Legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35 - Testo vigente

L.R. 22 dicembre 2021, n. 35

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024). Modificazioni di leggi regionali.

(B.U. del 30 dicembre 2021 n. 67)

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E DI TRIBUTI REGIONALI

Art. 1 - Esenzione dall'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno 2022

Art. 2 - Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive

Art. 3 - Disposizioni in materia di tasse automobilistiche. Modificazioni alla legge regionale 15 aprile 2008, n. 9

Art. 4 - Rientri da FINAOSTA S.p.A.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 5 - Disposizioni in materia di assunzioni nel comparto pubblico regionale

Art. 6 - Disposizioni in materia di rafforzamento amministrativo

Art. 7 - Disposizioni in materia di personale regionale

Art. 8 - Disposizioni in materia di assunzioni di personale nella Camera valdostana delle imprese e delle professioni, nell'Office régional du tourisme, nell'ARER, nell'ARPA e negli altri enti del comparto pubblico regionale

Art. 9 - Disposizioni in materia di comparto pubblico regionale e proroga di termini

Art. 10 - Misure per il reclutamento e per la valorizzazione del personale

Art. 11 - Disposizioni in materia di assunzioni negli enti locali

Art. 12 - Disposizioni per il trattamento economico accessorio

CAPO III

FINANZA LOCALE

Art. 13 - Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale. Modificazione alla legge regionale 13 luglio 2020, n. 8

Art. 14 - Disposizione in materia di risorse derivanti da sovracanoni idroelettrici

Art. 15 - Completamento della realizzazione di una struttura socio-assistenziale residenziale per anziani. Trasferimento straordinario al Comune di Aosta

Art. 16 - Disposizioni in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia. Modificazioni alla legge regionale 19 maggio 2006, n. 11

CAPO IV

INTERVENTI IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 17 - Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti

Art. 18 - Indennità di attrattività regionale

Art. 19 - Determinazione degli oneri per la retribuzione della quota variabile soggetta a incentivazione per il personale in regime di convenzione con il Servizio sanitario regionale

Art. 20 - Modificazione alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5

CAPO V

INTERVENTI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO

Art. 21 - Interventi in materia di politiche del lavoro

Art. 22 - Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale

Art. 23 - Programma di sviluppo rurale

Art. 24 - Proroga del Piano di interventi in ambito agricolo e nel settore delle opere di pubblica utilità

Art. 25 - Finanziamento del Consorzio per la valorizzazione e la tutela dei prodotti ortofrutticoli della Valle d'Aosta

Art. 26 - Misura a sostegno del commercio dei prodotti agroalimentari regionali di qualità

Art. 27 - Disciplina dell'attività venatoria. Modificazione alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64

Art. 28 - Postazioni di radiotelecomunicazione in disponibilità della Regione

Art. 29 - Disposizioni in materia di contributi a sostegno delle imprese e dei liberi professionisti aderenti agli enti di garanzia collettiva dei Fidi - Confidi. Modificazioni alla legge regionale 1° agosto 2011, n. 21

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Art. 30 - Disposizioni in materia di collegi e convitti. Modificazioni alla legge regionale 5 agosto 2021, n. 24

Art. 31 - Finanziamento dell'intervento di manutenzione straordinaria dell'ex Priorato e centro Saint-Benin di Aosta

Art. 32 - Proroga progetto "Sci...volare a scuola"

Art. 33 - Disposizioni in materia di assicurazioni

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEL TERRITORIO

Art. 34 - Realizzazione di un programma straordinario di interventi per la riduzione dei rischi idrogeologici

CAPO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ E FINALI

Art. 35 - Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali

Art. 36 - Iscrizione contabile delle quote di ammortamento dell'indebitamento contratto ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40, in Gestione speciale di FINAOSTA S.p.A.

Art. 37 - Modificazione alla legge regionale 5 agosto 2021, n. 22

Art. 38 - Modificazione alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 30

Art. 39 - Proroga di termini

Art. 40 - Entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E DI TRIBUTI REGIONALI

Art. 1

(Esenzione dall'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno 2022)

1. Per il periodo di imposta 2022, i soggetti con reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, fino a 15.000 euro, sono esentati dal pagamento dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Ai soggetti con reddito complessivo oltre 15.000 euro si applica l'aliquota ordinaria sull'intero imponibile.

2. L'onere, in termini di minore entrata, derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 2.500.000 a valere sul Titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa), Tipologia 101 (Imposte tasse e proventi assimilati).

Art. 2

(Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive)

1. L'articolo 7 della legge regionale 15 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza)), è sostituito dal seguente:

"Art. 7

(Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2022, la legge di stabilità regionale può determinare una maggiorazione dell'aliquota dell'IRAP per le sale da gioco.".

Art. 3

(Disposizioni in materia di tasse automobilistiche. Modificazioni alla legge regionale 15 aprile 2008, n. 9)

1. Dopo il comma 5bis dell'articolo 58 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010), sono aggiunti i seguenti:

"5ter Per i veicoli tassati in base alla portata, aventi massa complessiva fino a sei tonnellate, per i periodi d'imposta con scadenza di pagamento successiva al 31 dicembre 2021, la tassa automobilistica è versata in un'unica soluzione, per periodi fissi annuali decorrenti dal 1° febbraio, dal 1° giugno e dal 1° ottobre.

5quater Per i veicoli di cui al comma 5ter, il primo pagamento a seguito di immatricolazione o successivo al termine di un regime di esenzione è corrisposto per un periodo superiore a otto mesi e fino alla scadenza di maggio, settembre o gennaio immediatamente successiva agli otto mesi predetti.".

2. L'articolo 62septies della l.r. 9/2008 è sostituito dal seguente:

"Art. 62septies

(Agevolazione per veicoli storici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'agevolazione di cui all'articolo 63, comma 1bis, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), è riconosciuta anche ai veicoli iscritti nel Registro Italiano Veicoli Storici (RIVS) e nel Registro ACI Storico.

2. Per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1 gli intestatari dei veicoli iscritti nei registri di cui al comma 1 devono presentare apposita istanza alla struttura regionale competente in materia di tasse automobilistiche.".

3. L'articolo 44 della legge regionale 16 giugno 2021, n. 15 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2021, misure di sostegno all'economia regionale conseguenti al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023), è abrogato.

Art. 4

(Rientri da FINAOSTA S.p.A.)

1. Al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2022/2024 sono introitate nel Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti), le disponibilità del Fondo in gestione speciale presso FINAOSTA S.p.A. di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale Finaosta S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), come di seguito indicate:

a) anno 2023 euro 28.000.000;

b) anno 2024 euro 14.000.000.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 5

(Disposizioni in materia di assunzioni nel comparto pubblico regionale)

1. Per l'anno 2022, l'Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unità di personale, anche di qualifica dirigenziale, cessate dal servizio nel 2021 e non sostituite e alle cessazioni programmate per l'anno 2022, fermo restando che le nuove assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo, che determinano la relativa sostituzione.

2. Al fine di consentire il regolare svolgimento dei compiti attribuiti alla Regione in materia di servizi antincendio e di organizzazione, funzionamento e disciplina del personale del Corpo forestale valdostano, resta escluso dall'ambito di applicazione dei limiti assunzionali di cui al comma 1 il reclutamento a tempo indeterminato da parte dell'Amministrazione regionale del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e del personale appartenente all'organico del Corpo forestale per i profili di agente forestale, sovrintendente forestale, ispettore forestale, funzionario forestale e armiere.

3. Resta, altresì, escluso dall'ambito di applicazione dei limiti assunzionali di cui al comma 1 il reclutamento a tempo indeterminato da parte dell'Amministrazione regionale del personale di cui all'articolo 6, nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti dall'articolo 7, comma 3.

4. In considerazione degli adempimenti previsti dagli articoli 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), 31 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120, e 41 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, è parimenti escluso dall'applicazione dei limiti assunzionali di cui al comma 1 il reclutamento da parte dell'Amministrazione regionale di due unità di personale, una appartenente alla categoria/posizione D e una appartenente alla categoria C posizione C2, da assegnare all'ufficio del Responsabile per la transizione al digitale.

5. L'Amministrazione regionale e gli altri enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sono autorizzati ad assumere personale a tempo determinato da impiegare per l'attuazione dei predetti interventi, alle condizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 6 agosto 2021, n. 113. L'Amministrazione regionale e i predetti enti, rispettivamente con deliberazione della Giunta regionale e con atto dell'organo competente, individuano, in relazione ai progetti di competenza, il fabbisogno di personale, ivi compreso quello da individuare, ove necessario, in caso di accertata carenza in organico, in qualità di responsabile unico del procedimento, necessario all'attuazione degli stessi.

6. La spesa per il trattamento economico accessorio dovuto per le nuove assunzioni ai sensi dei commi 2, 3 e 4 non è conteggiata nei limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio previsti dalla normativa vigente.

7. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 del regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 (Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6), è sostituita dalla seguente:

"c) pubblicazione del bando sul sito istituzionale dell'ente che ha avviato la procedura selettiva nonché sul sito istituzionale della Regione;".

8. Nelle more della revisione organica della disciplina dello svolgimento delle procedure di reclutamento presso gli enti del comparto unico regionale, anche mediante valorizzazione delle risorse interne, per l'anno 2022, l'Amministrazione regionale, gli enti locali e gli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010 provvedono alle assunzioni a tempo indeterminato, nei limiti delle facoltà assunzionali stabilite dalla presente legge, in via prioritaria mediante utilizzo delle graduatorie vigenti alla data dell'assunzione, con il seguente ordine:

a) scorrimento di graduatorie proprie;

b) utilizzo, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 (Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6), di graduatorie di altri enti del comparto unico regionale;

c) utilizzo delle graduatorie generali esitate dalle procedure selettive uniche di cui all'articolo 40 del r.r. 1/2013, nel caso in cui l'ente che deve procedere all'assunzione non risulti coinvolto nella procedura selettiva.

