Legge regionale 22 dicembre 1967, n. 34 - Testo storico

Legge regionale n. 34 del 22 12 1967

Bollettino ufficiale 28 12 1967 n. 12

PROROGA DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE PER L’ANNO 1968 PRESSO L’ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO PER LA CONCESSIONE DI UN FIDO BANCARIO A FAVORE DELLA COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE E FONTINA DELLA VALLE D’AOSTA.

Art. 1

È autorizzata la concessione della proroga della garanzia fideiussoria della Regione per il periodo di un anno, dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1968, presso l’Istituto Bancario San Paolo di Torino, nell’interesse ed a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d’Aosta, con sede in Aosta, fino alla concorrenza massima di complessive Lire quattrocentomilioni, per la concessione alla predetta Cooperativa di un fido bancario, utilizzabile in via continuativa per apertura di credito in conto corrente e per sconto di cambiali dirette, per le operazioni finanziarie relative alle spese di gestione della Cooperativa stessa.

Art. 2

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale, già prevista dalla legge regionale 31 gennaio 1967 n. 5, è subordinata all’impegno, da parte della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d’Aosta, di sottoporre le proprie contabilità ed operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli, in ogni più ampia forma, disposti dalla Giunta Regionale, nonché all’impegno di trasmettere alla Regione gli elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei conferenti quantitativi di formaggio fontina.

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale è, altresì, subordinata all’impegno, da parte dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d’Aosta.

Art. 3

Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l’Assessore regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della proroga della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso l’Istituto Bancario San Paolo di Torino previamente concordate ed approvate con deliberazione della Giunta Regionale.

Il Presidente della Giunta Regionale è, altresì, autorizzato a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria, su conforme parere della Giunta Regionale.

Art. 4

Al finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della proroga della garanzia fideiussoria, di cui agli articoli precedenti ed ai conseguenti recuperi di somme a debito ed a carico della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d’Aosta, si provvederà mediante imputazione di spese ed introito di somme agli istituendi capitoli della parte SPESE e della parte ENTRATE del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1968, con stanziamento annuo di lire quattrocentomilioni, corrispondenti ai sottoindicati capitoli della parte SPESE e della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1967:

Capitolo 141 della parte SPESE: " Spese per eventuali pagamenti di somme all’Istituto Bancario San Paolo di Torino in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamento bancario a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d’Aosta (leggi regionali 31-1-1967 n. 5 e 22-12-1967 n. 34) ";

Capitolo 127 della parte ENTRATE: " Entrate per riscossioni di crediti verso la Cooperativa Produttori Latte Fontina della Valle d’Aosta in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale per finanziamenti bancari (leggi regionali 31-1-1967 n. 5 e 22-12-1967 n. 34) ";

Art. 5

La Giunta Regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni all’approvazione, al finanziamento ed alla liquidazione delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al sopramenzionato apposito capitolo della parte SPESE del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1968.

Art. 6

La Giunta Regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, agli atti necessari per il ricupero, dalla Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d’Aosta, delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione agli eventuali pagamenti di somme per le spese di cui al precedente articolo 5, con introito al sopramenzionato apposito capitolo della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1968.

Art. 7

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.