Legge regionale 22 luglio 1980, n. 34 - Testo storico

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Legge regionale 22 luglio 1980, n. 34 - Testo storico

Bollettino ufficiale 12 9 1980 n. 8

Disciplina delle attività di ricezione turistica all'aperto.

Art. 1

(Complessi ricettivi turistici all'aperto)

Nella Regione Valle d'Aosta i complessi ricettivi turistici all'aperto sono disciplinati dalle norme della presente legge.

Sono complessi ricettivi turistici all'aperto i parchi di campeggio e i villaggi turistici.

I parchi di campeggio sono aree appositamente attrezzate per la sosta o il soggiorno temporaneo di turisti provvisti di propri mezzi di soggiorno mobili costituiti da tende, carrelli tende e veicoli, o rimorchi di veicoli, attrezzati a uso abitazione provvisoria (roulottes, autocaravans, campers e consimili).

I complessi di cui al precedente comma possono essere dotati, ad uso dei turisti sprovvisti di mezzi propri di soggiorno, di tende e di sommari allestimenti fissi unifamiliari non aventi comunque le caratteristiche della ricettività di tipo alberghiero, per una capacità ricettiva non superiore al 10 percento della ricettività totale.

Qualora la capacità ricettiva degli allestimenti fissi ecceda il 10 percento della ricettività totale di un singolo complesso, quest'ultimo assume la denominazione di villaggio turistico.

Al di fuori dei complessi di cui ai paragrafi precedenti è tassativamente vietata qualsiasi forma di sosta o soggiorno in tende, anche per periodi inferiori alle 24 ore.

La sosta dei veicoli o rimorchi, come sopra definiti, al di fuori dei complessi medesimi è consentita limitatamente alle sole ore diurne.

Le disposizioni della presente legge non si applicano: a) ai bivacchi alpinistici in tende realizzati a quote superiori a metri 2500 slm;

b) agli attendamenti occasionali, che non eccedano comunque le 48 ore, organizzati da enti o associazioni senza fini di lucro nell'ambito della loro attività istituzionale, in località non servite da parchi di campeggio o da villaggi turistici e comunque site a distanza non inferiore a m. 500 dal più vicino impianto attivo;

c) ai campeggi mobili in tenda, aventi una durata massima di 45 giorni, organizzati esclusivamente a favore di propri associati da enti o associazioni senza fini di lucro nell'ambito della loro attività istituzionale e siti in aree pubbliche o private nelle quali siano assicurati,

oltreché un comodo accesso per automezzi, i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico - sanitarie e la salvaguardia della pubblica salute.

È attribuita al sindaco la potestà di concedere le autorizzazioni per i campeggi di cui alla lettera c) del precedente comma, nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo articolo 3.

Art. 2

(Caratteristiche tecniche e classificazione)

I parchi di campeggio e i villaggi turistici devono rispondere alle caratteristiche tecniche elencate nell'allegato 1 e sono classificati nelle categorie e secondo i principi di cui all'allegato 2, tabelle A e B, della presente legge.

I complessi ricettivi che non rispondono alle caratteristiche previste dalla presente legge per i campeggi e i villaggi turistici, né a quelli previsti dalla vigente legislazione per le case per ferie, gli ostelli per la gioventù e gli autostelli, sono assoggettati alla disciplina delle aziende alberghiere.

Art. 3

(Ubicazione dei complessi ricettivi all'aria aperta)

Possono essere autorizzati complessi ricettivi all'aria aperta esclusivamente nelle zone nelle quali gli strumenti urbanistici vigenti consentano tale destinazione del territorio.

Nei comuni in cui si applicano le disposizioni del Capo II della legge regionale 15 giugno 1978 n.

14, e successive modificazioni e integrazioni, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:

a) alla favorevole deliberazione del consiglio comunale in merito alla prevista localizzazione dei complessi anzidetti;

b) al rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale sopracitata, stabilendo che i fabbricati destinati a servizi, ivi compreso l'eventuale alloggio del gestore o del custode, debbano rispettare le disposizioni concernenti l'edificazione a scopo abitativo e commerciale.

Le disposizioni di cui al comma precedente punto b) si applicano altresì nei casi di ampliamento di fabbricati destinati a servizi di complessi ricettivi esistenti.

Il rilascio dell'autorizzazione è inoltre subordinato alle seguenti dichiarazioni:

1) di salubrità dell'area prescelta, emessa dall'autorità sanitaria competente per territorio;

2) di assenso dei Servizi forestali regionali, per quanto di competenza dei medesimi.

Se negative, le dichiarazioni di cui ai commi precedenti devono essere motivate.

Art. 4

(Autorizzazione)

L'apertura e l'esercizio dei complessi ricettivi all'aria aperta, come definiti nel precedente articolo 1, sono soggetti ad autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale competente per territorio.

L'autorizzazione vale sino a quando permangono invariate le situazioni di fatto e di diritto esistenti al momento del rilascio; in caso di entrata in vigore di nuove norme regolanti la materia della ricezione all'aria aperta la validità dell'autorizzazione stessa si intende subordinata al rispetto delle eventuali prescrizioni sopravvenute. L'esercizio dell'attività di ricezione turistica all'aperto presuppone inoltre il possesso da parte del titolare dell'attività stessa dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del TU della legge di PS approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, numero 773.

Per gli anni successivi a quello del rilascio, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle tasse di concessione dovute determina, rimanendo invariate tutte le condizioni originarie, il rinnovo automatico dell'autorizzazione.

Art. 5

(Titolari dell'autorizzazione)

L'autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche, a persone giuridiche pubbliche e private, nonché ad associazioni e comitati regolarmente costituiti.

Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione non sia persona fisica è altresì obbligatoria la designazione di un rappresentante dell'ente o persona giuridica richiedente, il cui nome deve figurare nell'autorizzazione comunale quale persona fisica intestataria dell'autorizzazione stessa.

Qualora il titolare dell'autorizzazione non intenda condurre direttamente il complesso è obbligatoria la designazione di un gestore, il cui nominativo deve figurare nell'autorizzazione comunale. Il rappresentante e il gestore di cui al precedente comma devono possedere i requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del TU della legge di PS, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 6

(Domanda di autorizzazione)

La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 4 della presente legge, redatta su carta legale, deve essere presentata al sindaco del comune competente per territorio.

La domanda deve indicare:

- le generalità o la denominazione del titolare dell'esercizio e, qualora esista, del suo rappresentante, nonché dell'eventuale gestore;

- la località ove deve sorgere il complesso;

- il tipo di complesso, nonché la sua capacità ricettiva; - le eventuali attività di vendita di bevande analcooliche o alcooliche, di mensa, di spaccio e di autorimessa;

- il periodo di apertura del complesso;

- i prezzi che s'intendono praticare per ogni servizio o prestazione, comprensivi dell'IVA e, quando applicabile, dell'imposta di soggiorno.

La domanda deve essere corredata da:

- la dichiarazione della libera disponibilità dell'area interessata all'allestimento e delle relative pertinenze;

- la planimetria generale, in scala sufficiente a individuare chiaramente la localizzazione di tutti i servizi e allestimenti, ivi comprese le piazzole con la relativa numerazione (scala minima 1: 1000);

- gli elaborati esecutivi degli allestimenti fissi; - il certificato di abitabilità degli allestimenti; - eventuale documentazione fotografica;

- le copie delle dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 del precedente articolo 3, nonché della concessione edilizia;

- il regolamento con il quale viene organizzata la vita interna del complesso, anche in relazione alle modalità di accesso dei visitatori;

- la ricevuta del versamento delle singole tasse di concessione previste dalla legislazione vigente. In sede di istruttoria l'amministrazione comunale ha l'obbligo di acquisire il parere dell'Azienda di soggiorno territorialmente competente o, per le località ove questa non esista, quello dell'assessorato regionale al turismo, urbanistica e beni culturali.

Il parere in questione concerne sia l'opportunità dell'iniziativa sotto il profilo turistico sia l'attribuzione della classifica.

