Legge regionale 9 novembre 2010, n. 36 - Testo vigente

Legge regionale 9 novembre 2010, n. 36

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica. Istituzione della Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste.

(B.U. 23 novembre 2010, n. 48)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste riconosce i settori cinematografico, televisivo e audiovisivo quali fondamentali strumenti di espressione artistica, di formazione culturale e di valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali, materiali e immateriali, afferenti il territorio regionale.

2. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione:

a) promuove iniziative atte a sostenere lo sviluppo del settore cinematografico e audiovisivo negli ambiti della produzione e della distribuzione;

b) assicura la tutela e la conservazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo ed incentiva la formazione, lo studio e lo sviluppo delle arti e delle tecniche cinematografiche e audiovisive, in ragione dei loro valori culturali, formativi e professionali;

c) persegue il rafforzamento dell'immagine della Valle d'Aosta e la valorizzazione del contesto culturale, turistico e ambientale del territorio regionale inteso come sistema portatore di identità e valori specifici;

d) riconosce nell'industria cinematografica e audiovisiva uno strumento di sviluppo, in grado di rafforzare e qualificare le imprese locali, di favorire la crescita professionale degli operatori del settore, di sviluppare nuove professionalità e di garantire la promozione della Valle d'Aosta, con particolare riferimento al settore dei beni culturali;

e) favorisce l'intervento dei privati nel settore cinematografico, adoperandosi per lo sviluppo di forme di partenariato con il settore pubblico.

Art. 2

(Interventi)

1. La Regione interviene nei settori cinematografico, televisivo e audiovisivo al fine di:

a) promuovere e valorizzare, in termini sostenibili e qualitativi, il patrimonio culturale, ambientale, turistico, rurale, storico ed etnografico della Valle d'Aosta, nonché le competenze professionali, tecniche e artistiche presenti nel territorio regionale;

b) promuovere e sostenere la produzione di opere cinematografiche, televisive e audiovisive locali;

c) incentivare la presenza nel territorio regionale di produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali, con particolare riferimento a quelle in lingua francese;

d) promuovere l'installazione di strutture del comparto cinematografico, al fine di favorire l'imprenditoria, con particolare riferimento a quella giovanile, e l'occupazione;

e) promuovere la conoscenza e la diffusione del linguaggio cinematografico, televisivo e audiovisivo, anche mediante attività di studio e di ricerca;

f) sostenere la distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive riguardanti la Valle d'Aosta mediante l'accesso ai circuiti di programmazione e la partecipazione a rassegne, festival e altre iniziative volte alla loro promozione e diffusione;

g) sostenere e incentivare le manifestazioni cinematografiche di qualità, di rilevante interesse culturale e sociale anche con riferimento alla realtà locale;

h) assicurare, per fini culturali ed educativi, l'acquisizione e la conservazione del patrimonio filmico riguardante la Valle d'Aosta, con particolare riferimento alle opere di interesse naturalistico, etnografico, storico e culturale;

i) finanziare e promuovere, anche a livello di sostegno all'ideazione, alla distribuzione e alla realizzazione, opere cinematografiche, televisive o audiovisive riguardanti la Valle d'Aosta, la cultura della montagna e il mondo dell'alpinismo;

j) sostenere la produzione cinematografica, televisiva e audiovisiva in lingua francese al fine di rafforzare la comunicazione plurilinguistica attraverso i moderni mezzi di comunicazione.

Art. 3

(Film Commission Vallée d'Aoste)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione promuove l'istituzione di una Fondazione, non avente scopo di lucro, denominata Film Commission Vallée d'Aoste, con sede in Aosta.

2. I soggetti pubblici e privati che intendono aderire alla Fondazione successivamente alla sua costituzione devono farne richiesta, garantendo un apporto annuale di contributi sotto forma di erogazioni economiche, utilità finanziarie o servizi. L'adesione dei sostenitori è deliberata dal consiglio di amministrazione che determina anche l'entità o le modalità del relativo apporto.

3. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere ogni atto necessario all'istituzione della Fondazione, provvedendo a tal fine alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge e ai contenuti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 4

(Patrimonio e finanziamento)

1. La Regione concorre alla formazione del patrimonio iniziale della Fondazione e alle spese di costituzione nella misura di euro 50.000 per l'anno 2010.

Art. 5

(Organi)

1. Sono organi della Fondazione:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) l'assemblea dei sostenitori;

d) il direttore;

e) il revisore dei conti.

2. Il consiglio di amministrazione, organo di indirizzo e programmazione, è nominato con deliberazione della Giunta regionale ed è composto dal coordinatore della struttura regionale competente in materia di cultura, dal coordinatore della struttura regionale competente in materia di turismo, da un soggetto di comprovata esperienza, maturata anche all'estero, nei settori cinematografico, televisivo e audiovisivo, e, qualora alla Fondazione aderiscano soggetti sostenitori, da un soggetto designato dall'assemblea degli stessi.

3. Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, che ha la rappresentanza legale della Fondazione. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

4. Il consiglio di amministrazione trasmette annualmente alla struttura regionale competente in materia di cultura e all'assemblea dei sostenitori una relazione sull'attività svolta, con particolare riferimento alla gestione del Film Fund di cui all'articolo 12, evidenziando i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati.

5. L'assemblea dei sostenitori, organo consultivo del consiglio di amministrazione, è composta dai soggetti, pubblici e privati, che aderiscono alla Fondazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

6. Il controllo contabile della Fondazione è affidato ad un revisore dei conti, nominato con deliberazione della Giunta regionale tra gli iscritti nell'apposito registro.

7. I compensi dei consiglieri di amministrazione e del revisore dei conti della Fondazione sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale all'atto della nomina.

Art. 6

(Direttore)

1. Il direttore della Fondazione, nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, è scelto tra soggetti in possesso di laurea, di qualificata e comprovata esperienza almeno decennale, maturata anche all'estero, nei settori cinematografico, televisivo e audiovisivo, ed in possesso di competenze professionali o esperienze gestionali adeguate alla natura e specificità dell'incarico.

2. Il direttore:

a) collabora con il presidente e il consiglio di amministrazione all'individuazione e all'attuazione delle iniziative fondamentali da intraprendere per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) propone agli organi della Fondazione iniziative e progetti rilevanti per il perseguimento degli scopi della Fondazione;

c) redige il piano di intervento annuale di cui all'articolo 11, della cui corretta e puntuale esecuzione è responsabile;

d) provvede alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione, della quale è tenuto ad assicurare la conformità agli obiettivi fissati e agli indirizzi impartiti dal consiglio di amministrazione.

3. Spettano, in particolare, al direttore tutti gli adempimenti che non siano altrimenti riservati agli altri organi della Fondazione, compresa l'adozione degli atti che impegnano la Fondazione verso l'esterno e di quelli concernenti la gestione del personale.

Art. 7

(Attività)

1. La Fondazione ha il compito di coordinare le iniziative in ambito cinematografico, televisivo e audiovisivo. In particolare, la Fondazione, sulla base del piano di intervento annuale di cui all'articolo 11:

a) promuove, sostiene e coordina iniziative finalizzate alla scelta del territorio regionale quale luogo di produzioni cinematografiche, televisive e audiovisive;

b) fornisce servizi, informazioni, facilitazioni logistiche e organizzative alle società di produzione, nazionali ed estere, che intendono operare nel territorio regionale;

c) svolge la funzione di sportello del cinema, fornendo le informazioni necessarie per l'accesso ai finanziamenti regionali, statali ed europei;

d) istituisce e gestisce il Film Fund di cui all'articolo 12;

e) coordina, armonizza e promuove le manifestazioni artistiche a carattere cinematografico che si svolgono nel territorio regionale ed istituisce premi e concorsi;

f) avvia e sostiene attività di formazione, aggiornamento e specializzazione nel settore cinematografico, televisivo e audiovisivo, anche attraverso la realizzazione di appositi corsi;

