Legge regionale 22 dicembre 1967, n. 35 - Testo storico
Legge regionale n. 35 del 22 12 1967
Bollettino ufficiale 28 12 1967 n. 12
AUTORIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ AUTOSTRADA TORINO - IVREA - VALLE D’AOSTA (ATIVA), PRESSO LA CASSA DI RISPARMIO DI TORINO, PER IL PARZIALE FINANZIAMENTO DELLE SPESE PER LA COSTRUZIONE DELL'AUTOSTRADA IVREA - SANTHIÀ.
Allo scopo di consentire le operazioni di parziale finanziamento delle spese per la costruzione dell’autostrada Ivrea - Santhià, è autorizzata, à sensi dell’articolo 3 della legge 24 luglio 1961 n. 729 e successive modificazioni, la concessione della garanzia fideiussoria della Regione Valle d’Aosta, in via solidale con la Provincia di Torino ed i Comuni di Torino e di Ivrea, per la durata di anni ventitrè a decorrere dal 1° gennaio 1969, per gli obblighi derivanti da un mutuo passivo dell’importo di complessive Lire sei miliardi che la " Società Autostrada Torino - Ivrea - Valle d’Aosta ", con sede in Torino, contrarrà presso la Cassa di Risparmio di Torino.
La concessione della garanzia fideiussoria della Regione di cui al precedente articolo, da concedersi sino al precitato complessivo importo di Lire sei miliardi, sarà approvata con deliberazione della Giunta Regionale.
Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l’Assessore regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo condizioni e modalità previamente concordate tra la Regione e la Società Autostrada Torino - Ivrea - Valle d’Aosta, d’intesa con le competenti Autorità governative, e approvate con deliberazione della Giunta Regionale.
Al finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti ed ai conseguenti recuperi di somme a debito della Società Autostrada Torino - Ivrea - Valle d’Aosta, si provvederà mediante imputazione di spese e introito di somme ai seguenti istituendi capitoli della parte SPESE e della parte ENTRATE dei bilanci di previsione della Regione per l’anno finanziario 1969 e per i successivi anni finanziari, in relazione alla durata della garanzia fideiussoria da concedere:
- capitolo della parte SPESE: " Spese per eventuali pagamenti di somme, per conto della Società Autostrada Torino - Ivrea - Valle d’Aosta, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria della Regione su mutui ", con lo stanziamento annuo di Lire cinquecentotrentamilioni;
- capitolo della parte ENTRATE: " Entrate per riscossione di crediti verso la Società Autostrada Torino - Ivrea Valle d’Aosta e verso lo Stato per concessione di garanzia fideiussoria regionale su mutui ", con lo stanziamento annuo di Lire cinquecentotrentamilioni.
Al finanziamento e alla liquidazione delle spese, nonché ai ricuperi e introiti di somme di cui al precedente articolo 4, provvederà la Giunta Regionale con motivate deliberazioni, di cui dovrà essere data comunicazione al Consiglio Regionale.
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.