Art. 7

(Rilascio dell'autorizzazione)

Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda il comune decide circa il rilascio della autorizzazione all'apertura e all'esercizio del complesso, nonché circa l'assegnazione della classifica.

Nel provvedimento di autorizzazione, oltre alle generalità del titolare e alla classifica, devono essere indicate le caratteristiche del complesso, il periodo di apertura e le generalità dell'eventuale rappresentante e del gestore.

Con lo stesso provvedimento può essere autorizzato l'esercizio della vendita di bevande analcooliche o alcooliche, di spaccio, di mensa e di autorimessa, limitatamente alle persone ospitate.

Il silenzio dell'amministrazione comunale, protratto oltre il termine di cui al primo comma, equivale a diniego dell'autorizzazione ai fini dei ricorsi esperibili in via giurisdizionale.

Art. 8

(Notifica del rilascio dell'autorizzazione)

Ai fini di vigilanza e di controllo copia di ogni autorizzazione rilasciata viene inviata all'autorità sanitaria competente, ai servizi forestali regionali, all'assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali e alla Questura di Aosta.

Analoghe segnalazioni vengono effettuate per tutti i casi di revoca o decadenza delle autorizzazioni o per eventuali modificazioni delle condizioni di rilascio.

Art. 9

(Chiusura temporanea)

Il titolare dell'autorizzazione deve segnalare preventivamente al comune e all'assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali -ufficio turismo, nonché alla Questura di Aosta, qualsiasi chiusura temporanea non prevista nell'autorizzazione medesima.

Il periodo di chiusura è di un anno prorogabile, a giudizio del comune, per ulteriori sei mesi, trascorsi i quali l'autorizzazione medesima si intende decaduta. Nel caso in cui il parco di campeggio o villaggio turistico rimangono inattivi per chiusura stagionale o temporanea, o per qualsiasi altro motivo, per più di trenta giorni consecutivi, è obbligatoria la rimozione di tutti i mezzi di soggiorno mobili in esso installati (tende, roulottes, autocaravans, ecc.) nonché dei relativi vani di protezione (preingressi).

Art. 10

(Installazioni fisse)

È vietato attuare allacciamenti e ancoraggi al suolo che determinino di fatto modifiche non prontamente reversibili del carattere di mobilità dei mezzi di soggiorno specificati al terzo comma dell'articolo 1 della presente legge.

È unicamente consentita la realizzazione, in materiali leggeri, di vani, appoggiati al suolo e trasportabili, aventi funzione di protezione termica dell'ingresso di roulettes, campers, autocaravans e consimili. Le caratteristiche di tali vani (preingressi) sono descritte nell'allegato 1 - punto 16 - della presente legge.

Art. 11

(Obblighi del titolare)

Il titolare e l'eventuale suo rappresentante nella gestione sono responsabili dell'osservanza nel complesso ricettivo delle disposizioni previste nella presente legge, nel TU delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con RDL 18 giugno 1931, n. 773, e di ogni altra disposizione comunque prevista dalle norme legislative e regolamentari vigenti; gli stessi devono comunque assicurare una custodia continua del complesso.

I titolari dei campeggi e dei villaggi turistici devono essere assicurati per i rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti.

Art. 12

(Denuncia prezzi)

I titolari dei complessi hanno l'obbligo, entro il 15 ottobre di ogni anno e con riferimento all'anno solare successivo, di denunciare al comune ed all'assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali - ufficio turismo, i prezzi minimi e massimi dei vari servizi, comprensivi di IVA e imposta di soggiorno, qualora applicabile.

L'inosservanza del disposto di cui al primo comma, comporta l'obbligo dell'applicazione delle ultime tariffe regolarmente denunciate.

Per i complessi di nuova apertura i prezzi devono essere denunciati contemporaneamente alla presentazione della relativa domanda.

Art. 13

(Pubblicità dei prezzi e dei servizi)

Le tariffe di cui all'articolo precedente, comprensive di ogni prescritto o eventuale onere, devono essere esposte bene in vista dei turisti all'ingresso degli impianti e nel locale di ricezione, unitamente all'autorizzazione all'esercizio, a copia del regolamento interno e alla planimetria generale del complesso, sulla quale siano chiaramente individuabili i servizi generali, le strade e le piazzole con la relativa numerazione singola. I predetti atti devono riportare il visto di conformità a quelli depositati presso il comune.

Art. 14

(Vigilanza e sanzioni)

La vigilanza sui parchi di campeggio e sui villaggi turistici è esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dall'amministrazione comunale,

dall'assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali - Ufficio turismo, dai servizi forestali regionali, dalla competente autorità sanitaria, nonché dalla forza pubblica in genere. Per la violazione delle norme contenute nella presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) Lire 2.000.000, per chiunque faccia funzionare uno dei complessi indicati nella presente legge senza la prescritta autorizzazione;

b) Lire 100.000, per la mancata esposizione al pubblico delle tariffe praticate nonché del provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 7 della presente legge;

c) da Lire 500.000 a Lire 1.000.000 per l'applicazione di tariffe difformi da quelle legittimamente determinate;

d) da Lire 800.000 a L. 1.500.000 in caso di superamento della capacità ricettiva massima autorizzata;

e) da Lire 100.000 a Lire 1.000.000 per infrazioni alle norme igienico - sanitarie, in relazione alla natura e alla gravità delle infrazioni stesse;

f) Lire 500.000 per violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, secondo comma, della presente legge;

g) da Lire 100.000 a Lire 300.000 per violazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della presente legge;

h) Lire 20.000 per ogni frazione di giorno o giorno intero di sosta al di fuori delle aree disciplinate dalla presente legge.

Nei casi di recidiva delle violazioni di cui alle lettere c), d), e), f), può farsi luogo alla revoca dell'autorizzazione.

I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai comuni qualora l'accertamento dell'infrazione sia avvenuto ad opera di agenti comunali e, negli altri casi, dalla Regione.

Art. 15

(Norma transitoria)

In sede di prima applicazione della presente legge i titolari di campeggi, già in possesso di autorizzazione in base alla legge 21 marzo 1958, n. 326, conservano tale titolo fino al termine dell'anno 1980, fatto salvo il pagamento delle relative tasse di concessione.

Nel caso in cui gli impianti di cui al primo comma non posseggano i requisiti necessari per la classificazione prevista dalla presente legge, il mantenimento dell'autorizzazione è subordinato all'adempimento, entro il termine di cui al precedente comma, delle prescrizioni intese ad ottenere l'adeguamento degli impianti stessi alle norme in vigore.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE COMUNI A CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 1

1) TERRENO

Il suolo deve essere sistemato e regolarizzato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche e da consentire una agevole percorribilità ai veicoli anche con rimorchio.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 2

2) RECINZIONE

Lungo il perimetro deve essere costruita una recinzione, in armonia con le prescrizioni edilizie e paesaggistiche, con muri, cancellate, palizzate, reti metalliche o altre soluzioni continue.

Possono non essere recintate quelle parti perimetrali dotate di una demarcazione naturale non facilmente superabile, fermo restando l'obbligo di predisporre le normali misure per la sicurezza e l'incolumità pubblica.

In corrispondenza di strade, piazze e altre aree aperte al pubblico la recinzione deve essere integrata con siepi o altre schermature arboree aventi il fine di creare una barriera ottica.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 3

3) ACCESSI E PARCHEGGI

Il complesso deve essere facilmente accessibile dai veicoli e dai rimorchi degli ospiti.

Eventuale difficoltà di percorribilità delle strade di accesso devono essere opportunamente segnalate. L'ingresso deve essere sufficientemente ampio onde consentire un agevole passaggio dei veicoli. Gli accessi non possono essere in misura superiore a due e devono essere tenuti sotto costante controllo.

