Legge regionale 31 maggio 1983, n. 34 - Testo storico

Legge regionale n. 34 del 31 05 1983

Bollettino ufficiale 10 6 1983 n. 12

Modificazione della legge regionale 15 luglio 1982, n. 29: Istituzione del ruolo speciale ad esaurimento per l’inquadramento straordinario del personale già incaricato di prestazioni di lavoro in qualità di assistente. Modificazioni della pianta organica del personale dell’Amministrazione regionale.

Art. 1

L’articolo 2 della legge regionale 15 luglio 1982, n. 29, è sostituito dal seguente:

" Sarà inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento, previo concorso riservato per titoli ed esami, il personale assunto dall’Assessorato dei Lavori Pubblici con compiti di assistenza ai lavori, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, da almeno un anno, anche se attualmente adibito a mansioni diverse, e che risulti in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 75 e 78 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 38 e successive modificazioni, fatta eccezione per l’età massima e per il titolo di studio per gli assistenti con più di un anno di servizio ".

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.