g) sostiene e promuove la distribuzione di opere cinematografiche, televisive e audiovisive che valorizzano l'immagine e la conoscenza della Valle d'Aosta;

h) avvia e sostiene collaborazioni in ambito cinematografico, televisivo e audiovisivo con istituzioni ed enti locali, società di produzione e di servizi, nonché con organismi nazionali ed esteri, con particolare riferimento a quelli operanti nelle regioni transfrontaliere;

i) sostiene e incentiva la formazione, in ambito regionale, di una rete di strutture produttive nel settore cinematografico, televisivo e audiovisivo;

j) predispone misure atte alla creazione di strutture specializzate nell'attività di post-produzione visiva e sonora;

k) commissiona studi e promuove ogni altra azione volti a mantenere la competitività della Fondazione medesima in base alle esigenze di mercato e agli sviluppi di nuove tecnologie;

l) sostiene e organizza scambi con strutture analoghe in ambito francofono al fine di rafforzare la produzione plurilinguistica in tutti i settori della cinematografia, della televisione e della produzione audiovisiva.

Art. 8

(Attività di formazione scolastica)

1. La Regione riconosce le potenzialità educative e formative del linguaggio cinematografico, televisivo e audiovisivo quale mezzo di espressione e comunicazione capace di sviluppare la creatività e il senso critico e di favorire la crescita civile e sociale dei giovani.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Fondazione promuove e realizza un programma di educazione all'immagine da svilupparsi nelle scuole con iniziative in lingua italiana e francese.

Art. 9

(Manifestazioni a carattere cinematografico)

1. La Regione promuove e sostiene la realizzazione di festival cinematografici, rassegne, premi, seminari e convegni, quali strumenti fondamentali per lo sviluppo della cultura cinematografica, televisiva e audiovisiva, per la crescita delle professionalità collegate e per la promozione culturale della Valle d'Aosta.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione concede contributi a soggetti pubblici e privati che svolgono con continuità attività di alto livello qualitativo nel settore cinematografico, per la realizzazione di progetti nel territorio regionale.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 2 nonché ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, relativo alla concessione dei contributi, ivi compresi le modalità e i termini di presentazione delle domande, la documentazione da allegare e quella di spesa da esibire al fine dell'erogazione dei contributi medesimi.

4. La Giunta regionale può affidare alla Fondazione l'effettuazione di analisi e valutazioni inerenti alle manifestazioni cinematografiche, televisive e audiovisive promosse nel territorio regionale.

5. La Giunta regionale può delegare alla Fondazione, previo trasferimento delle relative risorse finanziarie, lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

Art. 10

(Conservazione e diffusione delle opere cinematografiche)

1. La Regione promuove e sostiene l'eventuale acquisizione, la catalogazione, lo studio, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio cinematografico, televisivo e audiovisivo, con particolare riferimento alle opere e alle produzioni di interesse naturalistico, etnografico, storico e culturale riguardanti il proprio territorio, ivi comprese quelle segnalate dalla Fondazione.

2. La Fondazione acquisisce e promuove le opere cinematografiche, televisive e audiovisive realizzate con i benefici previsti dalla presente legge o con il supporto della Fondazione stessa e ne affida una copia alla struttura regionale competente in materia di cultura, che provvede alla sua conservazione.

Art. 11

(Piano di intervento annuale)

1. Il consiglio di amministrazione della Fondazione, su proposta del direttore, elabora un piano di intervento annuale in conformità agli indirizzi programmatici concordati con la Giunta regionale. Il piano è approvato con deliberazione della Giunta regionale. In occasione di iniziative straordinarie, la Fondazione può sottoporre all'approvazione della Giunta regionale eventuali integrazioni o modificazioni del piano. La Giunta regionale può chiedere di apportare modificazioni o integrazioni al piano, anche successivamente alla sua approvazione.

2. Il piano di cui al comma 1 contiene le linee guida progettuali e le azioni atte al raggiungimento degli scopi della Fondazione, indicando il budget relativo, suddiviso per singole categorie di voci di costo.