In corrispondenza degli accessi devono essere riservate aree di sosta con un numero complessivo di posti auto( m. 5, 00x2, 50 cadauno) pari almeno al 5 percento del numero delle piazzole.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 4

4) VIABILITÀ

La viabilità interna deve essere regolata in maniera da consentire un agevole scorrimento delle autovetture con i rispettivi rimorchi. Qualora non sia possibile la realizzazione dei due sensi di circolazione, è necessario articolare la viabilità secondo una disposizione armonica di sensi unici.

La segnaletica è obbligatoria: si devono prevedere, oltre ai normali cartelli stradali, anche quelli relativi ai servizi generali e ai gruppi di piazzole. Ove le strade non fossero asfaltate o lastricate,

devono essere adottate misure idonee di depolverizzazione.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 5

5) SERVIZI IDROSANITARI

I servizi idrosanitari, comprendenti i vari apparecchi sanitari prescritti per ogni categoria di campeggio o di villaggio turistico, devono essere installati in unità indipendenti, destinate rispettivamente agli uomini e alle donne; queste unità possono essere anche raggruppate in un unico stabile purché abbiano ingressi indipendenti; l'aerazione e l'illuminazione naturale possono essere ottenute mediante finestre esterne o con una apertura adeguatamente sollevata dal margine superiore delle tramezzature; tutti i locali nei quali sono installati apparecchi igienici (gabinetti, lavabi, lavapiedi, docce, ecc...) debbono avere le pareti rivestite sino a 2 metri di altezza con materiali impermeabili e lavabili; i pavimenti debbono essere impermeabili, preferibilmente in gres o ceramica, ed avere uno scarico con sifone per permettere il lavaggio a getto d'acqua.

I gruppi di servizi idro - sanitari devono essere il più possibile distribuiti sul terreno, onde evitare che i campeggiatori più distanti debbano percorrere per raggiungerli una distanza maggiore di 150 metri, oppure di 100 metri nei campeggi posti ad altitudine superiore a 1.000 metri slm e aventi apertura invernale. Nei lavabi, nei lavelli per stoviglie, nei lavatoi per biancheria e nelle docce è obbligatoria l'erogazione di acqua calda; nel caso di complessi invernali tutti i locali, ivi compresi quelli delle installazioni fisse unifamiliari, debbono essere muniti di riscaldamento.

I lavabi devono essere a bacino singolo; ciascun lavabo deve essere dotato di specchio, mensola d'appoggio e presa elettrica; ogni 10 lavabi per adulti è opportuno prevederne 1 di dimensioni ridotte (altezza 50 cm.) per bambini.

I lavapiedi devono essere possibilmente installati vicino alla porta d'ingresso dei servizi igienici e devono essere in ceramica.

Le docce devono essere installate in locali di dimensioni minime pari a m. 1, 00x1, 20, con porta chiudibile dall'interno e possibilmente essere muniti di antidoccia per riporre gli indumenti. Sul pavimento deve essere posta una griglia in materiale plastico o altro materiale asportabile e lavabile. Le docce all'aperto possono essere situate insieme agli altri servizi o installazioni separate. I lavelli per stoviglie e i lavatoi per biancheria devono essere posti in locali diversi dai servizi (gabinetti, docce, lavabi); vicino ad essi devono essere posti contenitori per i rifiuti solidi.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 6

6) ALTRI SERVIZI

Le cucine, le dispense, le sale da pranzo, i bar, i caffè e le sale da gioco in quanto esistenti, devono essere ben ventilate e avere luce diretta; se è previsto l'esercizio di spacci di generi alimentari, questi devono essere provvisti di adatte celle o armadi frigoriferi di sufficiente capacità per l'idonea conservazione delle derrate alimentari. ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 7

7) PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI

È obbligatorio che il personale addetto agli spacci, al ristorante ed al bar, oltre che essere munito di tessera sanitaria, sia vaccinato contro il tifo, e che effettui la ricerca dello stafilococco coagulasi positivo nel muco rinofaringeo e l'accertamento clinico e radiologico del torace, a dimostrazione dell'assenza di malattie tubercolari; per il personale addetto ai servizi di pulizia di gabinetti, fognature, spazzatura e sgombero immondizie, è consigliata la vaccinazione contro il tifo ed il colera.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 8

8) APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Fabbisogno idrico: la dotazione minima di acqua potabile è fissata in 80 litri per persona al giorno, considerando tale misura come essenziale per i bisogni d'acqua ad uso alimentare ed igienico (lavabi, docce, lavelli per stoviglie e locali di somministrazione bevande).

Il rimanente fabbisogno di acqua, anche non potabile, a uso servizi di pulizia, lavaggio autovetture e ogni altro utilizzo che non comporti pericolo alla salute degli utenti, è fissato in altri 50 litri per persona al giorno. Se è necessario l'impiego di acqua non potabile, i relativi rubinetti devono recarne speciale indicazione grafica chiaramente visibile. Il complesso deve essere dotato di fontanelle con acqua potabile per l'uso alimentare il più possibile distribuite sul terreno.

Fonti di approvvigionamento: l'acqua potabile deve provenire da acquedotto comunale; laddove ciò non fosse realizzabile, può essere autorizzato l'impiego di acque prelevate da pozzi o sorgenti purché venga prodotto il certificato di analisi rilasciato dal laboratorio regionale di Igiene e Profilassi.

Tale certificato deve essere richiesto periodicamente, e comunque entro i 60 giorni antecedenti le singole aperture stagionali.

Attrezzature di emergenza e di riserva: quando l'approvvigionamento avviene da acquedotto comunale e l'acqua viene concessa in qualsiasi quantità a contatore, devono essere previsti serbatoi di riserva della capacità complessiva pari ad almeno il consumo di una giornata, calcolato sulla base di 50 litri per giorno e per persona. Se l'acquedotto fornisce acqua solo in certe ore della giornata, è necessario ampliare la capacità del serbatoio; nel caso di approvvigionamento da pozzi si devono installare pompe di riserva; è altresì opportuno installare una motopompa o un gruppo elettrogeno che possa servire pure per l'illuminazione. ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 9

9) SMALTIMENTO RIFIUTI LIQUIDI

Le acque luride devono essere raccolte in una rete che, con unico collettore, le porti alla destinazione finale; solo nel caso che la destinazione sia una fognatura comunale, munita di depuratore funzionante, non si richiede trattamento depurativo, salvo eventuali prescrizioni del gestore della depurazione. Se la destinazione dello scarico è un corso d'acqua superficiale, i liquami devono essere sottoposti a trattamento di depurazione preliminare; è ammesso lo smaltimento anche sul terreno non agricolo, purché avvenga attraverso opportuni drenaggi e previa depurazione, in modo da essere smaltito con il sistema della sub - irrigazione, sempreché ne esistano le condizioni permissive (prova di percolazione) e non sussista il pericolo di inquinamento della falda idrica eventualmente utilizzata. Gli scarichi autonomi delle acque delle caravan, nel caso non vi siano tubazioni coperte di raccolta, devono essere immessi in appositi recipienti che devono essere svuotati negli scarichi generali. Gli impianti di depurazione da adottare devono avere i seguenti requisiti:

- essere di tipo semplice, in modo da richiedere minima manutenzione;

- avere semplice e rapida messa in esercizio, dovendo funzionare, in alcuni casi, per pochi mesi all'anno;

- non esalare odori molesti, non essere ricettacolo né favorire la moltiplicazione di insetti.

Si devono prevedere locali con appositi vuotatoi per lo scarico dei WC chimici delle caravan nella misura minima di uno ogni 150 unità, o frazione, di presenze autorizzate.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 10

10) RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI

I rifiuti solidi devono essere raccolti su tutta l'estensione del campeggio mediante pattumiere (in materiale facilmente lavabile) o in sacchi di plastica a perdere sostenuti da appositi apparecchi; gli uni e gli altri devono essere muniti di copertura incernierata e a tenuta; le pattumiere, della capacità media di 50 litri, devono essere in ragione di almeno una ogni 20 persone. È consentita, in alternativa, l'organizzazione di un sistema di raccolta accentrato avente uguale capacità totale di assorbimento e utilizzante contenitori di analoghe caratteristiche igieniche. Il gestore deve provvedere alla raccolta dei contenitori per i rifiuti solidi all'interno del campeggio.

