Legge regionale 16 maggio 1977, n. 35 - Testo storico

Legge regionale n. 35 del 16 05 1977

Bollettino ufficiale 17 5 1977 n. 5

Aumento del limite di importo dei lavori per i quali non č richiesta la formale procedura del collaudo.

Art. 1

Per le opere pubbliche di competenza della Regione e degli Enti di cui alla legge regionale 15 novembre 1971, n. 15 e successive modificazioni, il limite di importo dei lavori per i quali non č richiesta la formale procedura del collaudo coincide con il limite di importo oltre il quale č obbligatoria, per chiunque esegua lavori di competenza degli Enti pubblici, l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Costruttori.

Art. 2

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale per la Regione Valle d’Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.