3. Nella predisposizione del piano di cui al comma 1, gli organi della Fondazione garantiscono il necessario coordinamento con le attività della Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, nell'ambito delle funzioni ad essa attribuite ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 (Riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta).

4. La realizzazione delle azioni indicate nel piano di cui al comma 1 e la copertura delle spese di funzionamento della Fondazione sono assicurate dai contributi di eventuali soggetti sostenitori e dai contributi regionali, espressamente quantificati all'interno del piano stesso. I contributi sono erogati con le seguenti modalità:

a) per l'anno 2010, al fine di consentire la creazione della struttura organizzativa e l'avviamento dell'attività, in un'unica soluzione in concomitanza con il compimento delle formalità di costituzione della Fondazione;

b) per gli anni successivi, la concessione è subordinata all'approvazione del piano di cui al comma 1 e alla presentazione della relazione di cui all'articolo 5, comma 4. Il contributo è erogato in due rate: la prima, a titolo di acconto, pari al 90 per cento dell'importo, all'atto dell'approvazione del piano; la seconda, a titolo di saldo, a seguito della verifica, da parte della struttura regionale competente in materia di cultura, della relazione di cui all'articolo 5, comma 4. L'eventuale eccedenza di acconto corrisposta rispetto alle risultanze finali di bilancio è trattenuta dalla Fondazione che la riversa al fondo per l'incentivazione e il sostegno alla produzione cinematografica di cui all'articolo 12. (1)

Art. 12

(Fondo per l'incentivazione e il sostegno alla produzione cinematografica)

1. Al fine di incentivare e sostenere la produzione cinematografica, televisiva e audiovisiva nel territorio regionale, la Fondazione istituisce e gestisce il Film Fund, secondo gli obiettivi strategici e le linee guida indicati nel piano di intervento annuale di cui all'articolo 11.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione assegna alla Fondazione un apposito stanziamento, il cui importo è determinato nel piano di intervento annuale di cui all'articolo 11. I criteri per l'assegnazione dei contributi a valere sulle risorse stanziate per il Film Fund sono stabiliti con deliberazione del consiglio di amministrazione; in ogni caso, l'importo del contributo, per ciascuna opera, non può essere superiore a euro 180.000, sempre che per la produzione della stessa il beneficiario sostenga nel territorio della Regione una spesa, debitamente documentata, non inferiore al 150 per cento dell'ammontare del contributo concesso. (2)

3. Qualora i soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente articolo siano imprese, gli stessi sono concessi ai sensi e nei limiti della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al comma 2. (3)

Art. 13

(Mutui a tasso agevolato e contributi in conto interessi)

1. La Regione promuove le produzioni cinematografiche realizzate in Valle d'Aosta mediante la concessione di mutui a tasso agevolato o di contributi in conto interessi da concedere a imprese operanti in Valle d'Aosta.

2. Gli interventi di cui al presente articolo sono concessi in regime de minimis, ai sensi della normativa comunitaria vigente.

Art. 14

(Fondo di rotazione)

1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire un fondo di rotazione per la concessione dei mutui a tasso agevolato di cui all'articolo 13.

2. Al conto consuntivo della Regione è allegato, per ciascun esercizio finanziario, il rendiconto sulla situazione del fondo di rotazione al 31 dicembre di ogni anno.

3. Il fondo di rotazione è alimentato dalle seguenti risorse:

a) appositi stanziamenti annuali del bilancio regionale;

b) rimborso delle rate dei mutui a tasso agevolato;

c) rimborso anticipato dei mutui a tasso agevolato;

d) interessi maturati sulle giacenze del fondo.

Art. 15

(Convenzione)

1. Con apposita convenzione, approvata dalla Giunta regionale, sono disciplinati i rapporti tra la Regione e la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. per la concessione dei mutui a tasso agevolato e dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 13, con particolare riguardo al parametro di calcolo del tasso di interesse da applicare e alla modalità di concessione e di versamento dei contributi in conto interessi.

