Legge regionale 22 dicembre 1967, n. 35 - Testo storico

Legge regionale n. 35 del 22 12 1967

Bollettino ufficiale 28 12 1967 n. 12

AUTORIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ AUTOSTRADA TORINO - IVREA - VALLE D’AOSTA (ATIVA), PRESSO LA CASSA DI RISPARMIO DI TORINO, PER IL PARZIALE FINANZIAMENTO DELLE SPESE PER LA COSTRUZIONE DELL'AUTOSTRADA IVREA - SANTHIÀ.

Art. 1

Allo scopo di consentire le operazioni di parziale finanziamento delle spese per la costruzione dell’autostrada Ivrea - Santhià, è autorizzata, à sensi dell’articolo 3 della legge 24 luglio 1961 n. 729 e successive modificazioni, la concessione della garanzia fideiussoria della Regione Valle d’Aosta, in via solidale con la Provincia di Torino ed i Comuni di Torino e di Ivrea, per la durata di anni ventitrè a decorrere dal 1° gennaio 1969, per gli obblighi derivanti da un mutuo passivo dell’importo di complessive Lire sei miliardi che la " Società Autostrada Torino - Ivrea - Valle d’Aosta ", con sede in Torino, contrarrà presso la Cassa di Risparmio di Torino.

Art. 2

La concessione della garanzia fideiussoria della Regione di cui al precedente articolo, da concedersi sino al precitato complessivo importo di Lire sei miliardi, sarà approvata con deliberazione della Giunta Regionale.

Art. 3

Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l’Assessore regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo condizioni e modalità previamente concordate tra la Regione e la Società Autostrada Torino - Ivrea - Valle d’Aosta, d’intesa con le competenti Autorità governative, e approvate con deliberazione della Giunta Regionale.

Art. 4

Al finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti ed ai conseguenti recuperi di somme a debito della Società Autostrada Torino - Ivrea - Valle d’Aosta, si provvederà mediante imputazione di spese e introito di somme ai seguenti istituendi capitoli della parte SPESE e della parte ENTRATE dei bilanci di previsione della Regione per l’anno finanziario 1969 e per i successivi anni finanziari, in relazione alla durata della garanzia fideiussoria da concedere:

- capitolo della parte SPESE: " Spese per eventuali pagamenti di somme, per conto della Società Autostrada Torino - Ivrea - Valle d’Aosta, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria della Regione su mutui ", con lo stanziamento annuo di Lire cinquecentotrentamilioni;

- capitolo della parte ENTRATE: " Entrate per riscossione di crediti verso la Società Autostrada Torino - Ivrea Valle d’Aosta e verso lo Stato per concessione di garanzia fideiussoria regionale su mutui ", con lo stanziamento annuo di Lire cinquecentotrentamilioni.

Art. 5

Al finanziamento e alla liquidazione delle spese, nonché ai ricuperi e introiti di somme di cui al precedente articolo 4, provvederà la Giunta Regionale con motivate deliberazioni, di cui dovrà essere data comunicazione al Consiglio Regionale.

Art. 6

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.