Legge regionale 22 giugno 1981, n. 36 - Testo storico

Legge regionale n. 36 del 22 06 1981

Bollettino ufficiale 23 7 1981 n. 10

Aumento della spesa per l’applicazione della legge regionale 18 giugno 1979, n. 40, concernente: Interventi a favore dei comuni della Valle d’Aosta per il finanziamento dei servizi di refezione e di trasporto per gli alunni della scuola materna e dell’obbligo dipendenti dalla Regione.

Art. 1

È autorizzata la maggiore spesa di lire 100 milioni per gli interventi a favore dei comuni della Valle d’Aosta per il finanziamento dei servizi di refezione e di trasporto per gli alunni della scuola materna e dell’obbligo dipendenti dalla Regione di cui alla legge regionale 18 giugno 1979, n. 40.

Art. 2

La maggiore spesa di lire 100 milioni derivante dall’applicazione della presente legge graverà sul capitolo 44350 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1981 e sul corrispondente capitolo di spesa per gli anni successivi.

Alla copertura dell’onere di lire 100 milioni annui, si provvede per l’anno 1981 mediante riduzione di pari importo del fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) settore 4 (" Promozione Sociale ") iscritto al capitolo 50000 della parte spesa del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1981; per gli anni 1982 e 1983 con le disponibilità relative al settore 224 Promozione Sociale - Programma 2.2.4.3. Diritto allo studio.

Per gli anni successivi l’onere sarà iscritto con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione

Cap. 50000 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese correnti) L. 100.000.000

Variazioni in aumento

Cap. 44350 - Contributi ai comuni della Regione per il finanziamento dei servizi di refezione scolastica e di trasporto per gli alunni delle scuole materne e dell’obbligo dipendenti dalla Regione (legge regionale 18 giugno 1979, n. 40) L. 100.000.000

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.