Legge regionale 14 giugno 1989, n. 36 - Testo storico

Legge regionale n. 36 del 14 06 1989

Bollettino ufficiale 27 6 1989 n. 29

Aumento per l’anno 1989, della spesa per l’applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni, relativa alla sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale.

Art. 1

1. Per l’applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni, concernente " Sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale", è autorizzata, limitatamente all’anno 1989, la maggiore spesa di lire 1.000.000.000.

2. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverà sul cap. 37500 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1989.

3. Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo-spese di investimenti" a valere sull’apposito accantonamento previsto all’allegato n. 8 - punto 2.2.2. settore 2: sviluppo economico) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1989.

Art. 2

1.. Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50150 Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese di investimento. L. 1.000.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 37500 Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di società di funivie e seggiovie locali e di altre società.

LR 3 agosto 1971, n. 10

LR 14 dicembre 1972, n. 40 L. 1.000.000.000

Art. 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.