Legge regionale 16 maggio 1977, n. 36 - Testo storico

Legge regionale n. 36 del 16 05 1977

Bollettino ufficiale 17 5 1977 n. 5

Concessione di contributi per la costruzione e sistemazione di piste sciistiche.

Art. 1

La Regione Valle d’Aosta può concedere contributi per la costruzione e la sistemazione di piste sciistiche di discesa e di fondo, nonché per la realizzazione di opere di protezione direttamente interessanti le piste medesime.

Art. 2

I contributi possono essere concessi ad aziende ed enti che comunque assicurino la gestione delle piste di discesa o di fondo oggetto della richiesta.

Le domande relative devono essere presentate all’Assessorato regionale del Turismo, Antichità e Belle Arti prima dell’inizio dei lavori e devono essere corredate di:

1 - relazione tecnico-descrittiva dei lavori;

2 - documentazione fotografica e progetto, quando necessario, per una completa valutazione degli interventi;

3 - preventivo di spesa;

4 - planimetria della zona interessata dai lavori con loro sommaria indicazione sulla carta;

5 - ogni altro elemento utile a valutare la necessità e l’importanza dell’intervento.

Il richiedente deve altresì impegnarsi a presentare la documentazione comprovante il possesso di tutte le autorizzazioni necessarie all’esecuzione dei lavori (licenza edilizia, qualora necessaria; consenso dei proprietari dei terreni; autorizzazione dei Servizi Forestali e della Sovrintendenza regionale alle antichità e belle arti, qualora previste dalle leggi vigenti; benestare dell’Ufficio regionale della protezione civile e valanghe).

Art. 3

L’Assessorato al Turismo, Antichità e Belle Arti esamina le domande, ne verifica la documentazione e determina la spesa ammissibile, provvedendo nel contempo a richiedere il parere delle singole Comunità Montane competenti per territorio, le quali devono esprimersi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Completata l’istruttoria di cui al precedente comma, le domande non manifestamente inammissibili vengono inoltrate trimestralmente all’esame di una Commissione tecnico - consultiva così composta:

- 1 rappresentante delle Società funiviarie operanti in Valle d’Aosta, designato da apposita assemblea delle medesime;

- 1 rappresentante dell’Associazione Valdostana maestri di sci, specialista nella discesa o nel fondo, a seconda dell’oggetto in discussione;

- il dirigente dei Servizi Forestali regionali o, in caso di assenza o impedimento, un suo delegato permanente;

- il dirigente dell’Ufficio regionale di urbanistica e tutela del paesaggio o, in caso di assenza o impedimento, un suo delegato permanente;

- il direttore dell’ufficio regionale turismo o, in caso di assenza o impedimento, un suo delegato permanente;

- l’ingegnere Capo dirigente dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici e direttore dell’Ufficio regionale della protezione civile e valanghe o, in caso di assenza o impedimento, un suo delegato permanente.

La predetta Commissione è integrata di volta in volta con il Sindaco e il Presidente dell’Azienda autonoma di soggiorno, qualora esistente, della località nella quale ricade l’opera oggetto di esame.

La Commissione esprime parere su ciascuna delle domande sottopostele e redige la graduatoria di quelle ritenute ammissibili, proponendo altresì le percentuali di intervento.

L’Assessore al Turismo, Antichità e Belle Arti sottopone le conclusioni della Commissione all’esame della Giunta regionale, che decide in via definitiva con propria deliberazione, di cui viene data comunicazione alla Commissione consiliare per Turismo, Antichità e Belle Arti.

Le domande non accolte in tutto o in parte per momentanea insufficienza di fondi sono rimesse all’esame della successiva riunione trimestrale della Commissione, in comparazione con le altre domande nel frattempo pervenute.

Art. 4

L’intervento regionale non può superare la percentuale del 40 percento della spesa ritenuta ammissibile. Le somme concesse possono essere erogate anche ratealmente, in relazione all’avanzamento dei lavori. La vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere oggetto di contributo è esercitata dagli Uffici dell’Assessorato del Turismo, Antichità e Belle Arti e dal servizio forestale regionale. La realizzazione di opere difformi da quelle approvate in sede di concessione del contributo può provocare la revoca del contributo e il recupero delle somme eventualmente già erogate. Il provvedimento di revoca e di recupero è adottato dalla Giunta regionale con deliberazione avente carattere definitivo.

Art. 5

(Norma transitoria)

Limitatamente all’esercizio finanziario 1977 potranno essere prese in considerazione domande riferentesi a lavori già eseguiti, purché gli stessi abbiano avuto inizio in data successiva al primo gennaio 1976.

Art. 6

Per la copertura della spesa derivante dalla applicazione della presente legge, prevista e autorizzata per anni cinque in annue lire 200.000.000 (duecentomilioni), è istituito nel Titolo II, Sezione IV, Categoria III della Parte Spesa del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 1977 e per gli esercizi finanziari 1978- 1979- 1980- 1981, il Capitolo 9895 " Contributo per la costruzione e sistemazione di piste sciistiche ".

Art. 7

Al bilancio di previsione della Regione per lo anno 1977, sono apportate le seguenti variazioni: PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 9895 - " Contributi per la costruzione e sistemazione di piste sciistiche " L. 200.000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 2745 - " Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento " (Spese in conto capitale - Allegato F) L. 200.000.000

Art. 8

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.