9. La validità della graduatoria del concorso bandito dall'Amministrazione regionale per l'assunzione a tempo indeterminato di centralinisti dell'emergenza, in scadenza al 31 dicembre 2021, è prorogata al 31 dicembre 2022.

10. Al comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 12 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023), le parole: "entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022".

Art. 6

(Disposizioni in materia di rafforzamento amministrativo)

1. Per l'attuazione delle iniziative previste nell'ambito dei Programmi cofinanziati dai Fondi dell'Unione europea attuati in regime di gestione concorrente, l'Amministrazione regionale individua gli interventi da realizzarsi per rafforzare la capacità di gestione amministrativa attraverso l'elaborazione di un apposito Piano di rafforzamento, anche quale parte integrante del Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del d.l. 80/2021, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 113/2021.

2. Per la realizzazione degli interventi di rafforzamento della capacità di gestione amministrativa limitatamente all'anno 2022, l'Amministrazione regionale procede, prioritariamente rispetto ai restanti fabbisogni, al reclutamento di personale a tempo determinato e indeterminato da assegnare all'espletamento delle funzioni di coordinamento, programmazione, attuazione, gestione, rendicontazione, controllo e valutazione degli interventi nell'ambito dei Programmi cofinanziati dai Fondi dell'Unione europea, nei limiti delle disponibilità finanziarie e secondo il fabbisogno determinato dalla Giunta regionale.

Art. 7

(Disposizioni in materia di personale regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della l.r. 22/2010, la dotazione organica complessiva dell'Amministrazione regionale è definita in 2.931 unità di personale, di cui 136 unità con qualifica di dirigente, così distribuite nei seguenti organici:

a) Giunta regionale: 2.054 unità di personale, di cui 124 unità con qualifica di dirigente;

b) Consiglio regionale: 83 unità di personale, di cui 8 unità con qualifica di dirigente;

c) Corpo forestale della Valle d'Aosta: 166 unità di personale, di cui 2 unità con qualifica di dirigente;

d) istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Amministrazione regionale: 396 unità di personale;

e) personale professionista del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco: 232 unità di personale, di cui 2 unità con qualifica di dirigente.

2. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 è comprensivo di quello di cui agli articoli 8, comma 2, 9, comma 1, 11, comma 1, della l.r. 22/2010, e 13, comma 3, della legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3 (Disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale)), nonché di quello i cui incarichi possono essere conferiti ai sensi degli articoli 21, comma 2, e 22, comma 4, della l.r. 22/2010.

3. Per le finalità di cui all'articolo 6 della l.r. 22/2010, i limiti di spesa per la dotazione organica di cui al comma 1, per i segretari particolari, per gli addetti alle attività giornalistiche e di informazione della Giunta regionale e del Consiglio regionale e per il personale amministrato dall'ex Direzione Agenzia regionale del lavoro assunto con contratto di diritto privato, collocati al di fuori della dotazione organica, sono definiti in euro 119.252.880 per retribuzioni, indennità accessorie, incluse quelle previste dall'articolo 1ter della legge regionale 15 marzo 2011, n. 6 (Istituzione dell'Avvocatura regionale), e oneri di legge a carico del datore di lavoro, ivi comprese le assunzioni a tempo determinato, al netto dell'IRAP dovuta per legge.

4. Le risorse finanziarie destinate annualmente al Fondo unico aziendale del personale regionale e del personale dell'ex Direzione Agenzia regionale del lavoro e relativi oneri contributivi e IRAP non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario possono essere portate in aumento delle risorse dell'esercizio finanziario successivo. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni per la riproposizione di tali importi nel bilancio dell'anno successivo.

5. Fermo restando quanto specificamente previsto per gli enti locali e le loro forme associative dall'articolo 12, comma 1, nelle more del rinnovo del contratto collettivo di comparto del personale appartenente alle categorie, il finanziamento, da parte dell'Amministrazione regionale e degli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010, mediante risorse proprie, delle particolari posizioni organizzative ai sensi dell'articolo 5, commi 4 e 6, della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 12 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023), non è conteggiato nei limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio previsti dalla normativa vigente.

6. I trasferimenti correnti ad amministrazioni locali a valere sul Fondo distacchi sindacali del personale, a decorrere dalla soppressione dell'Agenzia Regionale Relazioni Sindacali (ARRS), non utilizzati al termine di ciascun esercizio finanziario, possono essere portati in aumento delle risorse dell'esercizio finanziario successivo. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni per la riproposizione di tali importi nel bilancio dell'anno successivo.

7. La spesa relativa al rinnovo contrattuale del personale di cui ai commi 1 e 3 per il triennio economico 2022/2024 è determinata complessivamente in euro 8.300.000 per l'anno 2022, in euro 10.600.000 per l'anno 2023 e in euro 12.900.000 per l'anno 2024 (Missione 20 - Fondi e accantonamenti, Programma 03 - Altri fondi, Titolo 1 - Spese correnti).

Art. 8

(Disposizioni in materia di assunzioni di personale nella Camera valdostana delle imprese e delle professioni, nell'Office régional du tourisme, nell'ARER, nell'ARPA e negli altri enti del comparto pubblico regionale)

1. Per l'anno 2022, la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales è autorizzata a effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unità di personale, anche di qualifica dirigenziale, cessate dal servizio nel 2021 e non sostituite e di quelle programmate per l'anno 2022, fermo restando che le nuove assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo, che determinano la relativa sostituzione.

2. Per l'anno 2022, l'Office régional du tourisme è autorizzato a effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unità di personale cessate dal servizio nel 2021 e non sostituite e di quelle programmate per l'anno 2022, fermo restando che le nuove assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo, che determinano la relativa sostituzione.

3. Per l'anno 2022, l'Arer è autorizzata a effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unità di personale vacanti al 31 dicembre 2021 e di quelle che si rendano vacanti nell'anno 2022. Resta comunque escluso dall'ambito di applicazione dei limiti assunzionali di cui al periodo precedente il reclutamento a tempo indeterminato, nei limiti degli stanziamenti del bilancio aziendale, di tre unità di personale tecnico al fine di fare fronte alle maggiori incombenze derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare ceduto all'ARER in diritto di superficie dal Comune di Aosta.

4. Per l'anno 2022, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente (ARPA) Valle d'Aosta è autorizzata a effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unità di personale, anche di qualifica dirigenziale, cessate dal servizio nel 2021 e non sostituite e di quelle programmate per l'anno 2022, fermo restando che le nuove assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo, che determinano la relativa sostituzione. Resta escluso dall'ambito di applicazione dei limiti assunzionali di cui al periodo precedente il reclutamento a tempo indeterminato di quattro unità di personale per il potenziamento delle funzioni istituzionali attribuite all'ARPA in materia di clima, di ambiente e di salute, nonché per il consolidamento delle funzioni in materia di Organismo tecnicamente accreditante (OTA), attribuite ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021).

5. Il maggiore onere derivante dall'applicazione del comma 4, stimato in euro 200.000 a decorrere dall'anno 2022, trova copertura nell'ambito dell'autorizzazione complessiva della legge regionale 29 marzo 2018, n. 7 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ARPA della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia), e di altre disposizioni in materia)), come determinata dall'allegato 1, a valere sulla Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale), Titolo 1 (Spese correnti).

6. Per l'anno 2022, gli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010 diversi dall'Amministrazione regionale, dagli enti locali e dalle loro forme associative e dagli enti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono autorizzati a effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unità di personale cessate dal servizio nel 2021 e non sostituite e di quelle programmate per l'anno 2022, fermo restando che le nuove assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo, che determinano la relativa sostituzione.

Art. 9

(Disposizioni in materia di comparto pubblico regionale e proroga di termini)

1. Al comma 5 dell'articolo 20 della l.r. 22/2010, dopo le parole: "di particolare e comprovata qualificazione professionale", sono inserite le seguenti: "non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione".

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 20 della l.r. 22/2010, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente:

"5bis. Prima di procedere al conferimento dell'incarico a personale esterno, ai sensi del comma 5, l'ente rende conoscibile, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul proprio sito istituzionale, la tipologia di posto dirigenziale che si rende disponibile, le particolari e comprovate competenze richieste e i criteri di scelta, acquisisce le disponibilità e le valuta.".

3. Al comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 22/2010, le parole: "comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "commi 5 e 5bis".

4. Al comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 22/2010, le parole: "per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale di cui all'articolo 18" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) e c), o di laurea specialistica o magistrale con un'esperienza professionale almeno triennale, in aziende o enti, pubblici e privati, con funzioni dirigenziali attestate dallo svolgimento di attività di gestione autonoma di risorse umane e finanziarie," e le parole: "comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "commi 5 e 5bis".

5. Per fronteggiare il protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per garantire il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2021/2022, i contratti di lavoro del personale ausiliario dell'organico delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Amministrazione regionale, stipulati a tempo determinato, in scadenza al 31 dicembre 2021, sono prorogati al 30 giugno 2022, fatta salva la facoltà della Giunta regionale di determinarne il nuovo fabbisogno, in relazione a sopravvenute esigenze organizzative.

