Legge regionale 4 dicembre 1970, n. 34 - Testo storico

Legge regionale n. 34 del 04 12 1970

Bollettino ufficiale 15 12 1970 n. 11

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI NELLE SPESE PER LA REDAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI.

Art. 1

È autorizzato l'intervento finanziario della Regione nelle spese per la redazione degli strumenti urbanistici dei Comuni della Valle d'Aosta.

L'intervento finanziario della Regione si attua mediante la concessione ai Comuni di contributi nella misura non superiore al 70 % delle spese di cui si tratta, riconosciute ammissibili ai sensi dei successivi articoli.

Art. 2

Ai fini dell'applicazione della presente legge, la Giunta Regionale approverà, in via preliminare, i limiti massimi delle spese ammissibili a contributo per gli strumenti urbanistici relativi alle varie categorie di Comuni.

Art. 3

I contributi previsti dalla presente legge saranno concessi e liquidati con deliberazioni della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore al Turismo.

Art. 4

Decidendo sulle domande di concessione di contributo deliberate e pervenute dai Comuni, la Giunta Regionale determina, per ciascun Comune, la spesa ammissibile a contributo, approvando, in via di massima, la misura del relativo contributo regionale previsto.

La liquidazione dei contributi ai Comuni sarà approvata con deliberazione della Giunta Regionale alle seguenti condizioni:

a) liquidazione di un primo acconto, pari al 40% del contributo, ad avvenuta adozione dello strumento urbanistico da parte dei Comuni con provvedimento deliberativo adottato ai sensi di legge;

b) liquidazione della somma a saldo, pari al 60% del contributo, all'atto della definitiva approvazione dello strumento urbanistico comunale da parte dell'Amministrazione Regionale.

Art. 5

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste ad autorizzare sino ad un importo massimo complessivo di Lire 250.000.000, saranno annualmente approvate e finanziate dalla Giunta Regionale, entro l'importo annuo massimo di Lire 70.000.000, con imputazione all'apposito capitolo di spesa 857 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1970 ("Contributi ai Comuni per lo studio e la elaborazione di piani regolatori e regolamenti edilizi") e al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni seguenti.

Art. 6

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.