Legge regionale 31 agosto 1972, n. 34 - Testo storico

Legge regionale n. 34 del 31 08 1972

Bollettino ufficiale 31 8 1972 n. 10

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 1969 N. 17 RECANTE NORME INTEGRATIVE E DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 12 FEBBRAIO 1968 N. 132, CONCERNENTE GLI ENTI OSPEDALIERI E L’ASSISTENZA OSPEDALIERA.

Art. 1

L’articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 1969 n. 17 è modificato come segue:

Il Comitato Regionale per la Programmazione ospedaliera in Valle d’Aosta è nominato, ai fini dell’articolo 62 della legge 12 febbraio 1968 n. 132, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta, ed è composto come segue:

a) da un Assessore regionale designato dalla Giunta regionale;

b) da tre Consiglieri Regionali, due in rappresentanza della maggioranza ed uno della minoranza, eletti dal Consiglio Regionale;

c) da un rappresentante del Comune di Aosta eletto dal Consiglio Comunale;

d) da un rappresentante dell’Ente Ospedaliero Regionale designato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente;

e) da tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori più rappresentative della Regione;

f) da quattro rappresentanti dei medici ospedalieri, di cui tre designati dalle Organizzazioni Sindacali più rappresentative ed uno designato dall’Ordine dei Medici della Valle d’Aosta;

g) dal Medico Regionale;

h) da un Ispettore medico dell’Ispettorato Regionale del Lavoro;

i) dall’Ingegnere Capo dell’Amministrazione Regionale;

l) da un rappresentante del Provveditorato Regionale delle Opere Pubbliche, di Torino;

m) dal Dirigente dell’Assessorato Regionale della Sanità ed Assistenza Sociale;

n) da un ingegnere designato dalla Giunta Regionale;

o) da tre rappresentanti degli Enti mutualistici;

p) da un rappresentante della Casa di Cura privata più importante esistente nella Regione, designato dalla Casa di Cura stessa;

q) da un Architetto esperto in urbanistica, dipendente della Amministrazione Regionale, designato dalla Giunta Regionale;

r) da un membro del Comitato Tecnico Consultivo per la programmazione regionale, designato dalla Giunta Regionale; s) da un Docente universitario della Facoltà di Medicina e Chirurgia, designato dalla Giunta Regionale.

Il Comitato elegge nel proprio seno il Presidente.

Le funzioni di Segretario del Comitato sono esercitate da un funzionario della carriera di concetto dell’Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale.

Art. 2

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.