Qualora non sia possibile provvedere all'allontanamento dei rifiuti solidi per mezzo dei servizi di nettezza urbana del comune più vicino, deve essere cura del gestore provvedervi. Non è ammesso l'accumulo del materiale da allontanare per più di 24 ore; per tale periodo si prescrive la tenuta in sacchetti impermeabili chiudibili ermeticamente.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 11

11) DISPOSITIVI E MEZZI ANTINCENDIO

I complessi devono essere dotati di idonei dispositivi e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni dei vigili del fuoco.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 12

12) ILLUMINAZIONE

L'illuminazione notturna è prescritta per le strade di viabilità interna principale e per i servizi. Tale illuminazione deve essere possibilmente concentrata in basso. A tale scopo per le ore di riposo notturno è idoneo l'uso di lampioncini a fascio concentrato posti ad un'altezza massima di m. 1. Tali impianti devono rispettare le norme ENPI - CEI.

Ove tecnicamente possibile è necessario che l'impianto elettrico sia del tipo interrato; nel caso di impianto aereo i collegamenti devono essere realizzati, con cavi isolati, su apposita palificazione.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 13

13) TELEFONO

Tutti gli impianti con ricettività pari o superiore a 200 persone devono essere muniti di telefono, anche se non a disposizione degli ospiti. La cabina telefonica ad uso pubblico diviene obbligatoria per complessi di ricettività superiore a 400 persone.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 14

14) PRONTO SOCCORSO

Il complesso deve essere dotato di una cassetta di pronto soccorso contenente i medicamenti e i materiali indicati dall'autorità sanitaria locale.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 15

15) IMPIANTI DISTRIBUZIONE ELETTRICA E GAS

Gli impianti di distribuzione di elettricità alle piazzole devono essere costruiti secondo le normative ENPI - CEE, onde garantire la sicurezza del servizio; devono inoltre essere collocati in posizione tale da evitare che l'allacciamento comporti l'attraversamento di strade.

Gli impianti centralizzati di distribuzione di gas devono essere realizzati nel rispetto delle norme CIG.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 16

16) PREINGRESSI AI MEZZI MOBILI DI PERNOTTAMENTO E SOGGIORNO

Sono considerati preingressi le strutture rigide, in legno, plastica, laminato metallico o altro materiale, annessi ai mezzi mobili di pernottamento e di soggiorno, che hanno come scopo precipuo quello di evitare la dispersione di calore in occasione dell'accesso ai predetti mezzi. Essi devono essere facilmente scomponibili in elementi di dimensioni tali da risultare agevolmente trasportabili dalla vettura di traino o all'interno dei mezzi mobili.

Tali vani non possono avere un'altezza superiore di più di cm. 20 a quella del mezzo cui sono annessi e la loro superficie non può eccedere i mq 5 per ciascun mezzo.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 17

17) PIAZZOLE

Intendesi per posto equipaggio o piazzola, la superficie a disposizione esclusiva di ciascun equipaggio per la sosta.

Intendesi per equipaggio tipo, valutato per convenzione in 4 persone, l'insieme precostituito di persone che pernottano nel campeggio usufruendo di un unico posto per equipaggio.

Ove la piazzola sia occupata da un equipaggio inferiore a 4 persone, può prevedersi l'insediamento di altro equipaggio di consistenza non superiore a 2 persone, fatto salvo il consenso del primo arrivato. Le piazzole, secondo le dimensioni previste dalle relative classificazioni, devono essere delimitate e numerate con apposito contrassegno ben visibile, secondo la numerazione riportata sulla planimetria generale posta all'ingresso.

Le piazzole non devono avere recinzioni (staccionate, siepi, ecc...), ma unicamente un evidenziamento dei confini a mezzo di segnali sul terreno, picchetti, aiole coltivate, o simili.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 18

18) UNITÀ ABITATIVE

Quando le piazzole siano dotate di installazioni ricettive fisse unifamiliari assumono la denominazione di unità abitative( UA).

Nelle unità abitative la superficie coperta non può essere inferiore a mq 3 per persona e non può superare:

mq 30 nei villaggi e parchi di campeggio a 1 stella mq 35 nei villaggi e parchi di campeggio a 2 stelle mq 40 nei villaggi e parchi di campeggio a 3 stelle mq 45 nei villaggi e parchi di campeggio a 4 stelle Tali parametri non si applicano nel caso di tende.

Anche nel caso delle unità abitative l'equipaggio tipo viene convenzionalmente valutato in 4 persone.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 19

19) CAPACITÀ RICETTIVA DEL COMPLESSO

La capacità ricettiva massima del complesso si ottiene moltiplicando il numero delle piazzole e delle unità abitative per il numero dei componenti dell'equipaggio tipo, come sopra definito.

Nel caso che tale calcolo evidenzi l'insufficienza di uno o più dei rapporti impianti - utenti, la capacità ricettiva massima viene conseguentemente ridotta.

ALLEGATO 2

QUADRO DI CLASSIFICAZIONE DEI COMPLESSI RICETTIVI ALL'APERTO

ATTO ALLEGATO

Nel presente quadro è indicato il punteggio complessivo minimo previsto per le singole categorie di classificazione.

Per l'assegnazione ad una determinata categoria il complesso ricettivo deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore a quello indicato nel quadro, al cui totale abbiano concorso tutte le caratteristiche obbligatorie per quella categoria. TABELLA RISTRUTTURATA

Per l'inquadramento nelle categorie sottoelencate sono richiesti i punteggi minimi indicati: //

**** (4 stelle): campeggi punti 107; villaggi turistici punti 120; //

*** (3 stelle): campeggi punti 75; villaggi turistici punti 80; //

** (2 stelle): campeggi punti 50; villaggi turistici punti 52; //

* (1 stella): campeggi punti 40, villaggi turistici punti 40.

Per la valutazione delle singole caratteristiche e per la individuazione di quelle obbligatorie si fa riferimento alle allegate Tabelle A e B.

TABELLA A

CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE E FACOLTATIVE DEI PARCHI DI CAMPEGGIO CON RELATIVI PUNTEGGI SISTEMAZIONE DELL'AREA, STRUTTURE E INFRASTRUTTURE ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 1

1.01 Viabilità veicolare interna (a) (vedi articolo 31): obbligatoria per le categorie con 1, 2, 3 e 4 stelle. 1.011 con fondo naturale punti 1; //

1.012 con spargimento di pietrisco o ghiaia punti 2; //

1.013 con cassonetto di materiale arido o con rifiniture di asfalto punti 3.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 2

1.02 Viabilità pedonale

1.021 passaggi pedonali ogni 4 piazzole (o alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro)

punti 1: obbligatoria per le categorie con 1 e 2 stelle; // 1.022 passaggi pedonali ogni 2 piazzole

punti 2: obbligatoria per le categorie con 3 e 4 stelle; // 1.023 passaggi pedonali ogni piazzola

punti 3.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 3

1.03 Parcheggio auto (a) (vedi articolo 31)

1.031 aree di sosta in corrispondenza degli accessi, con un numero di posti auto pari ad almeno il 5 percento del numero delle piazzole punti 3: obbligatoria per le categorie con 1, 2, 3 e 4 stelle; // 1.032 una o più aree di parcheggio, a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno, con un numero complessivo di posti auto non inferiore a quello delle piazzole

punti 3; //

1.033 come 1.032, con posti auto coperti

punti 4.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 4

1.04 Aree libere per uso comune

1.041 di superficie complessiva non inferiore al 5 percento dell'intera superficie del campeggio

punti 1: obbligatoria per la categoria con 1 stella; //

1.042 di superficie complessiva non inferiore al 10 percento dell'intera superficie del campeggio

