Legge regionale 16 maggio 1988, n. 35 - Testo storico

Legge regionale n. 35 del 16 05 1988

Bollettino ufficiale 13 06 1988 n. 9, 1° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO al n. 0013 del 10 06 1988

Disposizione integrativa della legge regionale 23 aprile 1987, n. 34: Norme sul contenimento dei consumi energetici e sullo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

Art. 1

1. Dopo l'articolo 15 della legge regionale 23 aprile 1987, n. 34 è aggiunto il seguente articolo 15 bis:

" ARTICOLO 15 bis - Opere ammesse all'erogazione di contributi regionali.

1. Finché lo Stato con propria legge non provveda ad ammettere alla concessione di contributi anche la costruzione, il potenziamento o la riattivazione di impianti idroelettrici con potenza nominale media fino a 3000 kW finanziati tramite la locazione finanziaria, la Regione può concedere contributi concernenti gli impianti anzidetti in tal guisa finanziati.

2. I relativi provvedimenti sono adottati dalla Giunta regionale.

3. I contributi di cui al primo comma potranno essere concessi nella misura massima del 30 percento del costo globale del leasing ".

Art. 2

Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, previsti in Lire 500.000.000 per il corrente anno, graveranno sul capitolo 38269 di nuova istituzione della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1988 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci " Contributi per il finanziamento degli oneri di costruzione, potenziamento o riattivazione di impianti idroelettrici realizzati in tutto o in parte con lo strumento della locazione finanziaria ". LR 16 maggio 1988, n. 35 articolo 1.

Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 del bilancio di previsione per il corrente esercizio " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) " a valere sui seguenti interventi iscritti all'allegato n. 8 del bilancio stesso:

- finanziamento piano regionale per la sistemazione interrata di linee elettriche e telefoniche per L. 200.000.000; su detto intervento risulta quindi disponibile la minor somma di L. 300.000.000;

- realizzazione di piccoli impianti idroelettrici per L. 300.000.000; su detto intervento risulta quindi disponibile la minor somma di L. 200.000.000.

2. A decorrere dall'anno 1989 i relativi oneri saranno determinati con legge finanziaria ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 3

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio della Regione, per l'anno 1988, sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) " L. 500.000.000

in aumento

Settore 2.2.2 - Sviluppo economico

Programma 2.2.2.15 - Interventi per la valorizzazione delle risorse energetiche.

Cap. 38269 di nuova istituzione

Codificazione 2.1.2.4.3.3.10.28.05

" Contributi per il finanziamento degli oneri di costruzione, potenziamento o riattivazione di impianti idroelettrici realizzati in tutto o in parte con lo strumento della locazione finanziaria ".

Legge regionale 16 maggio 1988, n. 35 articolo 1 L. 500.000.000

Art. 4

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.