6. Per fronteggiare il protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 la struttura regionale temporanea di secondo livello, appositamente istituita ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della l.r. 15/2021, e i contratti di lavoro del personale assunto a tempo determinato, stipulati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, e in scadenza al 31 dicembre 2021, sono prorogati al 31 dicembre 2022.

7. Il maggior onere derivante dall'applicazione dei commi 5 e 6, stimato in euro 3.175.280, al netto dell'IRAP dovuta per legge, per l'anno 2022, è ricompreso nell'autorizzazione complessiva di cui all'articolo 7, comma 3. In relazione a dette proroghe sono istituiti appositi capitoli di spesa nell'ambito della Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria) e Programma 06 (Servizi ausiliari all'istruzione) e nella Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 10 (Risorse umane).

8. Nelle more dello svolgimento delle procedure di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 aprile 2021, n. 8 (Disposizioni in materia di Uffici stampa e altre disposizioni in materia di personale), gli incarichi del personale degli uffici stampa di cui al comma 1 del predetto articolo sono ulteriormente prorogati fino al completamento delle predette procedure e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, fermi restando il limite della durata massima del contratto prevista dall'articolo 15, comma 2, della l.r. 22/2010 vigente alla data di stipulazione dello stesso e la facoltà della Giunta regionale di revocare anticipatamente i predetti incarichi, in relazione a sopravvenute esigenze organizzative. (1)

9. Per gli incarichi di particolare posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine del 31 dicembre 2021, di cui all'articolo 7, comma 5, della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022), è prorogato al 30 giugno 2022, alle condizioni ivi previste.

10. In caso di vacanza di un posto dirigenziale, il termine del 31 dicembre 2021 di cui all'articolo 7, comma 7, della l.r. 1/2020 è prorogato al 31 dicembre 2022, alle condizioni ivi previste.

11. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della l.r. 8/2021 si applicano anche per l'anno 2022.

Art. 10

(Misure per il reclutamento e per la valorizzazione del personale)

1. Per l'anno 2022, entro il 15 marzo 2022 gli enti di cui all'articolo 1 della l.r. 22/2010 comunicano alla struttura regionale competente in materia di programmazione del fabbisogno delle risorse umane i dati per l'avvio delle procedure selettive uniche di cui all'articolo 40 del r.r. 1/2013, riferite a profili professionali previsti nella programmazione triennale del fabbisogno dell'Amministrazione regionale che l'ente richiedente non intenda avviare autonomamente. Le Unités des Communes valdôtaines comunicano i dati delle procedure selettive anche per conto dei Comuni del loro ambito. In ogni altro caso gli enti di cui all'articolo 1 della l.r. 22/2010 e, per gli enti locali, il Comune di Aosta e le Unités, anche per il tramite del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA) e in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera d), della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane), avviano autonome procedure selettive, comprese quelle interne, per il reclutamento del proprio personale e, per le Unités, di quello dei Comuni appartenenti alle stesse.

2. Per l'anno 2022 continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui ai commi 8bis, 8ter, 8quater, 8quinquies e 9 dell'articolo 3 della l.r 12/2020.

3. Per l'anno 2022, per lo svolgimento delle procedure concorsuali, selettive uniche, selettive interne e degli accertamenti linguistici, l'Amministrazione regionale e gli altri enti di cui all'articolo 1 della l.r. 22/2010 prevedono, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4 del r.r. 1/2013, l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale per i profili appartenenti alle categorie C e D. Gli stessi enti, assicurando comunque il profilo comparativo, possono altresì prevedere, per il reclutamento del personale a tempo indeterminato e determinato, l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. (2)

4. Per l'anno 2022, le commissioni esaminatrici di cui all'articolo 36 del r.r. 1/2013 possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la trasparenza, la collegialità, il corretto svolgimento e la riservatezza delle sedute. Le commissioni possono essere integrate da membri supplenti, che intervengono alle sedute della commissione nei casi di impedimento grave e documentato dei membri effettivi; subentrato il supplente, il membro effettivo decade e i lavori sono conclusi dal sostituto. (3)

5. Le disposizioni in materia di procedure selettive interne di cui all'articolo 5bis della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 21 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020), si applicano anche per l'anno 2022. La percentuale di posti per le predette procedure non può superare, per l'anno 2022, il 30 per cento di quelli previsti nella programmazione dei fabbisogni di personale. Con riferimento, rispettivamente e separatamente, al Comune di Aosta, a ciascuna Unité unitamente ai Comuni appartenenti all'Unité stessa e al complesso dei restanti enti del comparto unico regionale, fatta eccezione per la Regione, la predetta percentuale è calcolata sulla sommatoria dei posti risultanti dalla programmazione dei fabbisogni del personale per le nuove assunzioni dell'anno 2022 e con arrotondamento alla unità superiore.

6. Nelle more della revisione organica della disciplina legislativa del personale professionista dell'area operativa-tecnica del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, l'avanzamento al ruolo di Capo Reparto, nell'anno 2022, in deroga a quanto previsto dagli articoli 43 e 45 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), e dall'articolo 3 del regolamento regionale 8 marzo 2000, n. 1 (Attuazione dell'articolo 56 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 7 (Ordinamento dei servizi antincendi della Regione Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale))), è disposto, nei limiti dei posti disponibili, ai capi squadra che, nel triennio precedente, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e che, alla data dell'avanzamento, abbiano maturato dieci anni di effettivo servizio nella qualifica. L'avanzamento è disposto mediante scorrimento delle graduatorie da caposquadra, secondo l'ordine di approvazione delle medesime.

Art. 11

(Disposizioni in materia di assunzioni negli enti locali)

1. Per l'anno 2022, gli enti locali sono autorizzati a effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unità di personale, anche di qualifica dirigenziale, cessate dal servizio nel 2021 e non sostituite e alle cessazioni programmate per l'anno 2022, fermo restando che le nuove assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo, che determinano la relativa sostituzione. Nel caso di cessazioni di unità di personale a tempo parziale, la spesa teorica su base annua per la determinazione delle facoltà assunzionali è calcolata sul costo teorico corrispondente alle medesime unità di personale a tempo pieno. Sono fatte salve le assunzioni di personale programmate dagli enti locali nel 2021 e individuate nel piano di programmazione di cui all'articolo 2 del r.r. 1/2013. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in deroga a quanto previsto per le Unités des Communes valdôtaines dall'articolo 15, comma 2, secondo periodo, della l.r. 6/2014.

2. Resta escluso dall'ambito di applicazione dei limiti assunzionali di cui al comma 1 il reclutamento di personale addetto ai servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali per persone anziane e non autosufficienti o in condizioni di fragilità, di personale addetto ai servizi socio-educativi per la prima infanzia, di personale addetto alla polizia locale, nonché di personale addetto all'attuazione e al coordinamento delle strategie per lo sviluppo delle aree interne, nell'ambito della politica regionale di sviluppo. È parimenti escluso dal predetto ambito di applicazione il reclutamento da parte delle Unités des Communes valdôtaines e del Comune di Aosta del Responsabile per la transizione al digitale di cui all'articolo 17 del d.lgs. 82/2005.

3. Al fine di permettere una riorganizzazione amministrativa del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) il reclutamento di personale da parte del medesimo Consorzio è escluso, per l'anno 2022, dai limiti assunzionali di cui al presente articolo.

4. Nell'ambito delle convenzioni tra enti locali di cui agli articoli 16 e 19 della l.r. 6/2014, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i limiti previsti dai commi 1 e 5 del presente articolo e l'invarianza della spesa complessivamente considerata.

5. Per l'anno 2022, gli enti locali sono autorizzati a utilizzare forme di lavoro flessibile nei limiti degli stanziamenti di bilancio relativi alla spesa per il personale e per le sole finalità consentite dalla normativa vigente.

6. La spesa per il trattamento economico accessorio dovuto per le nuove assunzioni ai sensi del presente articolo non è conteggiata nei limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio previsti dalla normativa vigente.

Art. 12

(3a)

CAPO III

FINANZA LOCALE

Art. 13

(Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale. Modificazione alla legge regionale 13 luglio 2020, n. 8)

1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli interventi in materia di finanza locale è determinato, in deroga all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), in euro 218.982.890,50 per l'anno 2022, di cui euro 1.935.022,71 già impegnati in anni precedenti e differiti per esigibilità o già accertati in anni precedenti, non impegnati, e riproposti.

2. Per l'anno 2022, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite e destinate con le modalità di cui ai commi 3 e 4, anche in deroga alla l.r. 48/1995.

3. Per l'anno 2022, la somma di cui al comma 1 è ripartita nel modo seguente:

a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della l.r. 48/1995, euro 91.524.844 (Programma 18.01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali - Parz.);

b) interventi per programmi di investimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della l.r. 48/1995, euro 586.123,28, differiti nell'anno 2022, per il completamento del programma del Fondo per speciali programmi di investimento (FoSPI) 2007/2009 di cui al capo II del titolo IV della l.r. 48/1995 (Programma 9.04 - Servizio idrico integrato - Parz.);

c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della l.r. 48/1995, euro 121.871.923,22, di cui euro 1.348.899,43 differiti o riproposti nell'anno 2022, ripartiti e autorizzati nelle misure indicate nell'allegato 2, ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 48/1995;

d) trasferimenti finanziari ai Comuni per spese di investimento destinate alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente alpino dai rischi idrogeologici, autorizzati, ripartiti e liquidati ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 1/2020, euro 5.000.000 (Programma 9.01 - Difesa del suolo - Parz.).

