Legge regionale 28 luglio 1994, n. 36 - Testo vigente

Legge regionale 28 luglio 1994, n. 36

Creazione della Fondazione "Institut d'études fédéralistes et régionalistes".

(B.U. 9 agosto 1994, n. 34 - Testo ufficiale approvato in lingua francese)

Art. 1.

(Denominazione e obiettivi).

1. Al fine di favorire e incentivare gli studi e la ricerca nel campo del federalismo e del regionalismo, la Regione autonoma Valle d'Aosta, in accordo col "Centre International de Formation Européenne" (C.I.F.E.), con sede a PARIGI, partecipa alla creazione, ai sensi degli articoli 12 e 14 del Codice Civile, di una Fondazione denominata "Institut d'études fédéralistes et régionalistes", con sede ad AOSTA.

Art. 2.

(Finalità e attribuzioni).

1. La Fondazione "Institut d'études fédéralistes et régionalistes" persegue le seguenti finalità:

a) favorire in Valle d'Aosta lo studio e l'insegnamento del federalismo e del regionalismo europeo e mondiale, con particolare attenzione per i problemi delle minoranze linguistiche e per le condizioni socio-economiche dei popoli minoritari; approfondire e diffondere le conoscenze in tali campi e confrontare le relative esperienze;

b) organizzare seminari, conferenze e convegni;

c) organizzare stage o cicli di formazione permanente;

d) organizzare sessioni di studi a livello universitario e post-universitario;

e) favorire gli studi e la ricerca tramite l'attribuzione di borse di studio e di premi;

f) creare biblioteche specializzate, centri di documentazione e archivi;

g) farsi carico di tutte le pubblicazioni destinate alla diffusione delle ricerche;

h) organizzare manifestazioni e mostre.

Art. 3.

(Struttura dell'ente).

1. La Giunta regionale è autorizzata a concludere degli accordi e a prendere le misure necessarie alla creazione della Fondazione, delegando eventualmente a tal fine uno dei suoi membri, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 12 del Codice Civile, sempreché l'atto costitutivo e lo statuto prevedano che:

a) la Fondazione sia retta da un consiglio di amministrazione incaricato della gestione ordinaria e straordinaria. Il consiglio di amministrazione nomina il direttore generale e il segretario generale, sulla base delle procedure previste dallo statuto della Fondazione;

b) il consiglio di amministrazione scelga tra i suoi membri il presidente, che è il rappresentante legale della Fondazione;

c) la supervisione della parte finanziaria della gestione della Fondazione e dei relativi dossiers sia affidata al comitato dei revisori;

d) sia previsto un comitato scientifico incaricato di determinare e di indicare al consiglio di amministrazione le scelte fondamentali e le iniziative in grado di realizzare le finalità perseguite dalla Fondazione;

e) sia ugualmente prevista una giunta esecutiva che dovrà esercitare le funzioni attribuitele dal consiglio di amministrazione.

Art. 4.

(Patrimonio).

1. La Regione partecipa alla costituzione del patrimonio iniziale della Fondazione di cui all'art. 1, con il versamento di un capitale di 10.000.000 di lire.

Art. 5.

(Contributi).

1. A decorrere dal 1994, la Regione accorda alla Fondazione di cui all'art. 1 un contributo annuo di 220 milioni di lire, a titolo di concorso al finanziamento dell'attività della Fondazione.

1bis. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare, per l'anno 2004, un contributo straordinario di euro 140.000 per l'organizzazione di una sessione di studio post - universitaria in collaborazione con l'"Université de la Sorbonne" (obiettivo programmatico 2.2.4.6. - capitolo 57496) (1).

Art. 6.

(Statuto).

1. Per quanto riguarda la Regione Valle d'Aosta, fatto salvo quanto previsto agli art. 12 e 16 del Codice Civile, lo statuto è sottoposto all'esame della Giunta regionale.

Art. 7.

(Norme finali).

1. Nelle more della nomina degli organi di cui all'articolo 3, la Giunta regionale può utilizzare i fondi previsti dalla presente legge per sovvenzionare le attività del "Centre International de Formation Européenne" in Valle d'Aosta, nella misura del 90% delle spese sostenute e debitamente documentate, fino ad un massimo di 220.000.000 di lire.

2. Ai fini della predisposizione e dell'organizzazione delle attività previste in Valle d'Aosta, la Giunta regionale può anticipare al "Centre International de Formation Européenne" il 60% dei fondi di cui alla presente legge, su presentazione di una domanda corredata del programma e del bilancio di previsione dettagliati.

Art. 8.

(Disposizioni finanziarie).

1. Le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge graveranno sui capitoli di nuova costituzione 57494 e 57495 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio in corso, come previsto dall'articolo 9, e sui corrispondenti capitoli dei bilanci a venire.

2. Alla copertura dell'onere di cui al primo comma si provvede, per il 1994, mediante utilizzo, per 230.000.000 di lire, dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti" del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1994, a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n° 8 (Cod. F.1.) del bilancio stesso.

3. Per gli anni 1995 e 1996, alla copertura dell'onere si provvederà mediante utilizzo di 220.000.000 di lire dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 del bilancio pluriennale 1994/1996 (Intervento F1 previsto all'allegato 1 del bilancio suddetto).

4. A decorrere dal 1995, gli oneri relativi al capitolo 57495 potranno essere rideterminati con legge finanziaria, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n° 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta).

Art. 9.

(Variazioni di bilancio).

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti"

L. 230.000.000

In aumento:

Programma regionale: 2.2.4.08: "Attività culturali e scientifiche"

Codificazione: 1.1.2.4.2.3.6.06.07.27

Cap. 57494 (di nuova istituzione)

"Concorso alla costituzione del patrimonio iniziale della Fondazione 'Institut d'études fédéralistes et régionalistes', con sede in Valle d'Aosta"

L. 10.000.000;

Codificazione: 1.1.1.6.2.2.6.06.07.27

Cap. 57495 (di nuova istituzione)

"Contributo annuo al finanziamento delle attività della Fondazione 'Institut d'études fédéralistes et régionalistes', con sede in Valle d'Aosta"

L. 220.000.000;

Art. 10.

(Dichiarazione d'urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(1) Comma aggiunto dall'art. 15 della L.R. 17 agosto 2004, n. 19.