Legge regionale 24 giugno 1992, n. 34 - Testo storico

Legge regionale n. 34 del 24 06 1992

Bollettino ufficiale 7 7 1992 n. 30

Proroga e rifinanziamento per l’esercizio 1992 della legge regionale 30 ottobre 1987, n. 87, come successivamente modificata dalla legge regionale 16 giugno 1988, n. 47, concernente interventi a favore di societą minori che gestiscono impianti di risalita.

Art. 1

(Autorizzazione di spesa)

1. L’efficacia della legge regionale 30 ottobre 1987, n 87, come successivamente modificata dalla legge regionale 16 giugno 1988, n. 47, concernente interventi a favore di societą minori che gestiscono impianti di risalita, č ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 1992.

2. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in lire 350.000.000, graverą sul capitolo 64680 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1992.

3. Alla copertura dell’onere di cui al comma due si provvede mediante prelievo per pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000, a valere sull’accantonamento previsto all’allegato n. 8 del bilancio per l’anno in corso, concernente " Potenziamento impianti di risalita (sviluppo economico - settore turismo - punto D. 4.2.5.) " della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1992.

Art. 2

(Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1992 sono apportate le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

Parte spesa

a) in diminuzione

Cap. 69000 " Fondo globale per il finanziamento di spese correnti " lire 350.000.000

b) in aumento

Cap. 64680 " Contributi a favore di societą minori che gestiscono impianti di risalita.

Legge regionale 30 ottobre 1987, n. 87.

Legge regionale 16 giugno 1988, n. 47.

Legge regionale 24 giugno 1992, n. 34 " lire 350.000.000

Art. 3

(Dichiarazione d’urgenza)

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell’articolo 31 dello Statuto ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.