4. Per l'anno 2022, le risorse finanziarie di cui al comma 3, lettera a), sono destinate:

a) per euro 4.441.529, al finanziamento dei Comuni, ripartiti con le modalità di cui all'articolo 6, comma 2bis, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41 (Legge finanziaria per gli anni 1998/2000);

b) per euro 83.083.471, al finanziamento dei Comuni;

c) per euro 2.000.000, al finanziamento delle Unités des Communes valdôtaines;

d) per euro 1.999.844, per il reintegro ai Comuni del minor gettito relativo alla soppressione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 giugno 2012, n. 19 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2012/2014).

5. Per l'anno 2022, in deroga a quanto previsto dall'allegato A alla l.r. 48/1995, nella formula per la determinazione dei trasferimenti di cui al comma 4, lettera b), il gettito cui fare riferimento è rappresentato da quello dell'imposta municipale propria, determinato con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 11, comma 2, della l.r. 48/1995, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

6. La liquidazione ai Comuni delle risorse di cui al comma 4, lettera a), è disposta, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno.

7. La liquidazione ai Comuni delle risorse di cui al comma 4, lettera b), è disposta, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, con le seguenti modalità, tenuto conto che, se gli enti locali effettuano le comunicazioni richieste oltre i termini previsti, le liquidazioni sono effettuate successivamente all'intervenuto adempimento:

a) un primo acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 marzo;

b) un secondo acconto, fino al 30 per cento, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione;

c) un ulteriore acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 agosto, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del rendiconto della gestione;

d) il saldo, entro il 31 ottobre, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del provvedimento relativo alla verifica del permanere degli equilibri di bilancio.

8. La liquidazione alle Unités des Communes valdôtaines delle risorse di cui al comma 4, lettera c), è disposta, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione. Se gli enti effettuano la comunicazione richiesta oltre il termine previsto, le liquidazioni sono effettuate successivamente all'intervenuto adempimento.

9. Salvo quanto previsto dalla presente legge, gli enti locali assumono a proprio carico gli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nell'allegato 2 per la parte eccedente gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione.

10. Per l'anno 2022, in deroga alla l.r. 48/1995, le risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale possono essere rimodulate, con deliberazione della Giunta regionale, nell'ambito del medesimo Programma in caso di motivata necessità e urgenza mediante variazioni approvate ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

11. Al comma 1 dell'articolo 19bis della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), le parole: "negli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "nelle tre annualità decorrenti dagli anni 2022 e 2023".

Art. 14

(4)

Art. 15

(Completamento della realizzazione di una struttura socio-assistenziale residenziale per anziani. Trasferimento straordinario al Comune di Aosta)

1. In deroga alla l.r. 48/1995, la Regione è autorizzata, nell'anno 2022, a concedere al Comune di Aosta un trasferimento straordinario al fine di contribuire alle spese connesse alle attività di supporto tecnico-giuridico al responsabile unico del procedimento per la procedura relativa al completamento della realizzazione di una struttura socio-assistenziale residenziale per anziani, di interesse sovra-comunale, con annessi un centro diurno e un poliambulatorio.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in euro 50.000 per l'anno 2022, è finanziato mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995 a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 1 (Spese correnti).

Art. 16

(Disposizioni in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia. Modificazioni alla legge regionale 19 maggio 2006, n. 11)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 19 maggio 2006, n. 11 (Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Abrogazione delle leggi regionali 15 dicembre 1994, n. 77 e 27 gennaio 1999, n. 4), sono aggiunti i seguenti:

"2bis. Con riferimento agli asili nido interaziendali, è autorizzata per l'anno 2022 la concessione di un contributo alle spese di funzionamento per un importo massimo di euro 65.000 per ciascun asilo e comunque per un importo non superiore alla perdita d'esercizio registrata nei bilanci aziendali del 2021.

2ter. Il contributo di cui al comma 2bis è concesso agli asili nido interaziendali che ne facciano richiesta e che abbiano in essere nel 2021 due o più convenzioni con aziende, liberi professionisti o artigiani operanti nel Comune in cui ha sede la struttura o nei Comuni limitrofi.".

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 65.000 per l'anno 2022, fa carico e trova copertura nella Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido), Titolo 1 (Spese correnti) ed è ricompreso nell'autorizzazione di spesa complessiva della l.r. 11/2006 così come indicata nell'allegato 2.

CAPO IV

INTERVENTI IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 17

(Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti)

1. La spesa sanitaria di parte corrente è determinata, per il triennio 2022/2024, in euro 303.699.733,69 per l'anno 2022, in euro 302.418.583,69 per l'anno 2023 e in euro 297.483.883,69 per l'anno 2024.

2. La quota di spesa sanitaria di parte corrente di cui al comma 1 trasferita all'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL) è determinata, per il triennio 2022/2024, in euro 289.699.733,69 per l'anno 2022, in euro 288.418.583,69 per l'anno 2023 e in euro 283.483.883,69 per l'anno 2024 ed è così ripartita:

a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA);

b) spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA;

c) spesa per la corresponsione delle borse di studio, ordinarie e aggiuntive, ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 31 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37, e 30 gennaio 1998, n. 6).

3. Il finanziamento di cui al comma 2, lettera a), è determinato in euro 287.089.733,69 per l'anno 2022, in euro 285.758.583,69 per l'anno 2023 e in euro 280.733.883,69 per l'anno 2024 (Missione 13 - Tutela della salute, Programma 01 - Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA, Titolo 1 - Spese correnti), di cui:

a) euro 4.262.864,95, per ciascun anno del triennio 2022/2024, destinati in via esclusiva e vincolata al finanziamento da parte dell'Azienda USL degli accantonamenti per gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il personale dipendente e convenzionato;

b) euro 7.500.000, per ciascun anno del triennio 2022/2024, per il saldo degli oneri di mobilità sanitaria;

c) euro 530.000, per ciascun anno del triennio 2022/2024, destinati alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dalla rideterminazione della quota fissa per l'assistenza farmaceutica e integrativa introdotta dall'articolo 17 della l.r. 8/2020;

d) euro 9.300.000, per ciascun anno del triennio 2022/2024, destinati all'indennità sanitaria temporanea di cui all'articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2022, n. 22 (deliberazione legislativa del Consiglio regionale n. 1902/XVI del 19 ottobre 2022); (5)

e) euro 5.272.000, per ciascun anno del triennio 2022/2024, quale importo massimo delle risorse destinate al riconoscimento dei miglioramenti economici previsti per il personale in regime di convenzione con il Servizio sanitario regionale ai sensi degli accordi collettivi nazionali e degli accordi integrativi regionali ai sensi dell'articolo 19;

f) euro 500.000, per ciascun anno del triennio 2022/2024, ad incremento delle risorse di cui alla lettera e) e ai sensi dell'articolo 19, destinati al riconoscimento di incentivi volti allo sviluppo, alla riorganizzazione e al potenziamento dell'assistenza territoriale in Valle d'Aosta secondo quanto stabilito dalla programmazione regionale.

4. Il finanziamento di cui al comma 2, lettera b), è determinato in euro 2.000.000 per ciascun anno del triennio 2022/2024 (Missione 13, Programma 02 - Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA, Titolo 1 - Spese correnti).

5. Il finanziamento di cui al comma 2, lettera c), è destinato in via esclusiva e vincolata al finanziamento da parte dell'Azienda USL degli oneri derivanti dalla corresponsione delle borse di studio, ordinarie e aggiuntive, ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale. Tale finanziamento è stimato in euro 610.000 per l'anno 2022, in euro 660.000 per l'anno 2023 e in euro 750.000 per l'anno 2024 ed è definito con deliberazione della Giunta regionale ai sensi della l.r. 11/2017 (Missione 13, Programma 07 - Servizio sanitario regionale - Ulteriori spese in materia sanitaria, Titolo 1 - Spese correnti).

6. Ad integrazione dei trasferimenti di cui al comma 1, la Regione trasferisce all'Azienda USL le somme introitate a titolo di pay-back derivanti dal recupero di somme a carico delle aziende farmaceutiche, stimate in euro 3.000.000 per ciascun anno del triennio 2022/2024.

7. La Regione può trasferire all'Azienda USL le somme versate dallo Stato, da enti o da aziende in attuazione di disposizioni statali finalizzate al contenimento della spesa sanitaria o al finanziamento di specifiche iniziative e attività. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sanità, di concerto con l'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Al fine di assicurare la corretta e appropriata allocazione delle risorse nel limite del finanziamento di cui al comma 1, la Giunta regionale, con propria deliberazione, impartisce direttive all'Azienda USL in ordine alle specifiche misure da adottare per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di personale a qualsivoglia titolo impiegato nell'Azienda USL, ivi compreso quello convenzionato.

9. La spesa per investimenti in ambito sanitario da trasferire all'Azienda USL è determinata in annui euro 6.650.000 per ciascun anno del triennio 2022/2024 a valere sulla Missione 13, Programma 05 (Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari), Titolo 2 (Spesa in conto capitale).

10. L'Azienda USL, ai fini della predisposizione del bilancio preventivo economico annuale 2022 e per la copertura delle spese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata a utilizzare le risorse stanziate a bilancio regionale per l'anno 2021 di cui all'articolo 33 della l.r. 15/2021, trasferite all'Azienda medesima e da questa non completamente spese in tale annualità, come risultanti dai dati riportati nel modello CE del IV trimestre 2021.

