Legge regionale 22 giugno 1981, n. 34 - Testo storico

Legge regionale n. 34 del 22 06 1981

Bollettino ufficiale 23 7 1981 n. 10

Modificazione della pianta organica dei posti e del personale dell’assessorato agricoltura e foreste.

Art. 1

Gli articoli 21, 23 e 24 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, sono sostituiti dai seguenti: Articolo 21 " Ripartizione dei servizi ed uffici

1) Ufficio assessorato

2) Servizi agrari e zootecnici e servizio miglioramenti fondiari

3) servizio tutela dell’ambiente naturale e delle foreste e servizio sistemazioni idrauliche e difesa del suolo ".

Articolo 23 " Servizi agrari e zootecnici e servizio miglioramenti fondiari.

I servizi agrari e zootecnici ed il servizio miglioramenti fondiari assolvono i compiti già affidati al soppresso Ispettorato provinciale della agricoltura oltre l’attuazione delle iniziative regionali e l’assolvimento dei compiti della soppressa camera di commercio, industria ed agricoltura, limitatamente alle funzioni di carattere agrario ed in particolare:

a) Servizi agrari e zootecnici

- assistenza tecnica agli agricoltori in materia di agricoltura, di zootecnia e delle industrie agrarie, con particolare riguardo all’industria casearia e della vinificazione;

- istruzione tecnico - professionale degli agricoltori - sperimentazione ed azione dimostrativa in materia di coltivazioni, allevamenti, industrie agrarie, meccanizzazione agricola, ecc...;

- lotta contro i parassiti dell’agricoltura e degli animali - stima dei danni alle colture;

- istituzione e controllo di nuclei di selezione e di società di allevamento del bestiame bovino, tenuta del libro geneaologico della razza bovina valdostana, monta taurina, azioni in favore dell’apicoltura;

- difesa e valorizzazione dei prodotti tipici della Regione;

- servizio di statistica agraria - formulazione di piani aziendali e piani zonali;

- controllo sulle attività ed iniziative interessanti l’apicoltura;

- formazione della piccola proprietà contadina, permute ed arrotondamenti della proprietà fondiaria, minima unità colturale.

b) Servizio miglioramenti fondiari

- studi, proposte e progetti per l’attuazione di costruzioni rurali, impianti irrigui, caseifici ed altre opere inerenti la trasformazione, conservazione, manipolazione e vendita di prodotti agricoli zootecnici, incremento delle colture pregiate, macchine agricole, viabilità rurale, acquedotti rurali e miglioramenti fondiari in genere;

- azione in favore dell’alpicoltura e dell’economia montana;

- costituzione di cooperative agricole per la produzione, la trasformazione e la vendita dei prodotti agricoli - cooperazione agraria in genere, assistenza e controllo sul loro funzionamento;

- applicazione di leggi statali e regionali sul credito agrario, indagini e studi di economia agraria e di estimo ".

Articolo 24 " Servizio tutela dell’ambiente naturale e delle foreste e servizio sistemazioni idrauliche e difesa del suolo.

Il servizio tutela dell’ambiente naturale e delle foreste ed il servizio sistemazioni idrauliche e difesa del suolo provvedono ai compiti già di competenza del soppresso Ispettorato provinciale forestale, oltre all’attuazione delle iniziative regionali ed in particolare:

a) Servizio tutela dell’ambiente naturale e delle foreste

- tutela e valorizzazione dell’ambiente naturale;

- tutela tecnica ed economica dei beni silvi - pastorali dei comuni e degli enti pubblici;

- polizia forestale;

- rimboschimenti e vivai forestali;

- statistica e catasto forestale;

- provvedimenti e provvidenze per la difesa e l’incremento delle foreste in genere;

- protezione della flora;

- controllo sulle attività ed iniziative interessanti la caccia, la pesca e la piscicoltura.

b) Servizio sistemazioni idrauliche e difesa del suolo

- sistemazioni idraulico forestali dei bacini montani e dei comprensori di bonifica montana;

- polizia idraulica;

- assetto del territorio per ogni intervento diretto alla sua conservazione idrogeologica.

Art. 2

Nella tabella organica dei posti e del personale dell’assessorato dell’agricoltura e delle foreste, nonché nelle tabelle di attuazione della carriera economica di cui agli allegati A) e C) della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, sono istituiti i seguenti nuovi posti:

- un posto di ispettore dirigente dei servizi agrari e zootecnici (qualifica dirigenziale - ruolo del personale tecnico);

- un posto di dirigente del servizio miglioramenti fondiari (qualifica dirigenziale - ruolo del personale tecnico);

- un posto di ispettore dirigente del servizio tutela dell’ambiente naturale e delle foreste (qualifica dirigenziale - ruolo del personale tecnico);

- un posto di dirigente del servizio sistemazioni idrauliche e difesa del suolo (qualifica dirigenziale - ruolo del personale tecnico);

- un posto di vicedirigente del servizio miglioramenti fondiari (qualifica vicedirigenziale - ruolo del personale tecnico);

- un posto di vicedirigente del servizio sistemazioni idrauliche e difesa del suolo (qualifica vicedirigenziale - ruolo del personale tecnico);

- tre posti di segretario (quinto livello - ruolo del personale amministrativo);

- due posti di geometra (quinto livello - ruolo del personale tecnico);

- un posto di perito agrario analista (quinto livello - ruolo del personale tecnico);

- un posto di perito agrario (quinto livello - ruolo del personale tecnico);

- un posto di perito agrario (quinto livello - ruolo del personale tecnico);

- un posto di coadiutore esperto in ortofrutticoltura (quarto livello - ruolo del personale tecnico);

- un posto di coadiutore (quarto livello - ruolo del personale amministrativo);

- due posti di capo operaio (quarto livello - ruolo del personale operaio).

