Legge regionale 4 dicembre 1970, n. 35 - Testo storico

Legge regionale n. 35 del 04 12 1970

Bollettino ufficiale 15 12 1970 n. 11

SOTTOSCRIZIONE DI NUOVO CAPITALE AZIONARIO DELLA SOCIETÀ ITALIANA PER IL TRAFORO DEL GRAN SAN BERNARDO (SITRASB).

Art. 1

È approvata la sottoscrizione di nuovo capitale azionario della Soc. Italiana per il Traforo del Gran San Bernardo( SITRASB), con sede in Torino, per un ammontare di spesa a carico regionale di Lire centoventicinquemilioni, in seguito all’aumento del capitale sociale della predetta Società approvato per il finanziamento di parte delle spese di costruzione del predetto traforo e del raccordo autostradale sul versante italiano.

Art. 2

La spesa di Lire centoventicinquemilioni per la sottoscrizione di nuovo capitale azionario, di cui al precedente articolo, grava sull’apposito capitolo 245 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1970 (" Spese per la sottoscrizione di titoli azionari delle Società Italiane per i Trafori stradali alpini e di Società Autostradali ").

Art. 3

L’Assessore Regionale alle Finanze provvederà alla liquidazione della spesa di cui al precedente articolo 2, à sensi dello Statuto della Soc. Italiana per il Traforo del Gran San Bernardo( SITRASB) e in conformità delle deliberazioni dell’Assemblea degli azionisti e del Consiglio di Amministrazione della Società stessa, con imputazione della spesa come previsto al precedente articolo 2.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.