punti 1: obbligatoria per le categorie con 2 e 3 stelle; // 1.043 di superficie complessiva non inferiore al 15 percento dell'intera superficie del campeggio

punti 4: obbligatoria per le categorie con 1, 2, 3 e 4 stelle; // 1.044 di superficie complessiva superiore al 20 percento dell'intera superficie del campeggio

punti 8.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 5

1.05 Aree sistemate a giardino

1.051 di superficie complessiva non inferiore al 10 percento dell'area di cui alla voce 1.04

punti 2; //

1.052 di superficie complessiva non inferiore al 15 percento dell'area di cui alla voce 1.04

punti 3; //

1.053 di superficie complessiva superiore al 20 percento dell'area di cui alla voce 1.04

punti 5.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 6

1.06 Aree alberate

1.061 di superficie complessiva non inferiore al 10 percento dell'intera superficie del campeggio

punti 2; //

1.062 di superficie complessiva non inferiore al 20 percento dell'intera superficie del campeggio

punti 3; //

1.063 di superficie complessiva non inferiore al 30 percento dell'intera superficie del campeggio

punti 4; //

1.064 di superficie complessiva superiore al 40 percento dell'intera superficie del campeggio

punti 5.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 7

1.07 Superficie delle piazzole (b) (vedi art 32)

1.071 non inferiore a mq 50

punti 1: obbligatoria per le categorie con 1 stella; //

1.072 non inferiore a mq 60

punti 3: obbligatoria per le categorie con 2 stelle; //

1.073 non inferiore a mq 70

punti 5: obbligatoria per le categorie con 3 stelle; //

1.074 non inferiore a mq 80

punti 7: obbligatoria per le categorie con 4 stelle.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 8

1.08 Individuazione delle piazzole

1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola

punti 1: obbligatoria per le categorie con 1, 2, 3 e 4 stelle; // 1.082 confini della piazzola evidenziati con segnali sul terreno o con picchetti

punti 1: obbligatoria per le categorie con 1, 2 e 3 stelle; // 1.083 come 1.082 con aiuole coltivate

punti 3: obbligatoria per le categorie con 4 stelle.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 9

1.09 Sistemazione delle piazzole

1.091 a prova di acqua e di polvere

punti 1: obbligatoria per le categorie con 1, 2, 3 e 4 stelle; // 1.092 come 1.091 prevalentemente a prato

punti 3; //

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 10

1.10 Impianto elettrico

punti 1: obbligatoria per le categorie con 1, 2, 3 e 4 stelle; // ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 11

1.11 Impianto di illuminazione

punti 1: obbligatoria per le categorie con 1, 2, 3 e 4 stelle; // ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 12

1.12 Impianto idrico

punti 1: obbligatoria per le categorie con 1, 2, 3 e 4 stelle; // ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 13

1.13 Impianto di rete fognaria

punti 1: obbligatoria per le categorie con 1, 2, 3 e 4 stelle; // ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 14

1.14 Impianto prevenzione incendi

punti 1: obbligatoria per le categorie con 1, 2, 3 e 4 stelle. ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 15

1.15 Impianto telefonico (c) (vedi articolo 33)

1.151 con una linea telefonica esterna

punti 1: obbligatoria per le categorie con 1, 2, 3 e 4 stelle; // 1.152 con una linea esterna e cabina a uso pubblico

punti 3: obbligatoria per le categorie con 1, 2, 3 e 4 stelle; // 1.153 per ogni ulteriore linea (entro un massimo di 10 linee) punti 1.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 16

1.16 Impianto raccolta rifiuti solidi

punti 1: obbligatoria per le categorie con 1, 2, 3 e 4 stelle.

2 - SERVIZI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI COMPLEMENTARI

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 17

2.01 Servizio ricevimenti e accettazione

punti 1: obbligatoria per le categorie con 1, 2, 3 e 4 stelle; // ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 18

2.02 Pulizia ordinaria delle aree comuni

2.021 una volta al giorno

punti 1: obbligatoria per le categorie con 1 e 2 stelle; // 2.022 due volte al giorno

punti 2: obbligatoria per le categorie con 3 e 4 stelle.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 19

2.03 Pulizia delle installazioni igienico sanitarie

2.031 due volte al giorno

punti 1: obbligatoria per le categorie con 1, 2 e 3 stelle; // 2.032 con addetto diurno permanente

punti 4: obbligatoria per le categorie con 4 stelle.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 20

2.04 Raccolta e smaltimento rifiuti e pulizia appositi recipienti 2.041 una volta al giorno

punti 1: obbligatoria per le categorie con 1, 2, 3 e 4 stelle; // 2.042 due volte al giorno

punti 4.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 21

2.05 Pronto soccorso

punti 1: obbligatoria per le categorie con 1, 2, 3 e 4 stelle. ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 22

2.06 Installazione igienico sanitarie di uso comune (d) (e) (vedi artt 34 e 35).

2.061 1 wc ogni 20 ospiti (f) (vedi articolo 36)

punti 1: obbligatoria per le categorie con 1 e 2 stelle; // 2.062 1 wc ogni 15 ospiti (f) (vedi articolo 36)

punti 4: obbligatoria per le categorie con 3 e 4 stelle; // 2.063 1 rubinetto con flessibile nel 50 percento dei wc

punti 3; //

2.064 1 rubinetto con flessibile nel 100 percento del wc

punti 5; //

2.065 1 doccia chiusa ogni 50 ospiti

punti 1: obbligatoria per le categorie con 1 stella; //

2.066 1 doccia chiusa ogni 40 ospiti

punti 3: obbligatoria per le categorie con 2 stelle; //

2.067 1 doccia chiusa ogni 20 ospiti

punti 5: obbligatoria per le categorie con 3 stelle; //

2.068 1 doccia chiusa ogni 15 ospiti

punti 7: obbligatoria per le categorie con 4 stelle; //

2.069 1 doccia aperta ogni 100 ospiti

punti 2; //

2.0610 1 doccia aperta ogni 80 ospiti

punti 3; //

2.0611 1 doccia aperta ogni 60 ospiti

punti 4; //

2.0612 1 doccia aperta ogni 40 ospiti

punti 5; //

2.0613 1 lavabo ogni 20 ospiti

punti 1: obbligatoria per le categorie con 1 e 2 stelle; // 2.0614 1 lavabo ogni 20 ospiti, dotato di pannello divisorio punti 2; //

2.0615 1 lavabo ogni 15 ospiti

punti 3: obbligatoria per le categorie con 3 e 4 stelle; // 2.0616 1 lavabo ogni 15 ospiti, dotato di pannello divisorio punti 4; //

2.0617 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte ogni 5 lavabi normali, messo in opera a non oltre 50 cm. dal suolo

punti 1: obbligatoria per le categorie con 4 stelle; // 2.0618 1 lavapiedi ogni 70 ospiti

punti 1; //

2.0619 1 lavapiedi ogni 60 ospiti

punti 2; //

2.0620 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 50 ospiti punti 1: obbligatoria per le categorie con 1 stella; // 2.0621 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 40 ospiti punti 3: obbligatoria per le categorie con 2 e 3 stelle; // 2.0622 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 30 ospiti punti 6: obbligatoria per le categorie con 4 stelle; // 2.0623 1 lavatoio per panni ogni 80 ospiti

punti 1: obbligatoria per le categorie con 1 e 2 stelle; // 2.0624 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti

punti 3: obbligatoria per le categorie con 3 stelle; // 2.0625 1 lavatoio per panni ogni 40 ospiti, con annesso vano

stenditoio punti 5: obbligatoria per le categorie con 4 stelle; // 2.0621 1 vuotatoio per wc chimici ogni 150 ospiti o frazione punti 1: obbligatoria per le categorie con 1, 2, 3 e 4 stelle. ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 23

2.07 Erogazione acqua potabile

2.071 da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle (in ragione di almeno una ogni 40 piazzole limitatamente ai complessi a apertura estiva)

punti 1: obbligatoria per le categorie con 1, 2, 3 e 4 stelle. ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 24