Art. 3

Nel secondo comma dell’articolo 4 della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1 e successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

" l’assunzione di personale operaio a paga oraria per l’esecuzione di lavori stradali, forestali e agrari ".

Art. 4

Nella tabella organica dei posti e del personale dell’assessorato all’agricoltura e foreste, nonché nelle tabelle di attuazione della carriera economica di cui agli allegati A) e C) della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni sono soppressi i seguenti posti:

- un posto di ispettore agrario (qualifica dirigenziale - ruolo del personale tecnico);

- un posto di ispettore forestale (qualifica dirigenziale - ruolo del personale tecnico);

- un posto di vice ispettore agrario (qualifica vicedirigenziale - ruolo del personale tecnico);

- un posto di vice ispettore forestale (qualifica vicedirigenziale - ruolo del personale tecnico).

Art. 5

L’elenco dei servizi e degli uffici dell’assessorato dell’agricoltura e delle foreste, contenuto nell’allegato B) della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, come modificato dalla legge regionale 16 giugno 1978, n. 33, è sostituito dal nuovo elenco dei servizi e degli uffici allegato alla presente legge.

Art. 6

L’articolo 78 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificato come segue:

- Nel secondo comma, il punto 7) è sostituito dal seguente:

" Diploma di laurea in scienze agrarie:

Ispettore dirigente dei servizi agrari e zootecnici, dirigente e vicedirigente del servizio miglioramenti fondiari, ispettore agrario aggiunto ";

- Nel secondo comma, il punto 8) è sostituito dal seguente:

" Diploma di laurea in scienze forestali:

Ispettore dirigente del servizio tutela dell’ambiente naturale e delle foreste, dirigente e vice dirigente del servizio sistemazioni idrauliche e difesa del suolo, vice ispettore forestale aggiunto "; - Nel nono comma, il punto 6) è sostituito dal seguente:

" Per la nomina ai posti di ispettore dirigente dei servizi agrari e zootecnici, di dirigente del servizio miglioramenti fondiari di ispettore dirigente del servizio tutela dell’ambiente naturale e delle foreste e di dirigente del servizio sistemazioni idrauliche e difesa del suolo si applicano le disposizioni dell’articolo 24 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18 ".

Art. 7

Per la nomina a posti di perito agrario analista, è richiesto il titolo di studio di perito agrario.

Art. 8

Gli attuali titolari dei posti soppressi ai sensi del precedente articolo 4, saranno immessi in posti istituiti ai sensi del precedente articolo 2, nella corrispondente qualifica con la valutazione ai fini giuridici ed economici dell’anzianità maturata nel posto di titolarità soppresso.

Art. 9

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in annue Lire 165.000.000 graverà sul capitolo 20.900 del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1981 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

Alla copertura dell’onere di cui al precedente comma, si provvede:

per il 1981 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50.000 (fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali - spese correnti) - spese di funzionamento istituzionale -, della parte spesa del bilancio di previsione per l’anno 1981;

per il 1982 e 1983 con la disponibilità relativa a " spese di funzionamento istituzionale - 1.2 Personale regionale " del bilancio pluriennale 1981- 83;

per gli anni successivi gli oneri saranno iscritti con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Art. 10

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

:

Variazione in diminuzione:

Cap. 50.000 - " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) L. 165.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 20900 - Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Stipendi altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell’ente L. 165.000.000

Art. 11

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Allegato alla legge regionale 22 giugno 1981, n. 34. Elenco dei servizi e degli uffici dell’assessorato all’agricoltura e foreste.

ATTO ALLEGATO

1) Ufficio assessorato

a) Servizi amministrativi e contabili;

b) Uffici di segreteria;

c) Archivio e copia.

2) Servizi agrari e zootecnici

a) Servizio assistenza tecnica economico - sociale; b) Servizio zootecnico;

c) Ufficio affari generali, programmazione e pianificazione;

d) Ufficio incentivazione alla produzione.

3) Servizio miglioramenti fondiari

a) Ufficio interventi comprensoriali e collettivi; b) Ufficio interventi aziendali.

4) Servizio tutela dell’ambiente naturale e delle foreste

a) Ufficio protezione della natura: gestione del personale - Sorveglianza e contenzioso;

b) Ufficio selvicoltura e gestione patrimonio forestale;

c) Servizi amministrativi e contabili.

5) Servizio sistemazioni idrauliche e di difesa del suolo

a) Ufficio studi e progetti;

b) Ufficio interventi diretti.