Legge regionale 16 giugno 1978, n. 34 - Testo storico

Legge regionale n. 34 del 16 06 1978

Bollettino ufficiale 1 8 1978 n. 7

Modificazione della legge regionale 30 luglio 1976, n. 30.

Art. 1

Lo stanziamento annuo di lire 200 milioni di cui al secondo comma dell’articolo 14 della legge regionale 30 luglio 1976, n. 30, è ridotto, per l’anno 1978, di lire 180 milioni.

La disponibilità, per l’anno 1978, di lire 180 milioni, è utilizzata per le finalità di cui all’articolo 22 della precitata legge regionale.

Art. 2

È altresì autorizzata, per l’anno 1978 e per le finalità di cui all’articolo 22 della legge regionale 30 luglio 1976, n. 30, una maggiore spesa di lire 50 milioni.

L’onere derivante dall’applicazione del comma precedente graverà sul capitolo 6750 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1978.

Alla copertura dell’onere di lire 50 milioni si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al capitolo 2175 della parte Spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1978 (punto n. 14 dell’allegato E della legge di bilancio).

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1978, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione

Cap. 2175 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese correnti - Allegato E) L. 50.000.000

Cap. 7350 - Contributi integrativi per opere o miglioramenti edilizi, acquisto di beni e attrezzature per le biblioteche degli Enti locali e dei sistemi bibliotecari (articolo 14 della legge regionale 30 luglio 1976, n. 30) L. 180.000.000

Totale L. 230.000.000

Variazione in aumento

Cap. 6750 - Spese per la gestione, il funzionamento dell'Ufficio centrale per le biblioteche e per le dotazioni e gestione delle piccole biblioteche (artt. 16 e 22 della legge regionale 30 luglio 1976, n. 30) L. 230.000.000

Totale L. 230.000.000

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.