'applicazione dell'art. 1 della legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, in materia di contributi per l'incremento delle attività delle imprese artigiane, è autorizzata, per l'anno 1997, l'ulteriore spesa di lire 600 milioni (cap. 47300);

9) Per l'applicazione dell'art. 22, comma 2, della legge regionale 6 novembre 1991, n. 66, concernente lavori di ammodernamento e sistemazione dell'Envers, è autorizzata, per l'anno 1997, l'ulteriore spesa di lire 2.790 milioni (cap. 51490);

10) Per il funzionamento e le attività degli organi collegiali scolastici (spesa determinata in lire 1.975 milioni con l'art. 21, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 48 e rideterminata in lire 2.015 milioni con l'art. 8, comma 1, della legge regionale 7 luglio 1997, n. 24), è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 80 milioni (cap. 55130);

11) Per l'applicazione dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10 in materia di partecipazioni azionarie e conferimenti, è autorizzata, per l'anno 1997, l'ulteriore spesa di lire 100 milioni (cap. 35400);

12) Per l'applicazione della legge regionale 7 novembre 1994, n. 66 in materia di agricoltura e zootecnia (spesa determinata in lire 6.500 milioni con l'art. 20, comma 2, della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 48 e rideterminata in lire 7.200 milioni con l'art. 9, comma 2, della legge regionale 7 luglio 1997, n. 24) è autorizzata, per l'anno 1997, l'ulteriore spesa di lire 200 milioni (cap. 42810);

13) Per l'applicazione dell'art. 13 della legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13, in materia di politica del lavoro, è autorizzato, per l'anno 1997, il rifinanziamento di lire 25 milioni (cap. 26010);

14) Per l'ulteriore applicazione dell'art. 1 della legge regionale 23 giugno 1994, n. 27, concernente interventi conseguenti agli eventi alluvionali del 1993, è autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 800 milioni (cap. 37962);

Art. 2

(Riduzioni di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)

1) L'autorizzazione di spesa per il piano di politica del lavoro di cui all'art. 13 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 48, è ridotta di lire 145 milioni (cap. 26030);

2) L'autorizzazione di spesa per l'acquisto di beni immobili di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 48, è ridotta di lire 389 milioni. (cap. 35060);

3) L'autorizzazione di spesa per l'acquisizione di beni immobili tramite procedura espropriativa di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 48, è ridotta di lire 521 milioni (capp. 35080 e 35081);

4) L'autorizzazione di spesa per interventi per lo sviluppo economico delle strutture agricole di cui al titolo IX della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, è ridotta di lire 350 milioni (cap. 41360);

5) L'autorizzazione di spesa per interventi delle direttive CEE in agricoltura di cui alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 49, è ridotta di lire 55 milioni (cap. 43340);

6) L'autorizzazione di spesa per interventi per la realizzazione di impianti per la lavorazione e lo stoccaggio di prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei di cui alla legge regionale 15 gennaio 1997, n. 1 è ridotta di lire 400 milioni per il cap. 48820 e di lire 250 milioni per il cap. 48830;

7) L'autorizzazione di spesa per la realizzazione di infrastrutture tecniche per il parco del Mont Avic di cui all'art. 11 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 48, è ridotta di lire 1.200 milioni (cap. 50150);

8) L'autorizzazione di spesa per interventi per costruzione di acquedotti e fognature di cui all'art. 1 della legge regionale 19 gennaio 1996, n. 1, è ridotta di lire 1.537 milioni (cap. 52500);

9) L'autorizzazione di spesa per il contributo annuo per il funzionamento dell'istituto "Gervasone" di cui all'art. 21, comma 4, della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 48, è ridotta di lire 20 milioni (cap. 55230);

10) L'autorizzazione di spesa per interventi in materia di smaltimento rifiuti, di cui all'art. 19 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 48, è ridotta di lire 700 milioni (cap. 59270);

11) L'autorizzazione di spesa riguardante interventi per il museo Beck Peccoz nel Comune di Gressoney St. Jean, di cui alla legge regionale 28 novembre 1996, n. 35, è ridotta di lire 200 milioni (cap. 66050);

12) L'autorizzazione di spesa per iniziative per lo sviluppo ferroviario e riqualificazione della linea ferroviaria Aosta - Pré Saint Didier, di cui all'art. 18, comma 3, della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 48, è ridotta di lire 350 milioni (cap. 67950);

13) L'autorizzazione di spesa per il potenziamento delle infrastrutture dell'aeroporto "Corrado Gex" di Aosta, di cui all'art. 18, comma 6, della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 48, è ridotta di lire 1.500 milioni (cap. 68150);

Art. 3

(Copertura finanziaria)

1) Alla copertura della maggiore spesa di lire 11.046.000.000 complessivamente autorizzata dall'art. 1, si provvede quanto a lire 7.617.000.000 mediante utilizzo delle risorse derivanti dalle riduzioni di spesa di cui all'art. 2 e quanto a lire 3.429.000.000 mediante parziale utilizzo di maggiore entrata di lire 5.150.500.000 accertata sul bilancio dell'esercizio in corso, derivante da alienazione di titoli del debito pubblico e titoli azionari (cap. 10300);

Art. 4

(Variazione alla parte Entrata del bilancio)

1) Alla parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1997 sono apportate le seguenti variazioni in aumento, sia in termini di competenza che di cassa:

Cap. 10300 "Alienazione di titoli del debito pubblico o di titoli azionari" Lire 5.150.500.000.

Art. 5

(Variazioni alla parte spesa del bilancio)

1) Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione sono apportate variazioni in diminuzione per lire 25.119.500.000 in termini di competenza e per lire 20.854.500.000 in termini di cassa e variazioni in aumento, per lire 30.270.000.000 in termini di competenza e lire 26.005.000.000 in termini di cassa, risultanti dall'allegato A della presente legge.

Art. 6

(Fondi globali)

1) La variazione in diminuzione sul capitolo di spesa n. 69000, di lire 6.000 milioni ricompresa nel precedente articolo 5, risulta dalla riduzione dell'accantonamento A1 "Regionalizzazione dei servizi antincendio", iscritto nell'allegato 11 al bilancio di previsione per l'anno 1997.

Art. 7

(Pareggio del Bilancio)

1) Il bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1997, a seguito delle variazioni approvate con la presente legge, pareggia nelle risultanze di lire 2.894.014.631.189 per la competenza e di lire 3.167.809.104.971 per la cassa.

Art. 8

(Dichiarazione di urgenza)

1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.