2.08 Erogazione acqua calda (g) (vedi articolo 37)

2.081 nel 30 percento dei lavabi, lavelli per stoviglie e lavatoi per panni e nel 100 percento delle docce chiuse

punti 3: obbligatoria per le categorie con 1 stella; //

2.082 nel 50 percento dei lavabi, lavelli per stoviglie e lavatoi per panni e nel 100 percento delle docce chiuse

punti 5: obbligatoria per le categorie con 2 stelle; //

2.083 nel 75 percento dei lavabi, lavelli per stoviglie e lavatoi per panni e nel 100 percento delle docce chiuse

punti 7: obbligatoria per le categorie con 3 stelle; //

2.084 nella totalità dei lavabi, lavelli per stoviglie, lavatoi per panni e docce chiuse

punti 9: obbligatoria per le categorie con 4 stelle.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 25

2.09 Dotazione delle piazzole

2.091 presa di corrente

punti 1: obbligatoria per le categorie con 3 e 4 stelle; // 2.092 allaccio alla rete fognaria in almeno il 10 percento delle piazzole, punti 1: //

2.093 allaccio alla rete fognaria in almeno il 20 percento delle piazzole punti 2; //

2.094 allaccio alla rete fognaria in tutte le piazzole

punti 5; //

2.095 allaccio alla rete idrica in almeno il 10 percento delle piazzole punti 1; //

2.096 allaccio alla rete idrica in almeno il 50 percento delle piazzole punti 4; //

2.097 allaccio alla rete idrica in tutte le piazzole

punti 8.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 26

2.10 Attrezzature di ristoro

2.101 bar (h) (vedi articolo 38)

punti 1: obbligatoria per le categorie con 2 e 3 stelle; // 2.102 bar in locale appositamente arredato, con tavolini e sedie punti 3: obbligatoria per le categorie con 4 stelle; //

2.103 tavola calda o ristorante self - service

punti 2: obbligatoria per le categorie con 3 e 4 stelle; // 2.104 ristorante con un numero di coperti non inferiore al 20 percento della ricettività autorizzata

punti 4; //

2.105 spaccio (h) (vedi articolo 38)

punti 1: obbligatoria per le categorie con 1, 2, 3 e 4 stelle.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 27

2.11 Attrezzature sportive (piscina, tennis, bocce, pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista pattinaggio, ecc.)

2.111 almeno 1 attrezzatura

punti 1: obbligatoria per le categorie con 3 stelle; //

2.112 almeno 2 attrezzature

punti 3: obbligatoria per le categorie con 4 stelle; //

2.113 per ogni attrezzatura in più

punti 2.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 28

2.12 Attrezzature ricreative e servizi vari (parco giochi bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio articoli sportivi, ecc.)

2.121 una attrezzatura o servizio

punti 1: obbligatoria per le categorie con 2 stelle; //

2.122 due attrezzature o servizi

punti 3: obbligatoria per le categorie con 3 stelle; //

2.123 tre attrezzature o servizi

punti 5: obbligatoria per le categorie con 4 stelle; //

2.124 per ogni attrezzatura o servizio in più

punti 2.

3 - UBICAZIONE E CARATTERISTICHE AMBIENTALI

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 29

3.01 Collocazione nella località

3.011 panoramicità ottima

punti 2; //

3.012 panoramicità buona

punti 1; //

3.013 silenziosità ottima

punti 2; //

3.014 silenziosità buona

punti 1; //

3.015 distante non più di 500 metri da elementi che costituiscono motivo specifico di richiamo per la zona (impianti di risalita, termali, idropinici

punti 2; //

3.016 come punto 3.015 con distanza superiore ai 500 metri ed inferiore ai 2 Km.

punti 1.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 30

3.02 Accesso

3.021 con oltre un Km. di strada non asfaltata

punti 1; //

3.022 con non più di un Km. di strada non asfaltata

punti 2; //

3.023 con strada asfaltata sino all'ingresso

punti 3.

NOTE

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 31

a) Per i campeggi con solo accesso pedonale gli

obblighi di cui alle voci 1.01 - 1.03 non sussistono. In tal caso, ai fini della classificazione,

vengono attribuiti forfettariamente 4 punti.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 32

b) Le superfici delle piazzole indicate ai punti 1.071 - 1.072 - 1.073 - 1.074 possono essere diminuite di mq 10 quando nelle piazzole stesse sia proibita la sosta delle autovetture e dei veicoli di traino. In tal caso, in aggiunta alle aree di sosta di cui al punto 1.031, il complesso deve essere dotato di appositi parcheggi interni per un numero di posti d'auto( m. 5, 00x2, 50 cadauno) pari a quello delle piazzole.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 33

c) L'obbligo di cui alla voce 1.151 va riferito ai complessi con ricettività compresa tra le 200

e le 400 persone.

L'obbligo di cui alla voce 1.152 va riferito ai complessi con ricettività superiore alle 400

persone.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 34

d) Qualora una parte delle piazzole sia servita da installazione igienico - sanitarie riservate, l'obbligo di allestire nel complesso corrispondenti installazioni di uso comune permane secondo

quanto indicato alla voce 2.06 e va rapportato al numero di persone ospitabili nelle piazzole non dotate di installazioni riservate. Qualora

tutte le piazzole risultassero dotate di installazioni igienico - sanitarie riservate l'obbligo di cui sopra permane nella proporzione di 1 installazione ogni 100 persone ospitate.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 35

e) Per i campeggi situati ad altitudini superiori ai 1.000 m. slm il rapporto numerico degli ospiti con docce, gabinetti, lavapiedi, lavelli per stoviglie, lavatoi per panni può essere aumentato del 50 percento.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 36

f) I gabinetti per uomini possono essere ridotti di 1/ 3, sostituendo ogni gabinetto con 2 orinatoi. ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 37

g) Gli obblighi di cui alla voce 2.08 (erogazione acqua calda) vanno riferiti distintamente sia alle installazioni di uso comune che a quelle

riservate alle singole piazzole, qualora esistano. ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 38

h) L'obbligo non sussiste se esistono punti di vendita nel raggio di 1 Km. In questo caso il punteggio (uno) è attribuito in via forfettaria.

TABELLA B

CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE E FACOLTATIVE DEI VILLAGGI TURISTICI, CON RELATIVI PUNTEGGI. SISTEMAZIONE DELL'AREA, STRUTTURE E INFRASTRUTTURE. ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 1

1.01 Viabilità veicolare interna (a) (vedi articolo 32) obbligatoria per le categorie con 1, 2, 3 e 4 stelle. 1.011 con fondo naturale

punti 1; //

1.012 con spargimento di pietrisco o ghiaia

punti 2; //

1.013 con cassonetto di materiale arido o con rifiniture di asfalto

punti 3.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 2

1.02 Viabilità pedonale

1.021 passaggi pedonali ogni 2 piazzole (o alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro)

punti 1: obbligatoria per le categorie con 1 e 2 stelle; // 1.022 passaggi pedonali ogni piazzola

punti 2: obbligatoria per le categorie con 3 e 4 stelle.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 3