Art. 18

(6)

Art. 19

(Determinazione degli oneri per la retribuzione della quota variabile soggetta a incentivazione per il personale in regime di convenzione con il Servizio sanitario regionale)

1. L'importo massimo delle risorse a disposizione dell'Azienda USL per il riconoscimento dei miglioramenti economici previsti per il personale in regime di convenzione con il Servizio sanitario regionale ai sensi degli accordi collettivi nazionali e degli accordi integrativi regionali è determinato per il triennio 2022/2024, sulla base della spesa storica, nella somma di euro 5.272.000 annui, comprensivi degli oneri riflessi, già ricompresa nei trasferimenti regionali ordinari per il finanziamento dei LEA di cui all'articolo 17, comma 3, lettera e).

2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 tra le diverse categorie di personale in regime di convenzione è effettuata con deliberazione della Giunta regionale.

3. Nel caso in cui nel triennio 2022/2024 intervenga il rinnovo delle convenzioni uniche nazionali, l'importo di cui al comma 1 potrà essere rideterminato con deliberazione della Giunta regionale a valere sui fondi destinati dalla Regione ai fini dei rinnovi contrattuali e trasferiti all'Azienda USL per tali finalità ai sensi delle norme vigenti.

4. L'importo di cui al comma 1 è aumentato per ogni anno del triennio 2022/2024 di euro 500.000, destinati alla stipula di accordi integrativi regionali volti al riconoscimento di incentivi per lo sviluppo, la riorganizzazione e il potenziamento dell'assistenza territoriale in Valle d'Aosta secondo quanto stabilito dalla programmazione regionale.

5. Gli oneri di cui al comma 4 trovano copertura sulle risorse previste dall'articolo 17, comma 3, lettera f), e trasferite dalla Regione all'Azienda stessa per il finanziamento dei LEA.

Art. 20

(Modificazione alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5)

1. Dopo l'articolo 39 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), è inserito il seguente:

"Art. 39bis

(Acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera)

1. I limiti di spesa previsti dall'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 7 agosto 2012, n. 135, relativi ai contratti e agli accordi ai sensi dell'articolo 8quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, in ragione delle disposizioni di autofinanziamento del Sistema sanitario regionale di cui all'articolo 34, comma 3, della l. 724/1994 e della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera), per le peculiarità demografiche e territoriali della regione, possono essere motivatamente derogati con deliberazione della Giunta regionale. Al fine di garantire, in ogni caso, l'invarianza dell'effetto finanziario connesso alla deroga di cui al periodo precedente, la Regione, con la sopra citata deliberazione di Giunta regionale, provvede altresì a definire le misure alternative a valere su altre aree della spesa sanitaria a compensazione degli eventuali maggiori costi.".

CAPO V

INTERVENTI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO

Art. 21

(Interventi in materia di politiche del lavoro)

1. La Giunta regionale, in attuazione del Piano triennale degli interventi di politica del lavoro (PPL) di cui all'articolo 4 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), adotta, per l'anno 2022, il programma annuale degli interventi (PAI) di cui all'articolo 5 della medesima legge.

2. Nel PAI di cui al comma 1 sono altresì inseriti, al fine di garantirne la continuità pluriennale, gli interventi di cui all'articolo 15, comma 1, lettere g), h) e i) della l.r. 12/2020.

3. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è determinata per il triennio 2022/2024 in euro 30.496.729,63 e annualmente così suddivisa:

anno 2022 euro 9.943.729,63

anno 2023 euro 10.054.000,00

anno 2024 euro 10.499.000,00

a valere sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale): Programma 01 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro), Programma 02 (Formazione professionale), Programma 03 (Sostegno all'occupazione) e sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio): Programma 05 (Istruzione tecnica superiore).

Art. 22

(Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale)

1. La Regione attua, nel periodo 2014/2023, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR), cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale, previsto dai regolamenti (UE) nn. 1301/2013 e 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recanti, fra l'altro, disposizioni comuni e specifiche sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sull'obiettivo Investimenti per la crescita e l'occupazione.

2. In relazione all'approvazione, con decisione della Commissione europea C(2015) 907, in data 12 febbraio 2015, del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR), modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione della Commissione europea C(2021) 4046 del 3 giugno 2021, gli investimenti di cui al comma 1 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili in applicazione, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari). Si autorizza, altresì, l'utilizzo delle risorse stanziate a valere sul Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR) per consentire la prosecuzione degli investimenti nell'ambito del Programma operativo complementare (POC), di cui alla delibera n. 41/2021 del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per il periodo 2014/2024, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 21.904.079,26, di cui euro 9.652.643, quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma, ed euro 12.251.436,26, quale quota di risorse aggiuntive regionali. La quota di cofinanziamento regionale è determinata, per il periodo 2022/2023, in complessivi euro 1.379.127,11, ed è annualmente così suddivisa:

a) anno 2022 euro 971.021,26;

b) anno 2023 euro 408.105,85.

La quota di risorse aggiuntive regionali è determinata, per il triennio 2022/2024, in complessivi euro 2.803.436,26 ed è annualmente così suddivisa:

a) anno 2022 euro 1.980.000;

b) anno 2023 euro 641.250;

c) anno 2024 euro 182.186,26.

4. La Regione attua, nel periodo 2021/2027, gli interventi da definire nell'ambito del Programma relativo all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale, previsto dal Regolamento (UE) n. 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione e dal Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

5. Gli investimenti di cui al comma 4 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione del Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 e della l. 183/1987.

6. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata, per il triennio 2022/2024, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 7.198.000 quale quota di cofinanziamento del Programma, annualmente così suddivisa:

a) anno 2022 euro 1.254.000;

b) anno 2023 euro 2.872.000;

c) anno 2024 euro 3.072.000.

7. La Regione attua, nel periodo 2014/2020, gli interventi definiti nell'ambito del Programma Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/2020 (FSE), cofinanziato dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo di rotazione statale e previsto dai regolamenti (UE) nn. 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recanti, fra l'altro, disposizioni comuni e specifiche sul Fondo sociale europeo e sull'obiettivo Investimenti per la crescita e l'occupazione.

8. In relazione all'approvazione, con decisione della Commissione europea C(2014) 9921, in data 15 dicembre 2014, modificata, da ultimo, con decisione C(2021) 3190, in data 29 aprile 2021 del Programma Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/2020 (FSE), gli interventi di cui al comma 7 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e della l. 183/1987. Si autorizza, altresì, l'utilizzo delle risorse stanziate a valere sul Programma Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/2020 (FSE), per consentire la prosecuzione degli investimenti nell'ambito del POC, di cui alla delibera n. 41/2021 del CIPESS.

9. Per le finalità di cui al comma 7, è autorizzata, per il triennio 2022/2024, la spesa complessiva a carico della Regione di euro 4.227.108,59, così suddivisa:

a) euro 1.254.147,25, quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma, annualmente così suddivisa:

1) anno 2022 euro 772.564,05;

2) anno 2023 euro 481.583,2;

b) euro 2.972.961,34, quale quota di risorse aggiuntive regionali, così suddivisa:

1) anno 2022 euro 2.386.293,08;

2) anno 2023 euro 586.668,26.

10. Per il Programma operativo nazionale 2014/2020 Sistemi di politiche attive per l'occupazione (PON SPAO FSE) è autorizzata, per il triennio 2022/2024, la quota di risorse aggiuntive regionali di euro 50.000 per l'anno 2022.

11. La Regione attua, nel periodo 2021/2027, gli investimenti da definire nell'ambito del Programma Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2021/2027, cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e dal Fondo di rotazione statale, previsto dal Regolamento (UE) n. 1057/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e dal Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021.

12. Gli investimenti di cui al comma 11 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano renderanno disponibili, in applicazione del Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 e della l. 183/1987.

13. Per le finalità di cui al comma 11 e per consentire l'avvio dei primi interventi, è autorizzata, per il periodo 2022/2024, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 3.846.563,71 così suddivisa:

a) euro 3.020.063,71, quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma, annualmente così suddivisa:

1) anno 2022 euro 755.015,93;

2) anno 2023 euro 1.132.523,89;

3) anno 2024 euro 1.132.523,89;

b) euro 826.500 quale quota di risorse aggiuntive regionali per l'anno 2022.

14. La Regione attua gli investimenti cofinanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC, ex FAS - Fondo per le aree sottoutilizzate), nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma (IIP) e degli Accordi di programma quadro (APQ) 2000/2006 e del Programma attuativo regionale (PAR) FAS Valle d'Aosta 2007/2013, nel Piano Sviluppo e Coesione a titolarità della Regione, approvato con delibera del CIPESS 29 aprile 2021, n. 28, in esecuzione della delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 2 (Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione). Nell'ambito del predetto Piano rientrano anche gli investimenti finanziati con risorse FSC a copertura di interventi ex Fondi strutturali e di investimento europei riprogrammati per il finanziamento di misure emergenziali, di cui alla delibera CIPESS 28 luglio 2020, n. 49.

15. Per le finalità di cui al comma 14, è autorizzata la spesa complessiva, a carico della Regione, originariamente prevista nell'ambito del (PAR) FAS Valle d'Aosta 2007/2013, di euro 35.128.423, così suddivisa:

a) euro 18.790.167, quale quota di cofinanziamento originaria del Programma;

b) euro 16.338.256, quale quota di risorse aggiuntive regionali che, per il periodo 2022/2023, è determinata in euro 16.000, annualmente così suddivisa:

1) anno 2022 euro 8.000;

2) anno 2023 euro 8.000.

16. La Regione attua gli investimenti cofinanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014/2020 nell'ambito di Piani operativi nazionali a titolarità dei Ministeri competenti.

17. Per le finalità di cui al comma 16 è autorizzata, per il periodo 2022/2023, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 3.116.000 quale quota di risorse aggiuntive regionali, annualmente così suddivisa:

a) anno 2022 euro 1.508.000;

b) anno 2023 euro 1.608.000.

