Legge regionale 26 agosto 1974, n. 35 - Testo storico

Legge regionale n. 35 del 26 08 1974

Bollettino ufficiale 16 9 1974 n. 9

Interventi a favore dello sport.

Art. 1

La Regione Valle d’Aosta promuove e favorisce lo sviluppo delle attività sportive, considerando la pratica delle stesse un fondamentale servizio sociale e un elemento di formazione psico - fisica.

Attribuisce pertanto primaria importanza all’attività degli enti di promozione sportiva e delle società e federazioni sportive operanti nella Regione.

Per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge vengono concessi contributi agli enti di promozione sportiva, alle società sportive regolarmente costituite, alle relative federazioni aventi sede nella Regione e alle associazioni di sport locali popolari.

Art. 2

Le società sportive si intendono regolarmente costituite quando siano affiliate alle corrispondenti federazioni nazionali o ad un ente di promozione sportiva, ovvero, qualora non esista una federazione nazionale, quando facciano parte di una associazione sportiva locale riconosciuta ufficialmente dalla Regione.

Il riconoscimento di associazione sportiva regionale è attribuito dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore al turismo.

Ai fini della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, provvede al riconoscimento degli enti di promozione svolgenti attività nella Regione.

Le società e le associazioni sportive regolarmente costituite in base alle disposizioni del presente articolo sono iscritte in apposito albo tenuto dall’Assessorato del turismo, unitamente alle federazioni ufficialmente rappresentate in Valle d’Aosta e agli enti di promozione come sopra riconosciuti.

Art. 3

La concessione dei contributi previsti dalla presente legge è di competenza della Giunta regionale.

I contributi si distinguono in ordinari e straordinari.

I contributi ordinari hanno carattere di periodicità e vengono concessi annualmente dalla Giunta sulla base di appositi criteri di concessione da approvarsi, anno per anno, in via preliminare, dal Consiglio regionale sulla base dei pareri previsti al primo comma dell’articolo 7 e al primo comma dell’articolo 8 della presente legge.

I criteri anzidetti tengono conto dell’effettiva attività sportiva e delle spese di funzionamento delle singole società, federazioni, associazioni, enti, nonché del numero degli atleti in attività presso ciascuno di essi.

Sono riconosciuti come spesa di funzionamento anche gli oneri relativi all’aggiornamento tecnico dei dirigenti degli organismi sopraelencati.

Per quanto concerne gli enti di promozione sportiva i criteri contributivi debbono tenere conto altresì dell’azione promozionale ed educativa da essi svolta nel settore dello sport.

In sede di definizione dei criteri deve essere perseguito il fine primario di garantire l’esercizio dilettantistico dello sport.

I contributi straordinari sono concessi unicamente per l’organizzazione di manifestazioni particolari, al di fuori della normale attività agonistica, e debbono essere richiesti dall'ente, federazione o associazione competente per settore. Non possono essere concessi contributi al di fuori di quelli previsti nel presente articolo. Tutti i contributi devono essere destinati esattamente agli scopi per i quali sono stati concessi; l’impiego irregolare dei fondi erogati potrà dar causa ad una azione di recupero ovvero alla sospensione temporanea o definitiva dei contributi all’organismo responsabile della violazione.

Art. 4

Per la concessione dei contributi ordinari di cui all’articolo precedente gli enti e gli organismi sportivi debbono presentare annualmente una relazione finanziaria consuntiva e previsionale nonché una relazione illustrativa della loro attività sportiva. Quando si tratti di società, le anzidette relazioni debbono essere confermate ed approvate dalla relativa federazione sportiva o dagli enti di promozione sportiva.

Per la concessione dei contributi straordinari devono essere presentati una richiesta illustrante dettagliatamente la manifestazione progettate e un analitico preventivo delle relative entrate e uscite finanziarie.

Art. 5

I contributi ordinari di cui all’articolo 3 possono di norma essere concessi alle società solo dopo che queste abbiano svolto almeno un’annata di regolare attività.

In via eccezionale, le società di nuova costituzione possono ottenere il contributo relativo al primo anno di funzionamento anche in corso di attività, previo parere favorevole dell’Assemblea generale sportiva.

Per gli anni susseguenti i contributi si riferiranno alla stagione sportiva in corso di svolgimento e potranno essere concessi anche ratealmente, in relazione all’esigenza di garantire il corretto e totale impiego delle somme erogate.

Art. 6

Sono istituite presso l’Assessorato regionale del turismo:

- l’Assemblea generale sportiva;

- la Consulta per la promozione sportiva.

Art. 7

L’Assemblea generale sportiva formula proposte e pareri in materia di politica dello sport. Essa deve essere sentita dalla Giunta regionale almeno una volta all’anno in occasione della proposta di determinazione dei criteri per la concessione dei contributi ordinari e dell’esame dei rendiconti finanziari e sportivi delle società e federazioni sportive.

L’Assemblea generale sportiva è presieduta dall’Assessore regionale al turismo e viene nominata con suo decreto.