1.03 Parcheggio auto (a) (vedi articolo 32)

1.031 area di sosta in corrispondenza degli accessi, con un numero di posti auto pari ad almeno il 5 percento del numero delle piazzole punti 3: obbligatoria per le categorie con 1, 2, 3 e 4 stelle; // 1.032 una o più aree di parcheggio, a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno, con un numero complessivo

di posti auto non inferiore a quello delle piazzole

punti 3; //

1.033 come 1.032, con posti auto coperti

punti 4.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 4

1.04 Aree libere per uso comune

1.041 di superficie complessiva non inferiore al 5 percento dell'intera superficie del villaggio

punti 1: obbligatoria per le categorie con 1 stella; //

1.042 di superficie complessiva non inferiore al 10 percento dell'intera superficie del villaggio

punti 1: obbligatoria per le categorie con 2 e 3 stelle; // 1.043 di superficie complessiva non inferiore al 15 percento dell'intera superficie del villaggio

punti 4: obbligatoria per le categorie con 4 stelle; //

1.044 di superficie complessiva superiore al 20 percento dell'intera superficie del villaggio

punti 8.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 5

1.05 Aree sistemate a giardino

1.051 di superficie complessiva non inferiore al 10 percento dell'area di cui alla voce 1.04

punti 2; //

1.052 di superficie complessiva non inferiore al 15 percento dell'area di cui alla voce 1.04

punti 3; //

1.053 di superficie complessiva superiore al 20 percento dell'area di cui alla voce 1.04

punti 5.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 6

1.06 Aree alberate

1.061 di superficie complessiva non inferiore al 10 percento dell'intera superficie del villaggio

punti 2; //

1.062 di superficie complessiva non inferiore al 20 percento dell'intera superficie del villaggio

punti 3; //

1.063 di superficie complessiva non inferiore al 30 percento dell'intera superficie del villaggio

punti 4; //

1.064 di superficie complessiva superiore al 40 percento dell'intera superficie del villaggio

punti 5.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 7

1.07 Superficie delle piazzole (b) (vedi articolo 33)

1.071 non inferiore a mq 50

punti 1: obbligatoria per le categorie con 1 stella; //

1.072 non inferiore a mq 60

punti 3: obbligatoria per le categorie con 2 stelle; //

1.073 non inferiore a mq 70

punti 5: obbligatoria per le categorie con 3 stelle; //

1.074 non inferiore a mq 80

punti 7: obbligatoria per le categorie con 4 stelle.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 8

1.08 Individuazione delle piazzole

1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola

punti 1: obbligatoria per le categorie con 1, 2, 3 e 4 stelle; // 1.082 confini della piazzola evidenziati con segnali sul terreno o picchetti

punti 1: obbligatoria per le categorie con 1, 2 e 3 stelle; // 1.083 come 1.082 con aiuole coltivate

punti 3: obbligatoria per le categorie con 4 stelle.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 9

1.09 Sistemazione delle piazzole

1.091 a prova di acque e di polvere

punti 1: obbligatoria per le categorie con 1, 2, 3 e 4 stelle; // 1.092 come 1.091 prevalentemente a prato

punti 3.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 10

1.10 Impianto elettrico

punti 1: obbligatoria per le categorie con 1, 2, 3 e 4 stelle. ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 11

1.11 Impianto di illuminazione

punti 1: obbligatoria per le categorie con 1, 2, 3 e 4 stelle. ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 12

1.12 Impianto idrico

punti 1: obbligatoria per le categorie con 1, 2, 3 e 4 stelle. ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 13

1.13 Impianto di rete fognaria

punti 1: obbligatoria per le categorie con 1, 2, 3 e 4 stelle. ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 14

1.14 Impianto prevenzione incendi

punti 1: obbligatoria per le categorie con 1, 2, 3 e 4 stelle. ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 15

1.15 Impianto telefonico (c) (vedi articolo 34)

1.151 con una linea telefonica esterna

punti 1: obbligatoria per le categorie con 1 stella; // 1.152 con una linea esterna e cabina ad uso pubblico

punti 3: obbligatoria per le categorie con 2, 3 e 4 stelle; // 1.153 per ogni ulteriore linea (entro un massimo di 10 linee) punti 1.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 16

1.16 Impianto raccolta rifiuti solidi

punti 1: obbligatoria per le categorie con 1, 2, 3 e 4 stelle.

2 - SERVIZI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI COMPLEMENTARI

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 17

2.01 Servizio ricevimento - accettazione assicurato

2.011 ore 14 su 24

punti 1: obbligatoria per le categorie con 1 e 2 stelle; // 2.012 ore 18 su 24

punti 2: obbligatoria per le categorie con 3 e 4 stelle; // 2.013 ore 24 su 24

punti 3.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 18

2.02 Pulizia ordinaria delle aree comuni

2.021 una volta al giorno

punti 1: obbligatoria per le categorie con 1 e 2 stelle; // 2.022 due volte al giorno

punti 2: obbligatoria per le categorie con 3 e 4 stelle.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 19

2.03 Pulizia delle installazioni igienico sanitarie

2.031 due volte al giorno

punti 1: obbligatoria per le categorie con 1, 2 e 3 stelle; // 2.032 con addetto diurno permanente

punti 4: obbligatoria per le categorie con 4 stelle.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 20

2.04 Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti

2.041 una volta al giorno

punti 1: obbligatoria per le categorie con 1, 2, 3 e 4 stelle; // 2.042 due volte al giorno

punti 4.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 21

2.05 Pronto soccorso

punti 1: obbligatoria per le categorie con 1, 2, 3 e 4 stelle. ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 22

2.06 Installazioni igienico - sanitarie (d) (e) (vedi artt 35 e 36) 2.061 1 wc ogni 20 ospiti (f) (vedi articolo 37)

punti 1: obbligatoria per le categorie con 1 e 2 stelle; // 2.062 1 wc ogni 15 ospiti (f) (vedi articolo 37)

punti 4: obbligatoria per le categorie con 3 e 4 stelle; // 2.063 1 rubinetto con flessibile nel 50 percento dei wc

punti 3; //

2.064 1 rubinetto con flessibile nel 100 percento del wc

punti 5; //

2.065 1 doccia chiusa ogni 50 ospiti

punti 1: obbligatoria per le categorie con 1 stella; // 2.066 1 doccia chiusa ogni 40 ospiti

punti 3: obbligatoria per le categorie con 2 stelle; // 2.067 1 doccia chiusa ogni 20 ospiti

punti 5: obbligatoria per le categorie con 3 stelle; // 2.068 1 doccia chiusa ogni 15 ospiti

punti 7: obbligatoria per le categorie con 4 stelle; // 2.069 1 doccia aperta ogni 100 ospiti

punti 2; //

2.0610 1 doccia aperta ogni 80 ospiti

punti 3; //

2.0611 1 doccia aperta ogni 60 ospiti

punti 4; //

2.0612 1 doccia aperta ogni 40 ospiti

punti 5; //

2.0613 1 lavabo ogni 20 ospiti

punti 1: obbligatoria per le categorie con 1 e 2 stelle; // 2.0614 1 lavabo ogni 20 ospiti, dotato di pannello divisorio punti 2; //

2.0615 1 lavabo ogni 15 ospiti

punti 3: obbligatoria per le categorie con 3 stelle; // 2.0616 1 lavabo ogni 15 ospiti, dotato di pannello divisorio punti 4: obbligatoria per le categorie con 4 stelle; // 2.0617 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte ogni 5 lavabi normali, messo in opera a non oltre 50 c. dal suolo

punti 1: obbligatoria per le categorie con 4 stelle; // 2.0618 1 lavapiedi ogni 70 ospiti

punti 1; //

2.0619 1 lavapiedi ogni 60 ospiti

punti 2; //

2.0620 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 50 ospiti punti 1: obbligatoria per le categorie con 1 stella; // 2.0621 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 40 ospiti punti 3: obbligatoria per le categorie con 2 e 3 stelle; // 2.0622 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 30 ospiti punti 6: obbligatoria per le categorie con 4 stelle; // 2.0623 1 lavatoio per panni ogni 80 ospiti

punti 1: obbligatoria per le categorie con 1 e 2 stelle; // 2.0624 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti

punti 3: obbligatoria per le categorie con 3 stelle; // 2.0625 1 lavatoio per panni ogni 40 ospiti, con annesso vano

stenditoio punti 5: obbligatoria per le categorie con 4 stelle; // 2.0626 1 vuotatoio per wc chimici ogni 150 ospiti o frazione punti 1: obbligatoria per le categorie con 1, 2, 3 e 4 stelle. ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 23

2.07 Erogazione acqua potabile

2.071 da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle (in ragione di almeno una ogni 40 piazzole limitatamente ai complessi ad apertura estiva)

punti 1: obbligatoria per le categorie con 1, 2, 3 e 4 stelle. ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 24