18. Gli oneri a carico della Regione per la gestione e l'attuazione dei Programmi di Cooperazione territoriale europea (Interreg V-A Italia-Francia ?Alcotra', Italia-Svizzera, V-B Spazio alpino, Europa Centrale, MED e V-C Interreg Europe), relativi al periodo 2014/2020, previsti dai regolamenti (UE) nn. 1299/2013, 1301/2013 e 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale sono determinati, per il periodo 2022/2024, in complessivi euro 89.100 annualmente così suddivisi:

a) anno 2022 euro 60.100,00;

b) anno 2023 euro 14.500,00;

c) anno 2024 euro 14.500,00.

19. Gli oneri a carico della Regione per le attività propedeutiche alla preparazione e all'avvio dei Programmi di Cooperazione territoriale europea (Interreg VI-A Italia-Francia ?Alcotra', Italia-Svizzera, VI-B Spazio alpino, Europa Centrale, MED e VI-C Interreg Europe) relativi al periodo 2021/2027, previsti dai regolamenti (UE) nn. 1058/2021, 1059/2021 e 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale sono determinati, per il periodo 2022/2024, in complessivi euro 210.000 annualmente così suddivisi:

a) anno 2022 euro 50.000,00;

b) anno 2023 euro 80.000,00;

c) anno 2024 euro 80.000,00.

20. Gli oneri a carico della Regione per le iniziative di promozione e valorizzazione della Strategia europea per la regione alpina (EUSALP) e per la partecipazione alla governance della Strategia nonché per il finanziamento di iniziative nell'ambito dei Programmi tematici a gestione diretta dell'Unione europea sono determinati, per il periodo 2022/2024, in complessivi euro 147.000 annualmente così suddivisi:

a) anno 2022 euro 51.000,00;

b) anno 2023 euro 48.000,00;

c) anno 2024 euro 48.000,00.

21. Per i Programmi di Cooperazione territoriale europea 2014/2020 (FESR), i trasferimenti del contributo dell'Unione europea (FESR) e dello Stato a valere sul Fondo di rotazione di cui alla l. 183/1987, effettuati dal Capofila di Progetto in favore dei Partner, sono contabilizzati, in entrata e in uscita, tra i servizi per conto terzi e partite di giro, stante l'assenza di discrezionalità e autonomia decisionale del medesimo nell'espletamento di tale attività per i Programmi interessanti la Valle d'Aosta.

22. Le variazioni compensative tra i titoli degli stanziamenti di entrata e tra quelli di spesa, di competenza e di cassa, sono disposte con deliberazione della Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti previsti dal presente articolo. Per i Programmi a cofinanziamento europeo e statale che prevedono il cofinanziamento regionale, tali variazioni si estendono anche agli stanziamenti dei capitoli di spesa finanziati da risorse regionali, in linea con il principio contabile applicato della contabilità finanziaria che estende la natura vincolata dei trasferimenti UE alle risorse destinate al cofinanziamento statale, ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente.

23. Le spese per interventi coerenti con i Programmi di cui al presente articolo possono essere rendicontate dalla Regione, a valere sui medesimi Programmi, purché rispondenti ai criteri di ammissibilità previsti dalla normativa vigente.

24. Le risorse aggiuntive regionali di cui al presente articolo sono autorizzate per integrare la disponibilità di risorse finanziarie per obiettivi previsti dai Programmi e dai Progetti cofinanziati, laddove questi ultimi non assicurino la necessaria risposta ai fabbisogni individuati, e anche alla luce di possibili rinunce ai finanziamenti da parte dei beneficiari, economie di spesa e non rispondenza agli stringenti vincoli di ammissibilità previsti dalla normativa europea e statale, dai Programmi e dai relativi sistemi di gestione e controllo. Al fine di massimizzare l'acquisizione al bilancio regionale delle entrate relative ai contributi europei e statali, le spese, afferenti ai capitoli di spesa del bilancio della Regione riferiti, da un lato, alle risorse europee, statali e regionali a titolo di cofinanziamento di Programmi e Progetti e, dall'altro, alle risorse aggiuntive regionali e a quelle di cui al comma 22, sono considerate nell'ambito della certificazione delle medesime ai servizi della Commissione europea e dello Stato, in quanto rispondenti ai vincoli di ammissibilità previsti dalla normativa europea e statale, dai Programmi e dai relativi sistemi di gestione e controllo.

Art. 23

(Programma di sviluppo rurale)

1. La Regione attua, nel periodo 2022/2024, gli interventi di assistenza tecnica definiti dalla Misura 20 del Programma di sviluppo rurale 2014/2022, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1849/XIV del 25 febbraio 2016, in applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo 2014/2020 e modificato ai sensi dal Regolamento (UE) n. 2220/2020.

2. Per gli interventi di cui al comma 1 l'autorizzazione di spesa è rideterminata, per il triennio 2022/2024, in euro 751.500 a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti) annualmente così suddivisa:

a) anno 2022 euro 251.500;

b) anno 2023 euro 250.000;

c) anno 2024 euro 250.000.

3. Ai fini del cofinanziamento regionale iniziale della nuova politica agricola comune 2023/2027, è autorizzata la spesa di annui euro 3.500.000 per gli anni 2023 e 2024 a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

Art. 24

(Proroga del Piano di interventi in ambito agricolo e nel settore delle opere di pubblica utilità)

1. Il Piano di cui all'articolo 21 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019), finalizzato alla realizzazione degli interventi nel settore agricolo e della manutenzione delle opere di pubblica utilità, è prorogato per il triennio 2022/2024.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato nel seguente modo:

a) euro 1.209.107,27 per l'anno 2022, di cui euro 341.092,44 sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti), e euro 868.014,83 sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), di cui euro 861.014,83 di Titolo 1 (Spese correnti) e euro 7.000 di Titolo 2 (Spese in conto capitale);

b) euro 1.209.600 per l'anno 2023, di cui euro 341.400 sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti), e euro 868.200 sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), di cui euro 861.200 di Titolo 1 (Spese correnti) e euro 7.000 di Titolo 2 (Spese in conto capitale);

c) euro 1.209.600 per l'anno 2024, di cui euro 341.400 sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti), e euro 868.200 sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), di cui euro 861.200 di Titolo 1 (Spese correnti) e euro 7.000 di Titolo 2 (Spese in conto capitale).

Art. 25

(Finanziamento del Consorzio per la valorizzazione e la tutela dei prodotti ortofrutticoli della Valle d'Aosta)

1. Al fine di sostenere azioni di valorizzazione delle produzioni ortofrutticole regionali, la Regione concede al Consorzio per la valorizzazione e la tutela dei prodotti ortofrutticoli della Valle d'Aosta per l'anno 2022 un aiuto a fondo perduto nella misura massima del 100 per cento delle spese per attività di promozione e di tutela dei prodotti ortofrutticoli.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 avviene ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

3. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, l'ammontare del contributo, la documentazione di spesa da esibire al fine dell'erogazione del medesimo, nonché ogni altro aspetto, anche procedimentale, per l'applicazione del presente articolo.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 10.000 per l'anno 2022 a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti).

Art. 26

(Misura a sostegno del commercio dei prodotti agroalimentari regionali di qualità)

1. Al fine di sostenere il commercio dei prodotti agroalimentari regionali di qualità, la Regione concede contributi, a parziale copertura dei costi sostenuti dal 1° gennaio 2022 al 1° giugno 2022, per l'acquisto di materie prime agricole provenienti da aziende regionali, di prodotti trasformati ottenuti dalle predette materie prime agricole, nonché di prodotti agroalimentari di origine locale afferenti ai regimi di qualità, destinati alle seguenti imprese con sede legale o operativa in Valle d'Aosta:

a) imprese che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13);

b) imprese di cui alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34);

c) imprese di cui alla legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere);

d) imprese di cui alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere);

e) imprese agrituristiche di cui alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1);

f) esercizi che commerciano alimenti e bevande, con superficie di vendita non superiore a 250 metri quadrati.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a domanda, da presentare entro il 1° giugno 2022, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, nella misura del 30 per cento della spesa ammissibile, sulla base degli importi autodichiarati nella domanda, comprovabili da idonea documentazione fiscale attestante l'effettuazione e la tracciabilità delle spese e il relativo pagamento entro il 1° giugno 2022. Il limite minimo di contributo ammissibile è pari a euro 500 e quello massimo complessivo a euro 10.000.

3. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le materie prime e i prodotti di cui al comma 1, unitamente alle eventuali limitazioni in termini quantitativi per l'acquisto dei prodotti non deperibili e ad ogni ulteriore requisito, aspetto modalità e i termini procedimentali per la concessione dei contributi.

4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai sensi della sezione 3.1 ("Aiuti di importo limitato"), della Comunicazione della Commissione Europea C 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni, nell'ambito del Regime quadro statale di cui alla decisione della Commissione europea C 3482 del 21 maggio 2020 (Regime SA.57021), modificata e prorogata dalla decisione C 2570 del 9 aprile 2021 (regime SA.62495) e subordinatamente all'avvenuta ulteriore proroga del suddetto regime quadro statale.

5. I contributi di cui al comma 1 non possono essere concessi alle imprese che si trovavano già in stato di difficoltà, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, alla data del 31 dicembre 2019.

6. I contributi di cui al comma 1 possono tuttavia essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse:

a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza;

b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia, oppure non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

7. È ammesso il cumulo dei contributi di cui al comma 1 con altri aiuti concessi per le medesime spese ammissibili, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.