Fanno parte dell’Assemblea generale sportiva:

a) i rappresentanti delle federazioni nazionali e associazioni regionali riconosciute ai sensi dell’articolo 2 della presente legge, designati dai rispettivi organismi a livello regionale;

b) i rappresentanti degli enti di promozione sportiva riconosciuti dalla Regione secondo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2, designati dai rispettivi comitati regionali;

c) cinque consiglieri regionali, di cui due della minoranza, designati dal Consiglio regionale;

d) il sindaco di Aosta o un assessore dallo stesso delegato;

e) il delegato regionale del CONI;

f) i presidenti delle Comunità montane o loro delegati permanenti;

g) un medico sportivo designato dalla Federazione medici sportivi;

h) il direttore dell’Ufficio regionale per il turismo o suo delegato;

i) l’Assessore regionale alla pubblica istruzione o un suo delegato.

Le mansioni di segretario sono svolte da un dipendente dell’Assessorato del turismo nominato dall’Assessore.

L’Assemblea generale sportiva presenta all’Assessore al turismo, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione scritta sulla situazione dello sport in Valle d’Aosta. L’assessore legge e illustra detta relazione al Consiglio regionale entro il successivo mese di ottobre. Detta relazione dovrà contenere i criteri di assegnazione dei contributi previsti dalla presente legge e il piano di sovvenzioni ordinarie e straordinarie delle singole attività, i quali formeranno oggetto di apposita deliberazione del Consiglio regionale. Limitatamente agli interventi straordinari non previsti dal piano annuale rimangono ferme le competenze della Giunta e del Consiglio.

Art. 8

La Consulta per la promozione sportiva ha il compito di favorire lo sviluppo della pratica sportiva a livello di massa in Valle d’Aosta, promuovendo e organizzando le iniziative più opportune, avvalendosi in via prioritaria, a tale fine, degli enti di promozione sportiva. Propone il programma annuale degli interventi e delle attività nonché i criteri di ripartizione dei contributi ordinari agli enti di promozione sportiva, da sottoporre all’approvazione dei competenti organi regionali.

Per ogni iniziativa di carattere straordinario non prevista nel programma annuale deve essere sentito il parere della Consulta per la promozione sportiva.

La Consulta per la promozione sportiva è presieduta dall’Assessore regionale al turismo e viene nominata con suo decreto.

Fanno parte della Consulta per la promozione sportiva:

a) l’Assessore allo sport del Comune di Aosta;

b) i rappresentanti degli enti di promozione sportiva riconosciuti dalla Regione, secondo quanto previsto dal terzo comma dell’articolo 2, designati dai rispettivi comitati regionali;

c) i rappresentanti delle associazioni democratiche del tempo libero, indicati dai rispettivi comitati regionali;

d) i rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGILCISLUIL e SAVT;

e) il delegato regionale del CONI;

f) l’Assessore regionale alla pubblica istruzione o un suo delegato;

g) i presidenti delle Comunità montane o i loro delegati permanenti;

h) un medico sportivo designato dalla Federazione medici sportivi;

i) cinque Consiglieri regionali, di cui due della minoranza, designati dal Consiglio regionale.

Le mansioni di segretario sono svolte da un dipendente dell’Assessorato al turismo nominato dall’Assessore.

La Consulta presenterà al Consiglio regionale una relazione scritta entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 9

Il parere dell’Assemblea generale sportiva e della Consulta per la promozione sportiva può essere sentito ogni qualvolta l’Assessore al turismo, la Giunta regionale o la Commissione consiliare permanente competente per materia lo ritengano opportuno.

L’Assemblea e la Consulta sono convocate dall’Assessore ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti. L’Assemblea e la Consulta sono convocate mediante avvisi scritti, contenenti l’ordine del giorno, da recapitare ai membri almeno cinque giorni prima della riunione.

Perché le deliberazioni dell’Assemblea e della Consulta siano valide, il numero dei presenti non deve essere inferiore alla metà dei componenti. Le deliberazioni sono approvate quando riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del segretario.

È facoltà dell’Assemblea e della Consulta disciplinare ulteriormente il proprio funzionamento adottando appositi regolamenti da approvarsi dal Consiglio regionale.

I componenti dell’Assemblea e della Consulta sono revocabili in qualunque momento dagli organi che li hanno designati; essi, comunque, cessano dalla carica al termine della legislatura regionale.

Art. 10

La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per il sostegno della stampa a diffusione regionale, avente carattere esclusivamente sportivo, il cui compito sia quello di garantire una informazione obiettiva e completa sulla materia e di costituire altresì uno strumento di dibattito sulle attività sportive e degli enti di promozione operanti nella Regione.

Con successivo provvedimento consiliare saranno stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 11

Il finanziamento degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge è assicurato con la disponibilità di cui al capitolo 813 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1974, salvo le modificazioni di cui all’articolo 12, e dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Art. 12

La denominazione del capitolo 813 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1974 viene mutata in " Interventi per attività sportive ": la relativa previsione di spesa è ridotta a Lire 145.000.000 e, limitatamente all’anno in corso, comprende tutte le spese impegnate sullo stesso capitolo fino alla data di entrata in vigore della presente legge. In corrispondenza con la detta riduzione di spesa, sono istituiti i seguenti nuovi capitoli:

Capitolo 818 - Interventi promozionali delle attività fisico sportive L. 30.000.000

Capitolo 819 - Interventi a favore dell’informazione sportiva L. 5.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.