Legge regionale 10 maggio 1988, n. 34 - Testo storico

Legge regionale n. 34 del 10 05 1988

Bollettino ufficiale 13 06 1988 n. 9, 1° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO al n. 0013 del 10 06 1988

Autorizzazione di maggiore spesa annua per l'applicazione della legge regionale 30 ottobre 1987, n. 85, concernente: "Interventi a favore dello sport".

Art. 1

1. Per l'applicazione della legge regionale 30 ottobre 1987, n. 85, concernente " Interventi a favore dello sport ", č autorizzata la maggiore spesa annua di lire 200.000.000, il cui onere graverą sul capitolo 47500 del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1988 e sui corrispondenti capitoli di spesa del bilancio per gli anni successivi.

Art. 2

1. Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 1 si provvede:

- per l'anno 1988 mediante riduzione di lire 200.000.000 dallo stanziamento iscritto al cap. 50000 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1988 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)", a valere sull'apposito accantonamento iscritto all'allegato 8 del bilancio stesso;

- per gli esercizi 1989 e 1990 mediante utilizzo, per lire 400.000.000, delle risorse disponibili gią iscritte al programma 2.2.4.10 - attivitą culturali (promozioni culturali sportive e sociali), del bilancio pluriennale 1988- 1990.

- per gli anni successivi l'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarą iscritto con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 3

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

:

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE

Cap. 50000 (" Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali") (spese correnti) lire 200.000.000

VARIAZIONI IN AUMENTO

Cap. 47500 (" Contributi per le attivitą sportive ")

LR 30 ottobre 1987, n. 85

LR 10 maggio 1988, n. 34 lire 200.000.000

La presente legge sarą pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.