8. Gli aiuti sono concessi entro e non oltre il 30 giugno 2022.

9. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato per l'anno 2022 in euro 300.000, fa carico e trova copertura nella Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti).

Art. 27

(Disciplina dell'attività venatoria. Modificazione alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64)

1. Il comma 6 dell'articolo 39 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria), è sostituito dal seguente:

"6. I proventi della tassa di cui al presente articolo sono così impiegati:

a) per il 60 per cento, a titolo di concorso per: il conseguimento dei mezzi finanziari necessari alla realizzazione dei fini previsti dalla presente legge, per la costituzione di un fondo destinato al risarcimento dei danni arrecati agli agricoltori da parte della fauna selvatica, secondo le modalità stabilite dall'articolo 40, per la costituzione di un fondo destinato al contributo per l'utilizzazione dei fondi agricoli secondo criteri che salvaguardino la fauna selvatica e prevengano danni alle colture, secondo le modalità stabilite dall'articolo 41;

b) per il 40 per cento, a titolo di trasferimento per il funzionamento del Comitato regionale per la gestione venatoria.".

2. Le modificazioni introdotte dal comma 1 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 28

(Postazioni di radiotelecomunicazione in disponibilità della Regione)

1. La Regione, nelle more del definitivo passaggio di proprietà dagli enti locali alla stessa delle postazioni di radiotelecomunicazioni presenti nel territorio regionale, è autorizzata, per l'anno 2022, ad affidare i servizi tecnici propedeutici all'avvio dei lavori per l'adeguamento strutturale, impiantistico e di sicurezza delle postazioni stesse.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato per l'anno 2022 in euro 60.000 a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 04 (Reti e altri servizi di pubblica utilità), Titolo 1 (Spese correnti).

Art. 29

(Disposizioni in materia di contributi a sostegno delle imprese e dei liberi professionisti aderenti agli enti di garanzia collettiva dei Fidi - Confidi della Regione. Modificazioni alla legge regionale 1° agosto 2011, n. 21)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 21 (Disposizioni in materia di contributi a sostegno delle imprese e dei liberi professionisti aderenti agli enti di garanzia collettiva dei Fidi - Confidi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 27 novembre 1990, n. 75), è inserito il seguente:

"2bis. Il contributo non è erogato nel caso in cui l'ammontare spettante sia inferiore a 15 euro.".

2. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 21/2011, le parole: "entro il 30 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 settembre".

3. Le modificazioni di cui al presente articolo si applicano ai contributi concessi a decorrere dal 1° gennaio 2022.

4. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 21/2011:

a) il comma 3 dell'articolo 3;

b) il numero 3 della lettera b) del comma 1 dell'articolo 4;

c) il comma 1 dell'articolo 5.

5. L'autorizzazione di spesa della l.r. 21/2011 è determinata in annui euro 2.200.000 per il triennio 2022/2024 a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato), Titolo 2 (Spese in conto capitale) così come indicato nell'allegato 1.

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Art. 30

(Disposizioni in materia di collegi e convitti. Modificazioni alla legge regionale 5 agosto 2021, n. 24)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 2021, n. 24 (Disposizioni in materia di collegi e convitti. Modificazioni di leggi regionali), è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di sostenere lo sviluppo qualitativo dei percorsi di istruzione e formazione professionale, anche nell'ambito delle scuole paritarie, contribuendo a rendere effettivo il diritto all'apprendimento per tutti, la Regione è autorizzata alla stipula di convenzioni rinnovabili periodicamente con l'Istituto Salesiano Don Bosco di Châtillon per:

a) l'accoglienza, in regime convittuale e semiconvittuale, per l'istruzione e la formazione di studenti minori e giovani adulti, con priorità per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES);

b) per la fornitura all'Istituto di mobili, arredi e attrezzature necessari per la realizzazione delle attività di cui alla lettera a).".

2. Il comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 24/2021 è sostituito dal seguente:

"4. L'onere derivante dall'applicazione:

a) dell'articolo 1, comma 1), lettera a), è determinato, per l'anno 2021, in euro 900.000 e, a decorrere dal 2022, in euro 2.700.000 (Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 1 (Spese correnti));

b) dell'articolo 1, comma 1), lettera b), è determinato, a decorrere dall'anno 2022, in euro 50.000 (Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 2 (Spese in conto capitale)).".

3. Il comma 5 dell'articolo 1 della l.r. 24/2021 è sostituito dal seguente:

"5. Al finanziamento dell'onere di cui al presente articolo si provvede, per l'anno 2021, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), mediante variazione in diminuzione delle risorse iscritte nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023, a valere sui trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione, di cui alla l.r. 13/2014, Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per gli asili nido), Titolo 1 (Spese correnti), stanziati all'allegato 2 della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 12 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023). Per gli anni 2022 e 2023, gli stanziamenti sono finanziati da risorse regionali e trovano copertura mediante la riduzione per annui euro 2.700.000 della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per gli asili nido), Titolo 1 (Spese correnti) e per annui euro 50.000 della Missione 04 (Istruzione e Diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 2 (Spese in conto capitale).".

4. Il maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in annui euro 50.000 a decorrere dall'anno 2022 (Missione 4 (Istruzione e Diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 2 (Spese in conto capitale)) ed è ricompreso nell'autorizzazione di spesa complessiva della l.r. 24/2021 così come indicata nell'allegato 1.

Art. 31

(Finanziamento dell'intervento di manutenzione straordinaria dell'ex Priorato e centro Saint-Benin di Aosta)

1. È autorizzato il finanziamento dell'intervento di manutenzione straordinaria dell'ex Priorato e Centro Saint-Benin di Aosta, di proprietà dell'Antica fondazione Collège aux études Saint-Bénin, amministrata dal Comune di Aosta, e concesso in uso alla Regione, con vincolo perpetuo di destinazione a favore di attività didattiche, educative, amministrative e di servizio all'utenza, al fine di destinarlo a servizi convittuali e assistenziali ausiliari all'istruzione.

2. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 9.098.000 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 06 (Servizi ausiliari all'istruzione), Titolo 2 (Spese in conto capitale), di cui nel triennio 2022/2024:

a) anno 2022 euro 501.000;

b) anno 2023 euro 1.500.000;

c) anno 2024 euro 3.674.000.

3. L'onere residuo pari a euro 3.423.000 trova copertura nell'ambito della quota consolidata del margine corrente ai sensi del punto 5.3.6 dell'allegato 4/2 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria) al d.lgs 118/2011.

Art. 32

(Proroga progetto "Sci...volare a scuola")

1. Il progetto "Sci...volare a scuola" di cui all'articolo 41 della l.r. 1/2020 è prorogato per gli anni 2023 e 2024.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in annui euro 20.000 per ciascun anno del triennio 2022/2024 a valere sulla Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (spese correnti).

Art. 33

(Disposizioni in materia di assicurazioni)

1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei dirigenti tecnici e scolastici delle Istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione a copertura delle spese legali, sostenute in qualunque fase del procedimento giudiziario di responsabilità civile o penale, ivi comprese quelle relative ad attività accessorie quali, a titolo esemplificativo, le consulenze tecniche e peritali in relazione ad atti e fatti connessi all'espletamento dei compiti del proprio ufficio, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave, che non diano luogo a forma alcuna di conflitto di interesse con la Regione e senza diritto di rivalsa verso il dirigente tecnico e scolastico.

2. L'onere finanziario derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in annui euro 725 a decorrere dall'anno 2022 a valere sulla Missione 1 (Servizi istituzionali generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti).

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEL TERRITORIO

Art. 34

(Realizzazione di un programma straordinario di interventi per la riduzione dei rischi idrogeologici)

1. Le spese sostenute e rendicontate dalla Regione per la realizzazione di interventi rivolti a ripristinare la funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 2021, in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio dei Comuni di Cogne, Aymavilles, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Gaby, Issime, Fontainemore, Lillianes, Perloz, Pont-Saint-Martin, Bard, Donnas, Hône, Champorcher e Pontboset, nella Regione Valle d'Aosta, soggette a rimborso da parte dello Stato, sono destinate dalla Regione alla realizzazione di interventi volti a ridurre il rischio e a ripristinare la funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture al finanziamento di interventi aventi la medesima finalità da realizzarsi da parte di Comuni e della struttura regionale competente in materia di difesa dai rischi idrogeologici.

2. All'individuazione degli interventi da realizzare procede la Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottare previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, sulla base di un programma di interventi predisposto dalla struttura regionale competente in materia di difesa dai rischi idrogeologici, per la riduzione del rischio idrogeologico su centri abitati e sulle infrastrutture e il ripristino dei servizi pubblici e delle infrastrutture.

3. Il programma di interventi di cui al comma 2 individua il Comune o la struttura regionale competente all'attuazione dell'intervento e le modalità di controllo e di rendicontazione dell'intervento stesso.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede inoltre all'iscrizione in parte entrata e in parte spesa delle risorse, riversate dal Commissario di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 749/2021, relative alle spese sostenute ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), e rimborsate dallo Stato.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ E FINALI

Art. 35

(Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)

1. Le autorizzazioni massime di spesa recate dalle leggi regionali elencate nell'allegato 1 sono determinate nelle misure indicate nel medesimo allegato.

2. Le spese autorizzate dalla presente legge trovano copertura nelle risorse iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale 2022/2024.

Art. 36

(Iscrizione contabile delle quote di ammortamento dell'indebitamento contratto ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40, in Gestione speciale di FINAOSTA S.p.A.)