2. Nella convenzione sono inoltre disciplinate le modalità di costituzione e di gestione del fondo di rotazione di cui all'articolo 14, anche con riferimento all'entità dei compensi da corrispondere e alle modalità di rendicontazione dell'attività svolta, i cui oneri sono posti a carico del fondo medesimo.

Art. 16

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 300.000 per gli anni 2010 e 2011 e di euro 620.000 a decorrere dall'anno 2012.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 nelle unità previsionali di base 1.7.2.10 (Assegnazioni ad Enti culturali per il funzionamento), 1.7.1.10 (Spese per l'organizzazione e la partecipazione a mostre o manifestazioni), 1.7.1.13 (Altri interventi di carattere culturale) e al suo finanziamento si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte:

a) nell'unità previsionale di base 1.16.2.10 (Fondo globale di parte corrente) per annui euro 300.000 a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto C.1 (Creazione di una "Film Commission VDA" e sviluppo dell'attività cinematografica in Valle d'Aosta) dell'allegato 2/A al bilancio medesimo;

b) nell'unità previsionale di base 1.11.2.10 (Promozione turistica) per euro 270.000 per l'anno 2012;

c) nell'unità previsionale di base 1.7.1.12 (Interventi nel settore etnografico linguistico) per euro 50.000 per l'anno 2012.

3. A decorrere dall'anno 2013, l'onere annuo a carico della Regione, derivante dall'applicazione degli articoli 13 e 14, è determinato con la legge finanziaria ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione).

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10, comma 1, entrano in vigore il 1° gennaio 2012.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 entrano in vigore il 1° gennaio 2013.

(1) Lettera modificata dal comma 1 dell'art. 28 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

La lettera b) del comma 4 dell'art. 11 era già stata modificata dal comma 1 dell'art. 36 della L.R. 21 dicembre 2016, n. 24, nel modo seguente:

"b) per gli anni successivi, la concessione è subordinata all'approvazione del piano di cui al comma 1 e alla presentazione della relazione di cui all'articolo 5, comma 4. Il contributo è erogato in due rate: la prima, a titolo di acconto, pari al 90 per cento dell'importo, all'atto dell'approvazione del piano; la seconda, a titolo di saldo, a seguito della verifica, da parte della struttura regionale competente in materia di cultura, della relazione di cui all'articolo 5, comma 4. L'eventuale eccedenza di acconto corrisposta rispetto alle risultanze finali di bilancio è trattenuta dalla Fondazione che la riversa in un apposito fondo per il finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f).".

Nella formulazione originaria, il testo della lettera b) del comma 4 dell'art. 11 recitava:

"b) per gli anni successivi, la concessione è subordinata all'approvazione del piano di cui al comma 1 e alla presentazione della relazione di cui all'articolo 5, comma 4. Il contributo è erogato in due rate: la prima, a titolo di acconto, pari al 90 per cento dell'importo, all'atto dell'approvazione del piano; la seconda, a titolo di saldo, a seguito della verifica, da parte della struttura regionale competente in materia di cultura, della relazione di cui all'articolo 5, comma 4. L'eventuale eccedenza di acconto corrisposta rispetto alle risultanze finali di bilancio è imputata a decurtazione dell'acconto relativo all'esercizio successivo.".

(2) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 1 della L.R. 29 settembre 2017, n. 14.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'art. 12 recitava:

"2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione assegna alla Fondazione un apposito stanziamento, il cui importo è determinato nel piano di intervento annuale di cui all'articolo 11. I criteri per l'assegnazione dei contributi a valere sulle risorse stanziate per il Film Fund sono definiti dal consiglio di amministrazione.".

(3) Comma sostituito dal comma 2 dell'art. 1 della L.R. 29 settembre 2017, n. 14.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'art. 12 recitava:

"3. Qualora i soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente articolo siano imprese, gli stessi sono concessi in regime de minimis, ai sensi della normativa comunitaria vigente.".