Legge regionale 31 maggio 1983, n. 36 - Testo storico

Legge regionale n. 36 del 31 05 1983

Bollettino ufficiale 10 6 1983 n. 12

Finanziamento per l’anno 1983 per consentire l’ultimazione della rete regionale di radiocomunicazioni per il servizio di protezione civile di cui alla legge regionale 24 agosto 1982, n. 42.

Art. 1

Per provvedere all’ultimazione della rete regionale di radiocomunicazioni alla base del servizio di protezione civile, istituita con la LR 24 agosto 1982, n. 42, è autorizzata per l’anno 1983 la spesa di 1.800.000.000 che graverà sul capitolo 23940 del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1983.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede mediante il prelievo della somma di L. 1.800.000.000 dal capitolo 50150: " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) " della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1983.

Art. 2

La Giunta regionale provvederà all’adozione di provvedimenti deliberativi per l’esercizio della presente legge.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50150: " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) " L. 1.800.000.000

Variazione in aumento

Cap. 23940: "Spese per l’istituzione del Servizio regionale di protezione civile( LR 24 agosto 1982, n. 42)" L. 1.800.000.000

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.