1. Al fine di dare una più appropriata rappresentazione contabile delle somme già stanziate e impegnate per il pagamento delle quote di ammortamento in conto capitale e delle quote relative agli interessi relativi all'indebitamento contratto ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013), nell'ambito del fondo della Gestione speciale di FINAOSTA di cui alla l.r. 7/2006, a decorrere dal 2022, è autorizzata la riclassificazione della parte degli stanziamenti relativi alle quote interessi nella Missione 50 (Debito pubblico), Programma 01 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari), Titolo 1 (Spese correnti) e della parte degli stanziamenti relativi alle quote di ammortamento in conto capitale nella Missione 50 (Debito pubblico), Programma 02 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari), Titolo 4 (Rimborso prestiti).

2. Per dare attuazione al comma 1 è autorizzata la riduzione degli impegni e degli stanziamenti già assunti per le annualità dal 2022 al 2038 nella Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e la loro contestuale riproposizione negli stanziamenti di cui ai commi 4 e 5, senza nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

3. Per il triennio 2022/2024, la riduzione degli impegni e degli stanziamenti nella Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato), Titolo 2 (Spese in conto capitale) è pari a euro 15.915.046,89 per l'anno 2022, euro 16.780.561,66 per l'anno 2023 e euro 16.336.012,10 per l'anno 2024.

4. Per il triennio 2022/2024, l'incremento degli impegni e degli stanziamenti relativi alle quote interessi nella Missione 50 (Debito pubblico), Programma 01 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari), Titolo 1 (Spesa corrente) è pari a euro 4.881.207,75 per l'anno 2022, euro 5.746.722,52 per l'anno 2023 e euro 5.302.172,96 per l'anno 2024.

5. Per il triennio 2022/2024, l'incremento degli impegni e degli stanziamenti relativi alle quote di ammortamento in conto capitale nella Missione 50 (Debito pubblico), Programma 02 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari), Titolo 4 (Rimborso prestiti) è pari a euro 11.033.839,14 per l'anno 2022, euro 11.033.839,14 per l'anno 2023 e euro 11.033.839,14 per l'anno 2024.

Art. 37

(Modificazione alla legge regionale 5 agosto 2021, n. 22)

1. Alla lettera a) dell'allegato j) (Nota integrativa al secondo provvedimento di assestamento del bilancio di previsione 2021/2023), alla legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 (Secondo provvedimento di assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2021 e di variazione al bilancio di previsione per il triennio 2021/2023), le parole: "euro 25.727.992,45." sono sostituite con le seguenti: "euro 19.293.668,64." .

Art. 38

(Modificazione alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 30)

1. Al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), dopo le parole: "di iniziativa consiliare" sono inserite le seguenti: ", per le leggi di bilancio e le relative leggi di variazione, per le leggi di assestamento, per le leggi di rendiconto".

Art. 39

(Proroga di termini)

1. Al comma 6 dell'articolo 34 della l.r. 12/2018 le parole: "Per il triennio 2019/2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2022".

Art. 40

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1°gennaio 2022.

NOTE

(1) Comma modificato dal comma 1 dell'articolo 71 della L.R. 1° agosto 2022, n. 18.

Nella formulazione originaria, il comma 8 dell'articolo 9 recitava:

"8. Nelle more dello svolgimento delle procedure di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 aprile 2021, n. 8 (Disposizioni in materia di Uffici stampa e altre disposizioni in materia di personale), gli incarichi del personale degli uffici stampa di cui al comma 1 del predetto articolo sono ulteriormente prorogati fino al completamento delle predette procedure e comunque non oltre il 31 agosto 2022, fermi restando il limite della durata massima del contratto prevista dall'articolo 15, comma 2, della l.r. 22/2010 vigente alla data di stipulazione dello stesso e la facoltà della Giunta regionale di revocare anticipatamente i predetti incarichi, in relazione a sopravvenute esigenze organizzative.".

(2) Comma modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della L.R. 27 maggio 2022, n. 6.

Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 10 recitava:

"3. Per l'anno 2022 e non oltre il termine dello stato di emergenza da COVID-19, per lo svolgimento delle procedure concorsuali, selettive uniche, selettive interne e degli accertamenti linguistici, l'Amministrazione regionale e gli altri enti di cui all'articolo 1 della l.r. 22/2010 prevedono, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4 del r.r. 1/2013, l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale per i profili appartenenti alle categorie C e D. Gli stessi enti, assicurando comunque il profilo comparativo, possono altresì prevedere, per il reclutamento del personale a tempo indeterminato e determinato, l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.".

(3) Comma modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della L.R. 27 maggio 2022, n. 6.

Nella formulazione originaria, il comma 4 dell'articolo 10 recitava:

"4. Per l'anno 2022 e non oltre il termine dello stato di emergenza da COVID-19, le commissioni esaminatrici di cui all'articolo 36 del r.r. 1/2013 possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la trasparenza, la collegialità, il corretto svolgimento e la riservatezza delle sedute. Le commissioni possono essere integrate da membri supplenti, che intervengono alle sedute della commissione nei casi di impedimento grave e documentato dei membri effettivi; subentrato il supplente, il membro effettivo decade e i lavori sono conclusi dal sostituto.".

(3a) Articolo abrogato dal comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25.

Nella formulazione originaria, l'articolo 12 recitava:

Art. 12

(Disposizioni per il trattamento economico accessorio)

1. Nelle more del rinnovo del contratto collettivo di comparto del personale appartenente alle categorie, il finanziamento, da parte degli enti locali, mediante risorse proprie, delle particolari posizioni organizzative e degli incarichi dei responsabili dei servizi in osservanza all'articolo 5, comma 6, della l.r. 12/2020 non è conteggiato nei limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio previsti dalla normativa vigente. Non è parimenti conteggiato nei suddetti limiti l'incremento del salario di risultato dei segretari degli enti locali conseguente alla revisione degli ambiti territoriali sovracomunali di cui alla l.r. 15/2020.".

(4) Articolo abrogato dal comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25.

Il comma 1 dell'articolo 14 era già stato modificato dal comma 1 dell'articolo 11 della L.R. 30 maggio 2022, n. 7, nel modo seguente:

1. A decorrere dall'anno 2022, in deroga all'articolo 99, comma 3, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) trasferisce alla Regione l'importo di euro 4.000.000 (Titolo III - Entrate extratributarie, Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti) per il finanziamento degli interventi di cui alla legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile). (4)

Il comma 2 dell'articolo 14 era già stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 11 della L.R. 30 maggio 2022, n. 7.

Nella formulazione originaria, l'articolo 14 recitava:

Art. 14

(Disposizione in materia di risorse derivanti da sovracanoni idroelettrici)

1. A decorrere dall'anno 2022, in deroga all'articolo 99, comma 2, ultimo periodo, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) trasferisce alla Regione l'importo di euro 4.000.000 (Titolo III - Entrate extratributarie, Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti) per il finanziamento degli interventi di cui alla legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile).

2. A decorrere dall'anno 2022 il restante importo di cui all'articolo 99, comma 2, ultimo periodo, della l.r. 54/1998, nonché l'importo di cui all'articolo 19 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 8 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2015), sono utilizzati dal BIM per il finanziamento degli interventi in conto capitale nell'ambito del servizio idrico integrato, secondo specifici piani pluriennali in attuazione delle linee strategiche di settore stabilite dalla Regione.".

(5) Lettera modificata dal comma 1 dell'articolo 3 della L.R. 25 ottobre 2022, n. 22.

Nella formulazione originaria, la lettera d) del comma 3 dell'articolo 17 recitava:

"d) euro 9.300.000, per ciascun anno del triennio 2022/2024, destinati all'indennità di attrattività regionale di cui all'articolo 18;".

(6) Articolo abrogato dal comma 2 dell'articolo 3 della L.R. 25 ottobre 2022, n. 22.

Nella formulazione originaria, l'articolo 18 recitava:

Art. 18

(Indennità di attrattività regionale)

1. Al fine di garantire l'erogazione dei LEA, in considerazione del permanere della grave carenza di personale sanitario, nell'ambito della potestà legislativa regionale di cui all'articolo 2, comma primo, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dell'autofinanziamento del Sistema sanitario regionale di cui all'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 12, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 (Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della l. 27 dicembre 1997, n. 449), la Regione adotta le misure di attrattività del Sistema sanitario regionale di cui al presente articolo.

2. Al personale della dirigenza medica e al personale infermieristico, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno con l'Azienda USL della Valle d'Aosta, è attribuita, in via sperimentale, per il triennio 2022/2024, un'indennità di attrattività regionale che, nelle more della contrattazione integrativa aziendale che dovrà mantenere fermi gli importi fissati dal presente comma e prescindere dalle funzioni svolte dai beneficiari, integra, a far data dal 1° gennaio 2022, il trattamento economico nella misura mensile determinata, rispettivamente, in euro 800 ed euro 350 lordo busta.

3. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato per il triennio 2022/2024 in annui euro 9.300.000, di cui annui euro 4.942.080 per il personale della dirigenza medica e annui euro 4.357.920 per il personale infermieristico, e il suo finanziamento è ricompreso nell'autorizzazione prevista per i LEA di cui all'articolo 17, comma 3, lettera d).

4. Al termine di ciascun anno del triennio 2022/2024, l'assessore regionale competente in materia di sanità, sulla base delle informazioni e dei dati trasmessi dall'Azienda USL, informa la Giunta regionale e la commissione consiliare competente degli effetti derivanti dall'applicazione del presente articolo sul Sistema sanitario regionale, al fine di valutarne l'efficacia e assumere le conseguenti determinazioni in ordine alla conferma o alla modifica della presente disciplina.".