Legge regionale 31 agosto 1972, n. 36 - Testo storico

Legge regionale n. 36 del 31 08 1972

Bollettino ufficiale 31 8 1972 n. 10

MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 7 DICEMBRE 1967 N. 31 E 22 GENNAIO 1970 N. 7, CONCERNENTI NORME DI ATTUAZIONE, IN VALLE D’AOSTA, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1956 N. 1533 PER L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LE MALATTIE PER GLI ARTIGIANI.

Art. 1

La quota integrativa regionale nelle spese per il maggior costo dell’assistenza sanitaria di cui all’articolo 23 - lettera c) della legge 29 dicembre 1956 n. 1533 - prevista dall’articolo 3 della legge regionale 7 dicembre 1967 n. 31, successivamente modificata con legge regionale 22 gennaio 1970 n. 7, a favore degli artigiani e dei loro familiari assistibili ai sensi della legge suddetta e dei pensionati artigiani e familiari a carico assistibili gratuitamente ai sensi della legge statale 25- 2- 1963 n. 260 - č aumentata da un importo unitario massimo di lire duemilacinquecento a lire tremila pro - capite, a decorrere dal 1° gennaio 1972.

Art. 2

La maggiore spesa annua derivante a carico del bilancio regionale dall’applicazione dell’articolo 1 della presente legge, prevista in lire cinquemilioni, sarą imputata al capitolo 747 (" Spese per integrazione assistenza malattia agli artigiani ") del bilancio preventivo della Regione per l’anno finanziario 1972 ed al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni successivi; a tal fine č approvato l’aumento da lire 15.000.000 a lire 20.000.000 dello stanziamento annuo del capitolo stesso.

Per la copertura ed il finanziamento della maggiore spesa annua di lire cinquemilioni derivante dall’applicazione della presente legge č approvato l’aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 747 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1972 da lire 15.000.000 a lire 20.000.000, mediante prelievo della somma di lire cinquemilioni dal capitolo di spesa 206 del bilancio stesso (" Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese correnti - Allegato E ").

Art. 3

La presente legge entrerą in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarą inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarą dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.