Legge regionale 28 agosto 1995, n. 35 - Testo storico

Legge regionale 28 agosto 1995, n. 35

Bollettino Ufficiale regionale 19 09 1995 n. 42

Concessione di un contributo all'ENEL s.p.a. per il ripristino del collegamento elettrico nel territorio del comune di Cogne.

Art. 1

(Finalità)

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo fino a lire 3.087.000.000, pari al sessantatre per cento delle spese previste in lire 4.900.000.000, a favore dell'ENEL s.p.a. - Distretto della Valle d'Aosta - Compartimento di Torino, ai sensi dell'art. 126 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), per le spese concernenti il ripristino del collegamento elettrico nel territorio del comune di Cogne, interrotto a seguito dei lavori regionali di sistemazione della linea elettrica in galleria nel tratto Plan Praz - Arpisson nei comuni di Gressan e Cogne, costituito dalle seguenti tratte:

a) tratta in cavo sotterraneo dalla cabina Primaria di Villeneuve alla cabina Chavonne, nel comune di Villeneuve, già realizzata;

b) tratta in linea aerea dalla cabina Chavonne al bivio per Pont d'Ael, nei Comuni di Villeneuve e Aymavilles;

c) tratta in cavo sotterraneo fra il bivio per Pont d'Ael e la cabina La Nouva, compreso il raccordo aereo, nel comune di Aymavilles;

d) tratta in cavo sotterraneo tra la cabina La Nouva e la cabina Epinel, nei Comuni di Aymavilles e Cogne;

e) tratta in cavo sotterraneo dalla cabina Epinel alla cabina Crétaz, nel comune di Cogne.

2. Il contributo riguarda le spese strettamente indispensabili e conseguenti alla richiesta di spostamento, con l'esclusione dei danni causati a terzi per colpa dell'ENEL s.p.a. o dei suoi appaltatori.

Art. 2

(Modalità e criteri per l'erogazione del contributo)

1. La somma di cui all'art. 1 è erogata all'ENEL s.p.a. con i seguenti limiti:

a) lire 1.200.000.000 nell'anno 1995;

b) lire 887.000.000 nell'anno 1996;

c) lire 1.000.000.000 nell'anno 1997.

2. Le somme di cui al comma 1 sono liquidate, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione sottoindicata e subordinatamente ad appositi sopralluoghi effettuati da funzionari del Servizio assetto e tutela del territorio dell'Assessorato dei lavori pubblici, con appositi provvedimenti della Giunta regionale, contenenti anche l'approvazione del progetto delle varie tratte, secondo le seguenti modalità:

a) una prima rata, pari al cinquanta per cento dell'importo, previa presentazione da parte dell'ENEL s.p.a. della seguente documentazione:

1) preventivo analitico di spesa;

2) progetto costituito da relazione tecnico descrittiva, planimetria, sezioni tipo e particolari costruttivi;

3) relativa fattura;

b) il restante cinquanta per cento a saldo, previa presentazione di:

1) autorizzazioni per l'esecuzione dell'impianto;

2) documentazione necessaria per dimostrare le spese sostenute dall'ENEL s.p.a.;

3) dichiarazione rilasciata dall'ENEL s.p.a. attestante la perfetta funzionalità dell'opera nel suo complesso;

4) relativa fattura.

3. Le somme relative all'intervento già realizzato, di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), sono liquidate con provvedimento della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla presentazione da parte dell'ENEL s.p.a. della documentazione di cui al comma 2, lett. b), e del relativo progetto, subordinatamente al sopralluogo di cui al medesimo comma.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. La spesa prevista dall'art. 1 graverà sull'istituendo capitolo 51825 "Contributo all'ENEL s.p.a. per il ripristino del collegamento elettrico nel comune di Cogne" del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1995 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura degli oneri di lire 1.200.000.000 per l'anno 1995, di lire 887.000.000 per l'anno 1996 e di lire 1.000.000.000 per l'anno 1997, previsti per l'applicazione della presente legge, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti al capitolo 69020 del bilancio della Regione per l'anno 1995 e del bilancio pluriennale per gli anni 1995/1997 a valere sugli appositi accantonamenti previsti al punto C-1.1. (Potenziamento di linee elettriche di interesse regionale) dell'allegato n. 1 ai bilanci medesimi.

Art. 4

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1995 sono apportate in termini di competenza e di cassa le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:

cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

lire 1.200.000.000;

b) in aumento:

programma regionale 2.2.1.05

codificazione 2.1.2.4.3.3.10.28.06.25

cap. 51825 (di nuova istituzione)

"Contributo all'ENEL s.p.a. per il ripristino del collegamento elettrico nel comune di Cogne"

lire 1.200.000.000.

Art. 5

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.