Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 36 -
Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 36
Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale), già modificata dalla legge regionale 15 marzo 2001, n. 6.
(B. U. 4 gennaio 2005, n. 1)
(Modificazioni all'articolo 8)
1. (1)
2. (2)
3. (3)
4. (4)
(Sostituzione dell'articolo 10) (5)
(Modificazioni all'articolo 12)
1. (6)
2. (7)
(Sostituzione del titolo del capo III)
1. (8)
(Inserimento dell'articolo 14bis) (9)
(Sostituzione dell'articolo 15) (10)
(Modificazioni all'articolo 16)
1. (11)
2. (12)
3. (13)
4. (14)
(Modificazioni all'articolo 17)
1. (15)
2. (16)
3. (17)
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale della Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
(1) Modifica la lettera b) del comma 1 dell'art. 8 della L.R. 7 giugno 1999, n. 12.
(2) Articolo abrogato dal comma 2 dell'art. 19 della L.R. 25 febbraio 2013, n. 5.
Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 2 recitava:
"(Correlazione tra concessione edilizia ed autorizzazione commerciale)
1. L'esercizio coordinato delle funzioni amministrative concernenti la localizzazione, la rilocalizzazione, l'avvio, nonché la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, la cessazione e la riattivazione delle attività commerciali è disciplinato dalla legge regionale 9 aprile 2003, n. 11 (Disposizioni concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi e l'istituzione dello sportello unico delle attività produttive).
2. L'interessato, all'atto della presentazione della domanda di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 114/1998, deve contestualmente presentare la domanda relativa alla concessione edilizia, con le modalità stabilite dalla normativa regionale vigente in materia di urbanistica.
3. Nelle more dell'applicazione della l.r. 11/2003 ed al fine di quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, lettera d), del d.lgs. 114/1998, il Comune rilascia contestualmente la concessione edilizia e l'autorizzazione amministrativa al commercio per le medie e grandi strutture di vendita al termine del procedimento rispettivamente previsto agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 114/1998.".
(3) Aggiunge il comma 2ter all'art. 8 della L.R. 7 giugno 1999, n. 12.
(4) Aggiunge il comma 2quater all'art. 8 della L.R. 7 giugno 1999, n. 12.
(5) Sostituisce l'art. 10 della L.R. 7 giugno 1999, n. 12.
(6) Modifica il comma 1 dell'art. 12 della L.R. 7 giugno 1999, n. 12.
(7) Sostituisce il comma 7 dell'art. 12 della L.R. 7 giugno 1999, n. 12.
(8) Sostituisce il titolo del capo III della L.R. 7 giugno 1999, n. 12.
(9) Inserisce l'art. 14bis alla L.R. 7 giugno 1999, n. 12.
(10) Sostituisce l'art. 15 della L.R. 7 giugno 1999, n. 12.
(11) Sostituisce la lettera f) del comma 1 dell'art. 16 della L.R. 7 giugno 1999, n. 12.
(12) Sostituisce l'alinea del comma 3 dell'art. 16 della L.R. 7 giugno 1999, n. 12.
(13) Sostituisce il comma 4 dell'art. 16 della L.R. 7 giugno 1999, n. 12.
(14) Aggiunge il comma 4bis all'art. 16 della L.R. 7 giugno 1999, n. 12.
(15) Modifica il comma 1 dell'art. 17 della L.R. 7 giugno 1999, n. 12.
(16) Sostituisce il comma 2 dell'art. 17 della L.R. 7 giugno 1999, n. 12.
(17) Modifica il comma 7 dell'art. 17 della L.R. 7 giugno 1999, n. 12.