Legge regionale 24 dicembre 2012, n. 36 -
Legge regionale 24 dicembre 2012, n. 36
Modificazioni di leggi regionali in materia di aree naturali protette e di giardini botanici alpini.
(B.U. del 15 gennaio 2013, n. 3)
CAPO I
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 1991, N. 30
(Modificazioni all'articolo 13 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 30)
1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette), è sostituito dal seguente:
"1. Il consiglio di amministrazione è composto:
a) dal presidente dell'Ente Parco;
b) dal dirigente della struttura competente in materia di aree naturali protette, o suo delegato;
c) da un rappresentante del/dei Comuni territorialmente interessati, scelto in accordo tra i Comuni stessi;
d) da un rappresentante dei proprietari dei terreni inclusi nel parco, designato dall'assemblea dei proprietari stessi;
e) da un rappresentante delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative operanti in Valle d'Aosta, riconosciute con decreto del Ministro dell'ambiente ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale).".
2. Il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 30/1991 è sostituito dal seguente:
"2. In caso di ampliamento di un singolo parco naturale interessante il territorio di altri comuni limitrofi, per una superficie non inferiore a 500 ettari, il rappresentante di cui al comma 1, lettera c), è scelto in accordo tra i comuni territorialmente interessati.".
3. Dopo il comma 6 dell'articolo 13 della l.r. 30/1991 è aggiunto il seguente:
"6bis. Può partecipare al Consiglio di amministrazione in relazione a tematiche di specifico interesse, senza diritto di voto e senza oneri per l'Ente, il direttore del Museo regionale di scienze naturali di Saint-Pierre, o suo delegato, purché componente del comitato scientifico del Museo stesso.".
CAPO II
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 1994, N. 40
(Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 1994, n. 40)
1. L'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 1994, n. 40 (Contributi per la gestione dei giardini botanici alpini), è sostituito dal seguente:
"Art. 2
(Presentazione delle domande)
1. Per la concessione dei contributi, gli enti, le associazioni e le fondazioni di cui all'articolo 1 devono presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla struttura regionale competente in materia di giardini botanici alpini, di seguito denominata struttura competente, apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante.
2. Il dirigente della struttura competente, con proprio provvedimento, individua la documentazione da allegare alle domande di contributo.".
(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 40/1994)
1. L'articolo 3 della l.r. 40/1994 è sostituito dal seguente:
"Art. 3
(Concessione dei contributi)
1. I contributi sono concessi, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, nella misura massima del 70 per cento delle spese di gestione sostenute nell'anno precedente o, in caso di inizio attività, delle spese previste per l'anno in corso.
2. Sono ammesse a contributo:
a) le spese per l'acquisto di materiale di consumo o di piccola attrezzatura per la coltivazione della flora;
b) le spese per iniziative di carattere scientifico-divulgativo, previamente concordate con la struttura competente;
c) le spese relative al personale.
3. Il contributo è erogato previa verifica da parte della struttura competente della regolarità e della completezza delle domande, nonché dell'ammissibilità delle spese regolarmente documentate, entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione completa.".
(Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 40/1994)
1. L'articolo 4 della l.r. 40/1994 è sostituito dal seguente:
"Art. 4
(Gestione giardini alpini Paradisia e Castel Savoia)
1. La Regione eroga un contributo annuo all'Ente Parco nazionale Gran Paradiso per la gestione del giardino alpino Paradisia in misura non superiore al 70 per cento della relativa spesa sostenuta, compatibilmente con la disponibilità del bilancio regionale.
2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla definizione di una convenzione con l'Ente Parco nazionale Gran Paradiso che assicuri il supporto scientifico dell'Ente per la gestione coordinata degli altri giardini alpini presenti sul territorio regionale.
3. Il giardino alpino Castel Savoia è gestito dalla Regione.".
CAPO III
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2004, N. 14
(Modificazione all'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2004, n. 14)
1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2004, n. 14 (Nuova disciplina della Fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis. Abrogazione delle leggi regionali 14 aprile 1998, n. 14, e 16 novembre 1999, n. 34), è abrogata.
(Modificazione all'articolo 6 della l.r. 14/2004)
1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 14/2004 è sostituita dalla seguente:
"d) il revisore legale.".
(Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 14/2004)
1. L'articolo 9 della l.r. 14/2004 è sostituito dal seguente:
"Art. 9
(Revisore legale)
1. Il controllo sulla gestione amministrativa e contabile della Fondazione spetta ad un revisore legale nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili e dura in carica cinque anni.
2. Il revisore legale invia annualmente alla Giunta regionale una relazione, allegata al rendiconto, che illustra l'attività svolta.".
(Modificazione all'articolo 11 della l.r. 14/2004)
1. Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 14/2004, le parole: "entro il 30 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre".
CAPO IV
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2004, N. 16
(Modificazione all'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2004, n. 16)
1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2004, n. 16 (Nuove disposizioni in materia di gestione e funzionamento del parco naturale Mont Avic. Abrogazione delle leggi regionali 19 ottobre 1989, n. 66, 30 luglio 1991, n. 31, e 16 agosto 2001, n. 16), è sostituita dalla seguente:
"c) il revisore legale.".
(Modificazione all'articolo 5 della l.r. 16/2004)
1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 16/2004 è sostituito dal seguente:
"1. Il consiglio di amministrazione è composto:
a) dal presidente;
b) dal dirigente della struttura competente in materia di aree naturali protette, o suo delegato;
c) da un rappresentante dei Comuni di Champdepraz e Champorcher scelto di comune accordo;
d) da un rappresentante dei proprietari dei terreni inclusi nel parco, designato dall'assemblea dei proprietari stessi;
e) da un rappresentante delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative operanti in Valle d'Aosta, riconosciute con decreto del Ministro dell'ambiente ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale).".
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 16/2004 è aggiunto il seguente:
"5bis. Può partecipare al Consiglio di amministrazione in relazione a tematiche di specifico interesse, senza diritto di voto e senza oneri per l'Ente, il direttore del Museo regionale di scienze naturali di Saint-Pierre, o suo delegato, purché componente del comitato scientifico del Museo stesso.".
(Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 16/2004)
1. L'articolo 7 della l.r. 16/2004 è sostituito dal seguente:
"Art. 7
(Revisore legale)
1. Il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'ente gestore spetta a un revisore legale nominato tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili dalla Giunta regionale.".
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 4, comma 1, è determinato in euro 35.000 a decorrere dall'anno 2013.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), sia nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014, sia in quello 2013/2015, nello stato di previsione della spesa, parte prima, nell'unità previsionale di base 1.14.2.10 (Interventi per la tutela dei parchi e delle riserve naturali).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di pari importo delle risorse iscritte nell'unità previsionale di base 1.14.5.10 (Interventi per la gestione del patrimonio forestale e faunistico) dei bilanci di cui al comma 2.
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Disposizione transitoria)
1. I consigli di amministrazione e i collegi dei revisori dei conti della Fondazione Gran Paradiso-Grand Paradis e dell'Ente Parco naturale Mont Avic in essere alla data di entrata in vigore della presente legge cessano al 1° marzo 2013.
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.