Legge regionale 6 luglio 1984, n. 35 - Testo storico
Legge regionale n. 35 del 06 07 1984
Bollettino ufficiale 31 8 1984 n. 11
Aumento degli stanziamenti annui previsti per l’applicazione della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni concernente: "Interventi a favore dello sport".
Per l’applicazione della LR 26 agosto 1974, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, č autorizzata la maggiore spesa annua di lire 171.000.000, il cui onere graverą sui capitoli 37200, 47500 e 47550 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1984 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
Alla copertura dell’onere di cui al precedente articolo 1 si provvede, per quanto concerne l’esercizio 1984, mediante il prelievo di pari importo dagli stanziamenti all’uopo iscritti al cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali - spese correnti ", allegato n. 8, settore 2, sviluppo economico, e settore 4, promozione sociale, della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1984.
Per l'esercizio 1985 e 1986 mediante utilizzo per lire 342.000.000 delle risorse disponibili relative ai programmi 2.2.2.12 (Interventi promozionali per il turismo) e 2.2.4.10 (Attivitą culturali, promozione culturale, sportiva e sociale).
Per gli anni successivi gli oneri previsti saranno iscritti con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.
Al bilancio preventivo della Regione per l’anno finanziario 1984 sono apportate le seguenti variazioni: Parte Spesa
Variazione in diminuzione
Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti)
L. 171.000.000
Variazioni in aumento
Cap. 47500 " Interventi per attivitą sportive "
L. 150.000.000
Cap. 47550 " Interventi promozionali delle attivitą fisico - sportive "
L. 17.000.000
Cap. 37200 " Contributi e sussidi ad aziende di soggiorno, pro-loco, enti ed altri organismi pubblici e privati per attivitą nel settore del turismo e del tempo libero "
L. 4.000.000
La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.