Legge regionale 30 ottobre 1996, n. 34 - Testo storico

Legge regionale 30 ottobre 1996, n. 34

Bollettino ufficiale regionale 05 11 1996 n. 50

Autorizzazione di maggiore spesa per l'anno 1996 per la liquidazione di indennitą dovute in dipendenza di interventi espropriativi di pubblica utilitą.

Art. 1

(Autorizzazione di spesa)

1. E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1996, la maggiore spesa di lire 950.000.000 per la liquidazione di indennitą dovute in dipendenza di interventi espropriativi di pubblica utilitą, ai sensi delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilitą; modifiche ed integrazioni alle LL. 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), e successive modificazioni, e 8 agosto 1992, n. 359 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica).

Art. 2

(Copertura dell'onere)

1. Alla copertura dell'onere di lire 950.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, che farą carico al capitolo 35080 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1996, si provvede mediante accertamento di corrispondente maggiore entrata al capitolo 1370 dello stesso bilancio.

Art. 3

(Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1996 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

a) Parte entrata

in aumento:

cap. 1370 (Quote fisse di ripartizione sul gettito delle tasse di circolazione sui veicoli a motore e rimorchi immatricolati in Valle d'Aosta di cui all'art. 3 lett. h) della legge 26 novembre 1981, n. 690)

lire 950.000.000;

b) Parte spesa

in aumento:

cap. 35080 (Spese per l'acquisto di beni immobili tramite procedura espropriativa)

lire 950.000.000.

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.