Legge regionale 31 agosto 1972, n. 35 - Testo storico

Legge regionale n. 35 del 31 08 1972

Bollettino ufficiale 31 8 1972 n. 10

NUOVE NORME IN MATERIA DI ASSISTENZA INTEGRATIVA REGIONALE, MEDIANTE CONCESSIONE DI UN "ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO" AI CIECHI CIVILI.

Art. 1

(Assegno mensile di assistenza integrativa denominato "assegno di accompagnamento")

È autorizzata, alle condizioni stabilite dal successivo articolo 2 della presente legge, la concessione ai ciechi civili di un assegno di assistenza integrativa regionale, denominato " assegno di accompagnamento ", dell’importo di Lire 15.000 mensili.

Art. 2

(Soggetti aventi diritto)

Possono ottenere l’assistenza integrativa regionale ("assegno di accompagnamento"), prevista dal precedente articolo 1, i minorati della vista che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano compiuto il quarto anno di età e siano nati e residenti in Valle di Aosta, oppure siano residenti e con dimora di fatto in Valle d’Aosta da almeno cinque anni;

b) non risultino iscritti nei ruoli dell’imposta complementare sui redditi;

c) non abbiano parenti, obbligati agli alimenti, le cui condizioni economiche siano tali da poter assicurare una completa assistenza al cieco;

d) siano stati riscontrati affetti da cecità assoluta o da un residuo visivo non superiore ad 1/ 20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione;

e) non siano affetti da cecità o minorazione della vista riconosciuta per cause di guerra, lavoro o servizio per le quali abbiano diritto a provvidenze pensionistiche previste da leggi statali speciali.

Art. 3

(Accertamento delle condizioni visive)

L’accertamento delle condizioni visive dei richiedenti l’assistenza integrativa regionale (" assegno di accompagnamento ") è demandato alla Commissione Sanitaria prevista dall’articolo 11 della legge 27 maggio 1970 n. 382.

I giudizi espressi dalla predetta Commissione Sanitaria, ai fini dell’applicazione della legge 27 maggio 1970 n. 382, hanno efficacia per la concessione della provvidenza assistenziale di cui alla presente legge.

Ai componenti della Commissione Sanitaria predetta è corrisposto, oltre al gettone di presenza, previsto a carico dello Stato, un compenso forfettario di Lire 3.000 lorde per ogni seduta; ai componenti non aventi l’abituale domicilio nel capoluogo regionale è, altresì, corrisposto un compenso forfettario a titolo di rimborso spese nella misura da stabilire dalla Giunta Regionale.

Art. 4

(Norme per la concessione dell’" assegno di accompagnamento ") Gli aspiranti alla concessione dell’" assegno di accompagnamento " debbono presentare domanda, su apposito modulo, indirizzata all’Assessorato Regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale, il quale provvede all’accertamento della sussistenza, o non, delle condizioni previste dal precedente articolo 2 per l’ammissione all’assistenza.

L’" assegno di accompagnamento " è concesso e può essere revocato con deliberazioni della Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale.

Contro il mancato accoglimento della domanda di concessione e contro la revoca dell’assistenza integrativa regionale è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione, alla Giunta Regionale, che decide con provvedimento definitivo.

I titolari dell’" assegno di accompagnamento " debbono trasmettere all’Assessorato Regionale della Sanità ed Assistenza Sociale, nei mesi di marzo e di settembre di ogni anno, il certificato di esistenza in vita.

A carico degli inadempienti sarà sospesa l’erogazione dell’assegno.

Art. 5

(Decorrenza dell’" assegno di accompagnamento ")

L’" assegno di accompagnamento " è concesso e corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda di assistenza.

Art. 6

(Scadenza rate)

L’" assegno mensile " è pagato in rate bimestrali scadenti il primo giorno dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre di ogni anno.

È irripetibile il rateo non maturato della mensilità percetta anticipata.

Art. 7

(Ratei maturati e non riscossi)

In caso di decesso dell’interessato, successivo al riconoscimento della cecità o della minorazione visiva, i ratei non possono essere corrisposti agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le mensilità già maturate alla data della morte, con l’osservanza delle disposizioni di legge concernenti la documentazione della qualità di eredi e le modalità di pagamento.

Art. 8

(Accertamenti circa la permanenza dei requisiti)

L’Assessorato Regionale della Sanità ed Assistenza Sociale può disporre accertamenti circa la permanenza dei requisiti di cui al precedente articolo 2 e della cecità o della minorazione visiva dei beneficiari dell’" assegno di accompagnamento ".

L’assistito che rifiuti di sottoporsi alla visita medica collegiale di revisione decade dal diritto all’assegno.

La revoca dell’assistenza integrativa regionale è approvata dalla Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale. Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso alla Giunta Regionale, la quale, esperiti ulteriori accertamenti, decide con provvedimento definitivo.

L’" assegno di accompagnamento " è revocato qualora l’assistito trasferisca la sua residenza o il suo domicilio stabile fuori del territorio della Valle d’Aosta. Sono esclusi dalla revoca gli assistiti ricoverati in Istituti di istruzione o di assistenza con sede fuori del territorio della Valle d’Aosta, purché mantengano la residenza anagrafica in un Comune della Valle d’Aosta.

Art. 9

(Finanziamento delle spese)

Per la corresponsione ai ciechi civili dell’" assegno di accompagnamento " previsto dalla presente legge, è approvata la spesa annua di Lire trentaduemilioni da imputare al capitolo 751 (" Spese per assegno di accompagnamento a favore dei ciechi civili ") dei bilanci di previsione della Regione per gli anni finanziari 1972 e seguenti; a tal fine è approvato l’aumento dello stanziamento annuo del capitolo stesso da Lire ventotto milioni a Lire trentadue milioni.

Per l’anno finanziario 1972 è approvato l’aumento dello stanziamento del sopracitato capitolo di spesa 751 del bilancio di previsione della Regione da Lire ventotto milioni a Lire trentadue milioni, mediante prelievo della somma di Lire quattro milioni al capitolo 206 della Parte Spesa del bilancio stesso (" Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento " - Spese correnti - Allegato E).

Art. 10

(Abrogazione)

Sono abrogate le precedenti leggi regionali 11 maggio 1965 n. 4, 11 novembre 1965 n. 22, 29 luglio 1967 n. 19, 30 luglio 1970 n. 13 e 28 agosto 1971 n. 13, recanti norme per la concessione dell’assistenza integrativa regionale (" Assegno di accompagnamento ") a favore dei ciechi civili.

Art. 11

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.