2.08 Erogazione acqua calda (g) (vedi articolo 38)

2.081 nel 30 percento dei lavabi, lavelli per stoviglie e lavatoi per panni e nel 100 percento delle docce chiuse

punti 3: obbligatoria per le categorie con 1 stella; //

2.082 nel 50 percento dei lavabi, lavelli per stoviglie e lavatoi per panni e nel 100 percento delle docce chiuse

punti 5: obbligatoria per le categorie con 2 stelle; //

2.083 nel 75 percento dei lavabi, lavelli per stoviglie e lavatoi per panni e nel 100 percento delle docce chiuse

punti 7: obbligatoria per le categorie con 3 stelle; //

2.084 nella totalità dei lavabi, lavelli per stoviglie, lavatoi per panni e docce chiuse

punti 9: obbligatoria per le categorie con 4 stelle.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 25

2.09 Dotazione delle unità abitative( UA)

2.091 attrezzature per il soggiorno di un numero di ospiti variabile da 4 a 8, comprese quelle per la preparazione e la consumazione dei pasti

punti 1: obbligatoria per le categorie con 1, 2, 3 e 4 stelle; // 2.092 attrezzature per il soggiorno all'aperto composta da 2 sedie a sdraio, 2 sedie, 1 tavolo, 1 ombrellone

punti 3: obbligatoria per le categorie con 4 stelle; //

2.093 presa di corrente

punti 1: obbligatoria per le categorie con 1, 2, 3 e 4 stelle; // 2.094 riscaldamento nel 30 percento delle UA

punti 2; //

2.095 riscaldamento nel 60 percento delle UA

punti 4; //

2.096 riscaldamento nel 100 percento delle UA (h) (vedi articolo 39)

punti 7: obbligatoria per le categorie con 1, 2, 3 e 4 stelle. ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 26

2.10 Installazioni igienico - sanitarie nelle UA, con

erogazione di acqua calda e debitamente allacciate agli impianti idrico e fognario.

Allacciamento idrico e fognario delle piazzole non dotate di installazioni fisse unifamiliari

2.101 Installazione di lavabo e wc in almeno il 10 percento dell

UA e allacciamento alla rete fognaria e idrica di almeno il 10 percento delle piazzole non servite da installazioni fisse unifamiliari

punti 1; //

2.102 come 2.101 in almeno il 20 percento delle UA e 20 per cento delle piazzole

punti 3; //

2.103 installazione di lavabo, wc, doccia e bidet in almeno il 30 percento delle UA e allacciamento alla rete idrica e fognaria di almeno il 30 percento delle piazzole non servite da installazioni fisse unifamiliari

punti 5; //

2.104 come 2.103 in almeno il 50 percento delle UA e 50 per cento delle piazzole

punti 7: obbligatoria per le categorie con 4 stelle; // 2.105 come 2.103 in almeno il 75 percento delle UA e 75 per cento delle piazzole

punti 9; //

2.106 come 2.103 in tutte le UA e tutte le piazzole

punti 11.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 27

2.11 Attrezzature da ristoro

2.111 bar (i) (vedi articolo 40)

punti 1: obbligatoria per le categorie con 2 e 3 stelle; // 2.112 bar in locale appositamente arredato, con tavolini e sedie punti 3: obbligatoria per le categorie con 4 stelle; //

2.113 tavola calda o ristorante self - service

punti 2: obbligatoria per le categorie con 3 e 4 stelle; // 2.114 ristorante con un numero di coperti non inferiori al 20 percento della ricettività autorizzata

punti 4; //

2.115 spaccio (i) (vedi articolo 40)

punti 1: obbligatoria per le categorie con 1, 2, 3 e 4 stelle. ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 28

2.12 Attrezzature sportive (piscina, tennis, bocce, pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista pattinaggio, ecc.)

2.121 1 attrezzatura

punti 1: obbligatoria per le categorie con 3 stelle; //

2.122 2 attrezzature

punti 3: obbligatoria per le categorie con 4 stelle; //

2.123 per ogni attrezzatura in più

punti 2.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 29

2.13 Attrezzature ricreative e servizi vari (parco giochi bambini,

locale di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio articoli sportivi, ecc.)

2.131 una attrezzatura o servizio

punti 1: obbligatoria per le categorie con 2 stelle; // 2.132 due attrezzature o servizi

punti 3: obbligatoria per le categorie con 3 stelle; // 2.133 tre attrezzature o servizi

punti 5: obbligatoria per le categorie con 4 stelle; // 2.134 per ogni attrezzatura o servizio in più

punti 2.

3 - UBICAZIONE E CARATTERISTICHE AMBIENTALI

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 30

3.01 Collocazione nella località

3.011 panoramicità ottima

punti 2; //

3.012 panoramicità buona

punti 1; //

3.013 silenziosità ottima

punti 2; //

3.014 silenziosità buona

punti 1; //

3.015 distante non più di 500 metri da elementi che costituiscono motivo specifico di richiamo per la zona (impianti di risalita, termali, idropinici)

punti 2; //

3.016 come punto 3.015 con distanza superiore ai 500 metri ed inferiore ai 2 Km.

punti 1.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 31

3.02 Accesso

3.021 con oltre un Km. di strada non asfaltata

punti 1; //

3.022 con non più di un Km. di strada non asfaltata

punti 2; //

3.023 con strada asfaltata sino all'ingresso

punti 3.

NOTE

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 32

a) Per i villaggi con solo accesso pedonale gli obblighi

di cui alle voci 1.01 - 1.03 non sussistono.

In tale caso, ai fine della classificazione, vengono forfettariamente attribuiti 4 punti.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 33

b) Le superfici delle piazzole indicate ai punti 1.071 - 1.072 - 1.073 - 1.074 possono essere diminuite di 10 mq. quando nelle piazzole stesse sia proibita la sosta delle autovetture e dei veicoli di traino. In tal caso, in aggiunta alle aree di sosta di cui al punto 1.031, il complesso deve essere dotato di appositi parcheggi interni per un numero di posti d'auto (metri 5, 00x2, 50 cadauno) pari a quello delle piazzole.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 34

c) L'obbligo di cui alla voce 1.151 va riferito ai complessi con ricettività compresa tra le 200

e le 400 persone. L'obbligo di cui alla voce 1.152 va riferito ai complessi con ricettività superiore alle 400 persone.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 35

d) Qualora una parte delle piazzole e delle unità abitative sia servita da installazioni igienico sanitarie riservate, l'obbligo di allestire nel complesso corrispondenti installazioni di uso comune permane secondo quanto indicato alla

voce 2.06 e va rapportato al numero di persone ospitabili nelle piazzole e unità abitative

non dotate di installazioni igienico - sanitarie riservate. Per le installazioni igienico - sanitarie di cui tutte

le piazzole risultassero dotate, l'obbligo di

cui sopra permane nella proporzione di una

installazione ogni 100 persone ospitabili. ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 36

e) Per i villaggi situati a un'altitudine superiore ai 1.000 m. slm il rapporto numerico degli ospiti

con docce, gabinetti, lavapiedi, lavelli per stoviglie, lavatoi per panni può essere aumentato del 50 percento.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 37

f) I gabinetti per uomini possono essere ridotti

da 1/ 3, sostituendo ogni gabinetto con 2 orinatoi. ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 38

g) L'obbligo di cui alla voce 2.08 (erogazione di acqua calda) va riferito distintamente sia alle installazioni di uso comune che a quelle riservate alle singole piazzole e unità abitative, qualora esistano.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 39

h) L'obbligo di cui alla voce 2.096 è riferito solo

ai complessi in cui le installazioni fisse unifamiliari siano destinate ad apertura invernale.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 40

i) L'obbligo non sussiste se esistono punti di vendita nel raggio di Km. 1. In questo caso il punteggio (uno) è attribuito in via forfettaria.

Consiglio Regionale della Valle d'Aosta ® 2003