Legge regionale 6 luglio 1984, n. 34 - Testo storico

Legge regionale n. 34 del 06 07 1984

Bollettino ufficiale 31 8 1984 n. 11

Aumento, per l’anno 1984, degli stanziamenti previsti per l’applicazione della legge reg. 14 luglio 1982, n. 24, concernente: "Interventi per la realizzazione di infrastrutture ricreativo - sportive di interesse turistico".

Art. 1

Per l’applicazione dell’articolo 4 della legge reg. 14 luglio 1982, n. 24 (realizzazione di opere di livello regionale) č autorizzata, limitatamente all'esercizio 1984, la maggiore spesa di Lire 1.600.000.000.

Il corrispondente onere graverą sul cap. 37575 del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1984.

Art. 2

Per l’applicazione dell’articolo 5 della legGe reg. 14 luglio 1982, n. 24 (realizzazione di opere di livello locale) č autorizzata, limitatamente all’esercizio 1984, la maggiore spesa di L. 300.000.000

Il corrispondente onere graverą sul cap. 22845 del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1984.

Art. 3

Alla copertura dell’onere di cui al precedente articolo 1 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese di investimento), allegato 8, punto 2.2.2. sviluppo economico, del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1984.

Alla copertura dell’onere di cui al precedente articolo 2 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50050

" Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese di investimento, allegato 8, punto 2.1., interventi a carattere generale, del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1984.

Art. 4

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese di investimento)

L. 1.900.000.000

Variazioni in aumento

Cap. 22845 "Contributi alle comunitą montane per il potenziamento delle attrezzature turistiche sportive" LR 14 luglio 1982, n. 24

L. 300.000.000

Cap. 37575 Spese per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive Lr 14 luglio 1982, n. 24

L. 1.600.000.000

Art. 5

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.