Legge regionale 1° luglio 1994, n. 34 - Testo storico

Legge regionale 1° luglio 1994, n. 34

Modificazioni alla legge regionale 4 marzo 1991, n. 6(Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale).

(B.U. 17 luglio 1994, n. 30)

Art. 1

(Modificazioni all’art. 6

della legge regionale 4 marzo 1991, n.6)

1. Dopo il comma 1 dell’art. 6 della legge regionale 4 marzo 1191, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale) sono aggiunti i seguenti:

"1 bis. Per quanto concerne i Piani regola-tori comunali ed intercomunali non sono sottoposte a valutazione di impatto ambientale le varianti non sostanziali. Per varianti non sostanziali si intendono quelle che:

a) con riferimento alle singole zone B,C,D e F, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444:

1) comportino riduzioni agli indici di fab-bricabilità e/o alla superficie della zona e/o alla volumetria complessiva ammessa;

2) non comportino aumento agli indici di fabbricabilità, alla superficie della zona, alla volumetria complessiva ammessa in misura superiore al dieci per cento dei valori vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) comportino la rilocalizzazione all’interno delle singole aree per servizi e attrezzature di interesse generale senza ridurne la superficie complessiva;

c) comportino limitati spostamenti dei tracciati stradali o eliminazione dei tracciati stessi;

d) modifichino la delimitazione delle aree assoggettate alla formazione di piani urbanistici di dettaglio in misura non superiore al dieci per cento;

e) dispongano modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente.

1 ter. Non sono sottoposte a V.I.A. le varianti di cui all’art. 1, comma 5, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali) e le riapprovazioni dei vincoli destinati ad aree a servizio previsti dai piani regolatori."

Art. 2

(Modificazioni all’art. 8 della l.r. 6/1991)

1. Al comma 1 dell’art. 8 della l.r. 6/1991 sono aggiunte, in fine, le parole: " Per i piani urbanistici di dettaglio di iniziativa di privati, spetta al privato proponente provvedere all’acquisizione del parere del Comitato Scientifico per l’Ambiente prima dell’esame da parte del Consiglio comunale."

Art. 3

(Modificazioni all’art. 9 della l.r. 6/1991)

1. Dopo il comma 1 dell’art. 9 della l.r. 6/1991, è inserito il seguente:

"1 bis. Lo studio di impatto ambientale relativo ai piani urbanistici di dettaglio di iniziativa dei privati, di cui all’art. 4 della legge regionale 2 marzo 1979, n. 11 (Disciplina concernente l’edificabilità dei suoli in Valle d’Aosta e ulteriori norme in materia urbanistica), è reso pubblico mediante avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione entro trenta giorni dalla sua ricezione da parte del Servizio tutela dell’ambiente."

Art. 4

(Modificazioni all’art. 11 della l.r. 6/1991)

1. Il comma 6 dell’art. 11 della l.r. 6/1991 è sostituito dal seguente:

"6. Non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e le varianti non sostanziali, qualunque siano le opere e gli impianti ai quali essi si riferiscono. Non sono altresì sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale i lavori di somma urgenza e le opere urgenti e indifferibili ai sensi della legge regionale 31 luglio 1986, n. 37 (Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche)."

Art. 5

(Modificazioni all’art. 16della l.r. 6/1991)

1. Al comma 6 dell’art. 16 della l.r. 6/1991, sono aggiunte, in fine, le parole. "Essa contiene altresì la deliberazione di cui all’articolo 1, comma terzo, della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14 (Norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale), come introdotto dall’articolo 1 della legge regionale 9 giugno 1981, n. 32."

Art. 6

(Modificazioni all’art. 19 della l.r. 6/1991)

1. Il comma 2 dell’art. 19 della l.r. 6/1991, è sostituito dal seguente:

"2. Lo studio di impatto ambientale per i progetti a procedura semplificata si limita ad una relazione tecnica, da parte del progettista dell’opera, che contenga i seguenti elementi:

a) la descrizione dell’opera e degli interventi proposti, delle modalità e dei tempi di attuazione e la stima dei costi;

b) l’illustrazione delle coerenze delle opere e degli interventi proposti con le norme in materia ambientale e con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;

c) la descrizione delle misure previste per ridurre, compensare od eliminare gli effetti negativi sull’ambiente, sia durante la realizzazione, sia durante la gestione delle opere o degli interventi."

Art. 7

(Modificazioni agli art. 8,9,13,14,15,17,21,23 della l.r. 6/1991)

Centri diurni estivi)

1. Le parole. "dell’Assessorato all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale" sono sostituite con "dell’Assessorato dell’ambiente, territorio e trasporti", nelle seguenti disposizioni della l.r. 6/1991:

a) art. 8, commi 2 e 3;

b) art. 9, comma 2;

c) art. 13, commi 1 e 4;

d) art. 14, comma 4;

e) art. 15, comma 1;

f) art. 17, comma 2;

g) art. 23, comma 1;

2. Il comma 4 dell’art. 21 della l.r. 6/1991 è sostituito dal seguente:

"4. Per l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 3, si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). In tali casi, l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione o dell’ordinanza di archiviazione di cui all’art. 18 della l. 689/1981 spetta al Presidente della Giunta regionale."

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta.