Legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34 - Testo storico

Legge regionale n. 34 del 24 10 1973

Bollettino ufficiale 6 11 1973 n. 11

PROVVIDENZE A FAVORE DI COOPERATIVE AGRICOLE E DI ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI AGRICOLI.

Art. 1

L’Assessorato regionale dell’Agricoltura e delle Foreste è autorizzato a promuovere iniziative destinate a favorire il sorgere di impianti e relative attrezzature (compreso l’acquisto delle aree fabbricabili occorrenti) destinati alla raccolta, trasformazione, lavorazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, nonché alla commercializzazione in comune del bestiame da allevamento e da carne e ad utilizzazioni di legname.

Art. 2

Per l’attuazione delle iniziative di cui all’articolo precedente possono essere concesse le provvidenze previste dalla presente legge alle Cooperative agricole e a loro Consorzi, ad Associazioni di produttori agricoli, nonché alle Consorterie. Tali Organismi devono essere legalmente costituiti e le attività esplicate devono interessare unicamente la produzione agricola, zootecnica o di legname dei propri soci.

Art. 3

L’Assessorato regionale dell’Agricoltura e delle Foreste è autorizzato a promuovere iniziative destinate alla costituzione ed alla conduzione di stalle sociali con le relative attrezzature, nonché di impianti e attrezzature annesse da adibire alla gestione in comune di aziende agricole e di allevamenti bovini, compreso l’acquisto delle aree fabbricabili occorrenti.

Per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge, le predette attività devono essere svolte in forma collettiva da Cooperative agricole, da loro Consorzi o da Consorterie ed Associazioni di produttori e di allevatori.

Le stalle sociali e gli altri impianti devono essere destinati ad uso comune e nell’esclusivo interesse dei soci.

Art. 4

Gli interventi finanziari regionali previsti dalla presente legge sono inclusi nei piani della programmazione economica regionale.

Per l’ammissione alla concessione dei contributi di cui alla presente legge, le Cooperative agricole o i loro Consorzi, le Associazioni di produttori e le altre Organizzazioni devono essere legalmente costituiti in base a Statuto preventivamente approvato dall’Amministrazione Regionale, possedere i requisiti prescritti ed avere adempiuto agli obblighi previsti dalla legislazione dello Stato in materia di Cooperative agricole e di Associazioni fra i produttori agricoli.

La concessione dei contributi è subordinata al preventivo impegno scritto di non distogliere gli impianti e le attrezzature indicate negli articoli 1 e 3 dall’uso cui sono destinati per un periodo di almeno venti anni a partire dalla data del collaudo delle opere, pena la restituzione del contributo.

Nelle zone ove saranno realizzate le opere di cui all’articolo 3 e per le aziende che beneficeranno dei servizi collettivi non saranno applicabili altre provvidenze legislative, nè quelle previste dal provvedimento deliberativo del Consiglio Regionale n. 115 del 15 giugno 1963, limitatamente alla costruzione e sistemazione dei fabbricati rustici (stalle, fienili, concimaie).

Art. 5

È autorizzata la concessione dei contributi in conto capitale nella misura, rispettivamente, del sessanta per cento per le iniziative previste all’articolo 1 e del settanta per cento per le iniziative previste all’articolo 3, nelle spese effettive ritenute ammissibili dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura e delle Foreste per l’acquisto delle aree fabbricabili e nelle spese per la costruzione degli impianti e l’installazione delle attrezzature.

Potrà essere, altresì, autorizzata la concessione di mutui bancari integrativi a tasso agevolato, assistiti dal concorso dello Stato o della Regione nel pagamento degli interessi, à sensi della legge 27 ottobre 1966 n. 910 e delle leggi statali in materia di credito agrario, per un importo pari alla differenza tra le spese effettive di cui al comma precedente e l’ammontare dei contributi.

L’Amministrazione Regionale potrà facilitare il ricorso al credito agrario di cui al comma precedente mediante la concessione di fideiussione bancaria regionale.

Potranno essere concessi acconti sui contributi in base alla presentazione di stati di avanzamento dei lavori, debitamente controllati dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura e delle Foreste.

I contributi per le iniziative indicate nell’articolo 1 possono essere concessi anche per l’ampliamento o l’ammodernamento di precedenti impianti di proprietà di Cooperative agricole o di Consorzi ed Associazioni di produttori agricoli.

Art. 6

I contributi previsti all’articolo 5 non sono cumulabili con analoghi contributi previsti da leggi o provvedimenti dello Stato, della Comunità Economica Europea e di altri Enti pubblici; gli eventuali contributi già concessi à sensi delle sopraindicate norme saranno conteggiati in diminuzione dei contributi previsti dalla presente legge.

Art. 7

Potranno essere costruiti direttamente dall’Amministrazione Regionale e con spese a totale carico regionale gli impianti e le relative attrezzature previsti dall’articolo 1 che rivestano rilevante importanza o che siano di interesse per tutto il territorio regionale o che, avuto riguardo al tipo delle produzioni agricole, interessino vaste zone agricole; che abbiano una notevole capacità lavorativa e, comunque, di almeno 30 quintali di latte giornalieri o di un corrispondente quantitativo di prodotti caseari, di almeno 10.000 quintali annui di frutta, di almeno 3.000 quintali annui di uva e di quantitativi assimilabili di altri prodotti agricoli; che attuino le operazioni previste dall’articolo 1 esclusivamente per le principali produzioni agricole, zootecniche e di lavorazione di legname aventi rilevante importanza per la economia agricola della Valle d’Aosta.

La gestione degli impianti di cui sopra sarà affidata a Cooperative agricole, o loro Consorzi, e ad Associazioni di produttori agricoli, mediante stipulazione di convenzioni regolanti i rapporti fra l’Amministrazione Regionale e Organismi gestori che diano garanzia di funzionalità e di capacità tecnica ed amministrativa per la gestione degli impianti stessi.

Decorsi i cinque anni dall’inizio della gestione, gli Organismi gestori dovranno corrispondere all’Amministrazione Regionale una quota annua pari all’1,50 percento del costo effettivo delle opere e delle attrezzature.

All’Amministrazione Regionale è riservata la designazione di uno dei membri del Collegio sindacale degli Enti gestori.

Art. 8

Alle Cooperative agricole, ai loro Consorzi e alle Associazioni di produttori agricoli che intendano costruire gli impianti di cui all’articolo 1, aventi i requisiti previsti dal precedente articolo 7, potranno essere concessi dall’Amministrazione Regionale contributi in conto capitale nelle spese effettive ed accertate, nella misura del 75 percento delle spese stesse.

Le opere di cui al comma precedente dovranno essere appaltate mediante licitazione privata con elenco delle Ditte concordato con la Amministrazione Regionale.

Potrà essere, altresì, autorizzata la concessione di mutui bancari integrativi a tasso agevolato, assistiti dal concorso dello Stato o della Regione nel pagamento degli interessi, à sensi della legge 27 ottobre 1966 n. 910 e delle leggi statali in materia di credito agrario, per un importo pari alla differenza tra le spese effettive e l’ammontare dei contributi in conto capitale.

L’Amministrazione Regionale potrà facilitare il ricorso al credito agrario di cui al comma precedente mediante la concessione di fideiussione bancaria regionale.

I contributi di cui sopra non sono cumulabili con altri contributi analoghi previsti da leggi o da provvedimenti dello Stato, della Comunità Economica Europea e di altri Enti pubblici; gli eventuali contributi già concessi à sensi delle sopracitate norme saranno conteggiati in diminuzione di quelli previsti dalla presente legge.

Agli Organismi cooperativi ed associativi di cui alla presente legge, che fruiscono di contributi dallo Stato o dalla Comunità Economica Europea, l’Amministrazione Regionale può facilitare il ricorso al credito agrario mediante la concessione di fideiussione bancaria.

Art. 9

Gli impianti costruiti à sensi dell’articolo 7 potranno essere ceduti in proprietà agli Organismi Cooperativi ed Associativi che ne facciano richiesta e che gestiscono gli impianti stessi, con l’osservanza delle seguenti condizioni e modalità:

a) stipulazione di atto notarile con il quale gli Organismi si impegnano a restituire il 30 percento della spesa occorsa per l’acquisto dell’area, per la costruzione e le attrezzature degli impianti, secondo un piano di ammortamento della durata di anni 20 e in base al tasso agevolato del 2 percento.

Il trasferimento della piena proprietà avverrà soltanto dopo il versamento all’Amministrazione Regionale della ultima rata annua di ammortamento.

Le spese di manutenzione straordinaria, durante il periodo ventennale di cui sopra, sono a carico dell’Amministrazione Regionale, mentre le spese di manutenzione ordinaria e le spese di assicurazione incendi del fabbricato sono a carico dell’acquirente.

b) Gli Organismi cooperativi ed associativi devono, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione Regionale, dare garanzia di buona funzionalità e di capacità tecnica ed amministrativa a gestire gli impianti.

c) La richiesta di cessione in proprietà degli impianti da parte degli Organismi interessati dovrà essere presentata all’Amministrazione Regionale entro cinque anni dalla data del collaudo degli impianti.

I proventi derivanti alla Regione dalla vendita degli impianti di cui sopra saranno introitati al Capitolo 198 della Parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1973 ed al corrispondente capitolo di Entrata dei bilanci preventivi della Regione per gli anni seguenti (" Proventi delle vendite di beni patrimoniali ").

Art. 10

Per facilitare il ricorso al credito di conduzione previsto dalle legislazioni statale e regionale in materia di credito agrario di esercizio, alle Organizzazioni cooperative ed Associative indicate negli articoli 1 e 3 può essere concessa la fideiussione della regione limitatamente alle somme annualmente necessarie alla attuazione delle operazioni indicate negli articoli stessi e per le principali produzioni agricole e zootecniche locali e, comunque, non oltre il limite massimo complessivo di finanziamenti garantiti di lire ottocento milioni.

La fideiussione della Regione non può essere concessa alle Organizzazioni Cooperative ed Associative che abbiano beneficiato o che intendano beneficiare delle provvidenze regionali o statali riguardanti interventi finanziari nelle spese di gestione per lo stesso anno finanziario.

Art. 11

Ai fini della concessione dei contributi previsti dalla presente legge le opere devono essere riconosciute rispondenti alle finalità che si prefigge di raggiungere la presente legge, sia sotto il profilo tecnico, sia sotto quello della convenienza economica; inoltre, tali opere devono essere commisurate, nella quantità e negli importi di spesa, alle effettive esigenze cui sono destinate, al comprensorio del quale sono al servizio ed alla reale entità delle produzioni agricole, forestali, zootecniche e degli allevamenti.

Art. 12

La concessione delle fideiussioni della Regione a favore degli Organismi Cooperativi ed Associativi è approvata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta e sentito l’Istituto di Credito Agrario scelto dai richiedenti.

I provvedimenti per l’attuazione delle norme previste all’articolo 9 sono adottati dal Consiglio regionale. L’Assessore regionale all’Agricoltura e alle Foreste riferisce alla Giunta in merito alla sussistenza o meno dei requisiti e della condizione indicata nei punti b) e c) dell’articolo 9.

La concessione e la liquidazione dei contributi di cui agli artt. 1 e 3 sono deliberate dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale all’Agricoltura e alle Foreste.

La concessione delle provvidenze per le iniziative previste dagli artt. 7 e 8 della presente legge è approvata dal Consiglio regionale.

L’Assessorato regionale dell’Agricoltura e delle Foreste provvede alla istruttoria delle pratiche, alla determinazione delle spese ammissibili a contributo, al collaudo delle opere e al giudizio in merito alla loro rispondenza tecnico - economica alle finalità indicate nella presente legge e alle reali esigenze cui dovranno soddisfare.

Contro i provvedimenti e le proposte dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura e delle Foreste è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, alla Giunta regionale, che decide con provvedimento motivato e definitivo.

Art. 13

Al fine di svolgere un organico programma di interventi, di coordinare ed armonizzare le norme regionali con quelle dello Stato e della Comunità Economica Europea, di attuare una migliore utilizzazione dei fondi assegnati dallo Stato alla Regione, nonché al fine di riservare ai richiedenti uniformità di trattamento, l’Amministrazione Regionale potrà provvedere alla integrazione della misura dei contributi previsti dagli analoghi provvedimenti legislativi dello Stato e della Comunità Economica Europea fino alla concorrenza delle misure di intervento finanziario regionale stabilite dalla presente legge.

Art. 14

La concessione delle garanzie fideiussorie regionali previste dalla presente legge è subordinata all’impegno, da parte delle Organizzazioni Cooperative ed Associative interessate, di sottoporre le proprie contabilità ed operazioni di gestione a periodici controlli, in ogni ampia forma, disposti dalla Giunta Regionale.

La concessione delle garanzie fideiussorie regionali è, altresì, subordinata all’impegno, da parte degli Istituti di Credito e delle Aziende bancarie, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili delle Organizzazioni Cooperative ed Associative interessate.

Art. 15

Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l’Assessore regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, delle garanzie fideiussorie previste dalla presente legge, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli Istituti di Credito e le Aziende Bancarie e previamente concordate ed approvate con deliberazioni della Giunta Regionale.

Il Presidente della Giunta Regionale è, altresì, autorizzato a revocare, in ogni tempo, le garanzie fideiussorie su conforme parere della Giunta regionale.

Art. 16

Le norme di applicazione e di procedura per quanto concerne gli interventi regionali di cui alla presente legge relativi alla commercializzazione in comune del bestiame da allevamento e da carne, nonché alla utilizzazione di legname, sono approvate con deliberazioni del Consiglio regionale.

Art. 17

Al finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione delle garanzie fideiussorie di cui alla presente legge ed ai conseguenti recuperi di somme, a debito ed a carico delle Organizzazioni Cooperative ed Associative interessate, si provvederà mediante imputazione di spese e introito di somme agli istituendi sottoriportati nuovi capitoli della parte SPESA e della parte ENTRATA dei bilanci di previsione della Regione per gli anni 1973 e seguenti, con stanziamento annuo di lire ottocentomilioni:

Capitolo 248 della parte SPESA: " Spese per eventuali pagamenti di somme ad Istituti di Credito ed Aziende bancarie in relazione alla concessione di garanzie fideiussorie regionali per finanziamenti a favore di Organizzazioni Cooperative ed Associative (legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34) ".

Capitolo 235 della parte ENTRATA: " Entrate per riscossioni di crediti verso Organizzazioni cooperative ed Associative in relazione alla concessione di garanzie fideiussorie regionali per finanziamenti (legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34) ".

Art. 18

La Giunta Regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, all’approvazione, al finanziamento ed alla liquidazione delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione delle garanzie fideiussorie regionali di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al sopramenzionato apposito capitolo della parte SPESA dei bilanci di previsione della Regione per gli anni 1973 e seguenti.

Art. 19

La Giunta Regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, agli atti necessari per il recupero, dalle Organizzazioni Cooperative ed Associative interessate, delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione agli eventuali pagamenti di somme per le spese di cui al precedente articolo, con introito al sopramenzionato apposito capitolo della parte ENTRATA dei bilanci preventivi della Regione per gli anni 1973 e seguenti.

Art. 20

Le spese derivanti a carico della Regione dagli interventi finanziari di cui alla presente legge, previste e autorizzate in complessive annue lire 150.000.000, saranno annualmente ripartite nei sottoindicati importi singoli annui massimi e imputate ai sottoriportati capitoli di spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1973 e dei bilanci preventivi della Regione per gli anni seguenti.

Per il finanziamento della spesa annua di lire 150 milioni derivante dalla applicazione della presente legge sono approvate le seguenti variazioni allo stato di previsione della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1973:

a) è aumentato da lire 30.000.000 a lire 45.000.000 lo stanziamento del capitolo di spesa n. 365, la cui dicitura viene modificata come segue: " Contributi per pagamento interessi su mutui e prestiti di esercizio e contributi per il pagamento di interessi su mutui concessi a Cooperative Agricole e Associazioni di produttori agricoli (articoli 5 - secondo comma - e 8 - secondo comma - della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34) ";

b) è aumentato da lire 30.000.000 a lire 130.000.000 lo stanziamento del capitolo di spesa n. 345, la cui dicitura viene modificata come segue: " Spese per interventi regionali per la costruzione e sistemazione di fabbricati destinati alla raccolta, condizionamento e vendita di frutta, nonché per gli impianti e le relative attrezzature destinati alla raccolta, trasformazione, lavorazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, nonché alla commercializzazione in comune del bestiame da allevamento e da carne e utilizzazioni boschive (articoli 1 e 7 della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34) ". Lo stanziamento annuo del capitolo stesso è stabilito in lire cento milioni per gli anni 1974 e seguenti;

c) è istituito il seguente nuovo capitolo di spesa n. 373: " Contributi in conto capitale concessi a Cooperative agricole ed Associazioni di produttori agricoli (articoli 5 - primo comma - e 8 - primo comma - della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34) ", con lo stanziamento annuo di lire 35 milioni.

Per la copertura della spesa complessiva annua di lire 150 milioni prevista per l’applicazione della presente legge è approvata la riduzione di corrispondente somma allo stanziamento del capitolo 271 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1973 (" Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento, ecc. "), con stralcio dello stanziamento della corrispondente spesa relativa al disegno di legge in corso indicato al numero 4 dell’elenco Allegato F della legge regionale 30 gennaio 1973, n. 3.

Art. 21

Sono revocate le norme della legge regionale 11 novembre 1965 n. 15, concernente la costruzione e la sistemazione di fabbricati destinati alla raccolta, condizionamento e vendita di frutta.

Art. 22

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.