Legge regionale 7 agosto 1980, n. 35 - Testo storico

Legge regionale n. 35 del 07 08 1980

Bollettino ufficiale 19 9 1980 n. 9

Utilizzazione del contributo speciale di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 21.

Art. 1

La Regione Valle d’Aosta utilizza il contributo speciale di cui all’articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 21 per la realizzazione del piano di intervento indicato nell’allegato A alla presente legge.

La Giunta regionale č delegata alla realizzazione dei singoli interventi sulla base del seguente programma triennale di spesa (in milioni di lire):

TABELLA RISTRUTTURATA

A - Patrimonio culturale di proprietą pubblica:

1980 L. 3.700, 1981 L. 2.700, 1982 L. 1.100, totale L. 7.500;

B - Patrimonio culturale di proprietą di privati:

1980, L. 500, totale L. 500;

C - Difesa idrogeologica del suolo:

1980, L. 6.700, 1981 L. 5.000, 1982 L. 300,

totale L. 12.000;

totale complessivo delle lettera A, B e C: L. 20.000;

totali per annualitą di spesa:

1980 L. 10.900, 1981 L. 7.700, 1982 L. 1.400.

La Giunta regionale presenterą entro il 30 ottobre 1980 apposito disegno di legge regionale tendente a regolare la materia concernente la concessione di contributi, quantificati nella precedente lettera B, a privati per il restauro di edifici di proprietą notificati ai sensi di legge.

Art. 2

Le somme destinate per l’attuazione del programma di cui al precedente articolo 1 negli esercizi finanziari 1981 e 1982 per complessive Lire 9.100 milioni, gią disponibili nell’esercizio 1980, vengono utilizzate nello stesso esercizio 1980, per il completamento dei lavori dell’ospedale regionale in zona Beauregard di Aosta, lavori finanziabili dallo Stato ai sensi dell’articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Le disponibilitą di bilancio derivanti dalla predetta legge statale saranno utilizzate con apposito provvedimento legislativo per gli interventi indicati al precedente articolo 1 degli esercizi 1981 e 1982.

Art. 3

Il finanziamento e la copertura delle spese indicati ai precedenti articoli 1 e 2 sono assicurati da:

ESERCIZIO 1980

- utilizzazione della somma di L. 20.000.000.000 dei fondi di Lire 400 milioni e di Lire 19.600 milioni iscritti rispettivamente ai fondi globali di cui ai capitoli 50100 e 50150 del bilancio di previsione per l’anno 1980.

ESERCIZIO 1981

- aumento della somma di Lire 5.000.000.000 dello stanziamento iscritto al programma 2.2.1.6 (Difesa del suolo) previa riduzione di pari importo dello stanziamento complessivo di L. 15.776.985.625 del settore 2.2.1 del bilancio pluriennale per l’anno 1981;

- aumento della somma di Lire 2.700.000.000 dello stanziamento iscritto al programma 2.2.4.9 (Musei, beni culturali e ambientali) previa riduzione di pari importo dello stanziamento complessivo di Lire 15.496.400.000 del settore 2.2.2 del bilancio pluriennale per l’anno 1981;

ESERCIZIO 1982

- aumento della somma di Lire 300.000.000 dello stanziamento iscritto al programma 2.2.1.6 (Difesa del suolo) previa riduzione di pari importo dello stanziamento complessivo di L. 13.883.654.625 del settore 2.2.1 del bilancio pluriennale per l’anno 1982.

- aumento della somma di Lire 1.100.000.000 dello stanziamento iscritto al programma 2.2.4.9 (Musei, beni culturali e ambientali) previa riduzione di pari importo dello stanziamento complessivo di Lire 13.801.000.000 del settore 2.2.2 del bilancio pluriennale per l’anno 1982.

Art. 4

Al bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1980- 1982 sono apportate le seguenti variazioni (in milioni di lire):

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione

Cap. 50100 - Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo. (Spese correnti): 1980 L. 400, totale L. 400.

Cap. 50150 - Fondo globale per il finanziamento di opere per ulteriori programmi di sviluppo.

(Spese di investimento): 1980 L. 19.600, totale L. 19.600.

Settore 2.2.1 assetto del territorio e tutela dell'ambiente: 1981 L. 5.000, 1982 L. 300, totale L. 5.300. Settore 2.2.2 sviluppo economico: 1981 L. 2.700, 1982 L. 1.100, totale L. 3.800.

Totale in diminuzione: 1980 L. 20.000, 1981 L. 7.700, 1982 L. 1.400, totale L. 29.100.

Variazioni in aumento

Cap. 28510 (di nuova istituzione). Spese sui fondi assegnati dallo Stato con legge 11 febbraio 1980, n. 21, per interventi antivalanghe: 1980 L. 3.350, 1981 L. 3.400, 1982 L. 300, totale L. 7.050.

Cap. 28520 (di nuova istituzione). Spese sui fondi assegnati dallo Stato con legge 11 febbraio 1980, n. 21, per interventi in zone franose: 1980 L. 850, 1981 L. 200, totale L. 1.050.

Cap. 28530 (di nuova istituzione). Spese sui fondi assegnati dallo Stato con legge 11 febbraio 1980, n. 21 per sistemazioni idrauliche di torrenti: 1980 L. 2.500, 1981 L. 1.400, totale L. 3.900.

Cap. 47160 (di nuova istituzione). Spese sui fondi assegnati dallo Stato con legge 11 febbraio 1980, n. 21, per la difesa del patrimonio culturale: 1980 L. 3.700, 1981 L. 2.700, 1982 L. 1.100, totale L. 7.500.

Cap. 47170 (di nuova istituzione). Spese sui fondi assegnati dallo Stato con legge 11 febbraio 1980, n. 21, per concessioni di contributi a privati per il restauro di immobili di interesse artistico: 1980 L. 500, totale L. 500.

Cap. 40450 - Spese per il completamento dell’ospedale in regione Beauregard di Aosta:

1980 L. 9.100, totale L. 9.100.

Totale in aumento: 1980 L. 20.000, 1981 L. 7.700, 1982 L. 1.400, totale L. 29.100.

Art. 5

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

ALLEGATO A

TITOLO DEDOTTO

Piano di intervento di cui all’articolo 1