Legge regionale 18 maggio 1993, n. 35 - Testo storico

Legge regionale n. 35 del 18 05 1993

Bollettino ufficiale 25 5 1993 n. 23

Norme concernenti le aspettative ed i permessi a favore dei dipendenti regionali chiamati a ricoprire cariche elettive - Modificazioni.

Art. 1

(Oggetto del provvedimento)

1. La Regione, nell’esercizio della competenza di cui all’articolo 2 lettera a) dello Statuto speciale, disciplina la posizione ed il trattamento dei propri dipendenti chiamati a ricoprire cariche elettive.

Art. 2

(Aspettativa e permessi)

1. I dipendenti regionali chiamati a ricoprire le cariche elettive previste dall’articolo 1 hanno diritto di disporre del tempo necessario per l’esercizio del mandato fruendo di aspettative e permessi secondo le norme contemplate dagli articoli 3, 4, 5 e 6.

Art. 3

(Collocamento in aspettativa)

1. I dipendenti regionali chiamati a ricoprire le cariche di cui all’articolo 4 sono collocati, a domanda, in aspettativa non retribuita.

2. Il periodo trascorso in aspettativa è considerato a tutti i fini come servizio effettivamente prestato nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

3. I dipendenti regionali di cui al comma 1 percepiscono dall’Amministrazione regionale soltanto gli assegni per il nucleo familiare. L’Amministrazione regionale provvede, altresì, al versamento nei rispettivi fondi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge dello Stato, delle ritenute erariali e delle trattenute relative al trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza sanitaria.

Art. 4

(Permessi retribuiti)

1. I dipendenti regionali eletti nei consigli comunali, che non richiedono la collocazione in aspettativa non retribuita, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata nella quale è convocato il consiglio o sono aggiornati i suoi lavori.

2. I dipendenti regionali eletti nelle assemblee delle Comunità montane, nelle associazioni e nei consorzi tra enti locali, nei consigli delle aziende di cui all’articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), nei consigli circoscrizionali, nonché nelle commissioni consiliari e circoscrizionali, formalmente istituite, che non richiedono la collocazione in aspettativa non retribuita, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organismi consiliari o assembleari di cui fanno parte per il tempo necessario all’espletamento del mandato.

3. Gli eletti nelle giunte municipali e nelle giunte esecutive delle Comunità montane ed i presidenti delle associazioni e dei consorzi tra enti locali e delle aziende di cui all’articolo 23 della legge 142/1990, che non richiedono la collocazione in aspettativa non retribuita, hanno diritto, oltre ai permessi di cui al comma 2, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di ventiquattro ore lavorative al mese, elevate a quarantotto ore per i sindaci ed i presidenti delle Comunità montane.

4. I permessi retribuiti disciplinati dal presente articolo, in presenza di più cariche elettive, ricoperte dal dipendente regionale, non sono cumulabili tra loro.

Art. 5

(Permessi non retribuiti)

1. I dipendenti regionali eletti a cariche elettive di cui all’articolo 4 hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti per un massimo di ventiquattro ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l’espletamento del mandato.

Art. 6

(Documentazione per i permessi)

1. L’attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i dipendenti regionali chiedono ed ottengono permessi retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'Ente.

Art. 7

(Abrogazione di norme)

1. La legge regionale 19 aprile 1985, n. 11 (Norme concernenti le aspettative ed i permessi a favore dei dipendenti regionali chiamati a ricoprire cariche elettive) è abrogata. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.