Legge regionale 30 novembre 2001, n. 34 - Testo vigente

Legge regionale 30 novembre 2001, n. 34

Nuova disciplina dell'artigianato. Abrogazione di leggi regionali in materia di artigianato.

(B.U. 27 dicembre 2001 n. 58)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, nell'esercizio della competenza di cui all'articolo 2, comma primo, lettera p), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), con la presente legge disciplina la materia dell'artigianato al fine di:

a) adeguarla alle attuali esigenze dell'impresa artigiana, con particolare riferimento all'integrazione nel mercato europeo;

b) semplificare e razionalizzare le relative procedure amministrative;

c) intensificare la partecipazione diretta degli imprenditori artigiani agli organismi pubblici di rappresentanza e tutela dell'artigianato;

d) valorizzare e tutelare la peculiarità del lavoro artigiano in tutte le sue manifestazioni.

Art. 2

(Imprenditore artigiano)

1. E' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare dell'impresa, un'attività economica organizzata avente i requisiti e le finalità di cui all'articolo 3, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro nel processo produttivo e assumendo le funzioni di direzione e di gestione tecnico-produttiva in modo preminente rispetto all'organizzazione dei fattori di produzione.

2. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla normativa vigente.

Art. 3

(Impresa artigiana)

1. E' artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui all'articolo 4, ha per scopo prevalente:

a) lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati;

b) lo svolgimento di un'attività di prestazione di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio d'impresa.

2. L'impresa artigiana può essere esercitata in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci, in appositi locali o in altra sede designata dal committente, ovvero in forma ambulante o di posteggio.

3. L'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana; egli può assumere partecipazioni in altre società artigiane e in tal caso è escluso dal computo di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b).

4. L'impresa artigiana può essere costituita ed esercitata in forma individuale o in forma di società, anche cooperativa o a responsabilità limitata, escluse le società per azioni e in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, o uno nel caso di due soci, sia imprenditore artigiano così come definito all'articolo 2.

5. Il socio unico di società a responsabilità limitata deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e non può essere unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio accomandatario di una società in accomandita semplice.

6. L'impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata pluripersonale, che, operando nei limiti dimensionali di cui all'articolo 4 e per gli scopi di cui al comma 1, presenta domanda alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités liberales, di seguito denominata Chambre, ha diritto al riconoscimento della qualifica di artigiana e alla conseguente iscrizione all'Albo regionale delle imprese artigiane di cui all'articolo 6, se la maggioranza dei soci, o uno nel caso di due soci, svolge in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detiene la maggioranza del capitale sociale e negli organi deliberanti della società medesima. (1)

7. Qualora l'attività artigiana sia organizzata in forma di società, i requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 2, comma 2, devono essere posseduti da almeno un socio.

Art. 4

(Dimensioni dell'impresa artigiana)

1. L'impresa artigiana può essere esercitata anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore o, se costituita in forma di società, dai soci che risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, sempre che non superi i seguenti limiti:

a) per l'impresa che non svolge attività lavorativa in serie, un massimo di diciotto dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a nove; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a ventidue a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

b) per l'impresa che svolge attività lavorativa in serie, un massimo di nove dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a dodici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, un massimo di trentadue dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a sedici; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quaranta a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

d) per le imprese che svolgono attività di trasporto di persone o di cose o di sgombero neve un massimo di otto dipendenti;

e) per le imprese di costruzioni edili un massimo di dieci dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quindici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

2. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1 non sono computati:

a) per un periodo di due anni, gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina dell'apprendistato) e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;

b) i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio), sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;

c) i portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali.

3. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1 sono computati:

a) i familiari dell'imprenditore, anche se partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230bis del codice civile, che svolgono le loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;

b) i soci, tranne uno, che svolgono prevalentemente lavoro personale nell'impresa artigiana;

c) i dipendenti, qualunque siano le mansioni svolte.

4. Le imprese artigiane che superano fino ad un massimo del 20 per cento al mese i limiti di cui al comma 1, con approssimazione all'unità superiore, e per la durata non superiore a sei mesi all'anno, mantengono l'iscrizione all'Albo regionale delle imprese artigiane di cui all'articolo 6.

5. Le attività di cui al comma 1, lettera c), sono individuate, ai fini dimensionali, con provvedimento della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di artigianato, sentita la Commissione e le associazioni di categoria delle imprese artigiane.

Art. 5

(Istruzione artigiana)

1. Al fine di assicurare un sistema di interventi formativi finalizzati all'acquisizione delle conoscenze teoriche e delle abilità pratiche necessarie per svolgere ruoli professionali nel settore artigiano, la struttura regionale competente in materia di artigianato promuove, sentite le associazioni di categoria, i corsi di istruzione artigiana nell'ambito di programmi regionali di formazione professionale garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti di convenzione con soggetti accreditati.

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi di cui al comma 1.

CAPO II

ALBO REGIONALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE

Art. 6

(Tenuta dell'Albo regionale delle imprese artigiane) (2)

1. La Chambre provvede alla tenuta dell'Albo regionale delle imprese artigiane, di seguito denominato Albo, al quale devono iscriversi, con le formalità e nei termini previsti per il registro delle imprese, le imprese artigiane con sede operativa nel territorio della regione.

2. L'Albo è pubblico e chiunque può ottenere notizie contenute nello stesso.

3. L'iscrizione all'Albo è costitutiva della qualifica artigiana e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.

Art. 7

(Procedure di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo) (3)

1. Ai fini dell'iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo, l'interessato presenta alla Chambre, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica, di seguito denominata ComUnica, per gli adempimenti di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

2. La ComUnica, predisposta sull'apposita modulistica e corredata dei modelli di iscrizione, modificazione e cancellazione, delle dichiarazioni sostitutive e delle attestazioni richiesti dalla legge, vale quale adempimento che consente l'acquisizione immediata della qualifica di impresa artigiana, con conseguente iscrizione all'Albo o alla separata sezione per i consorzi e le società consortili, e l'avvio immediato dell'attività, nonché la registrazione di modificazioni o cancellazioni, comprese quelle relative alla perdita dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione.

3. La Chambre rilascia contestualmente la ricevuta dell'avvenuta presentazione della ComUnica e dà notizia alle amministrazioni competenti e alla Commissione di cui all'articolo 13 della presentazione della stessa, provvedendo ad eseguire le conseguenti annotazioni nella sezione speciale del registro delle imprese.

4. Gli effetti costitutivi dell'iscrizione, della modificazione e della cancellazione dall'Albo o dalla separata sezione per i consorzi e le società consortili, decorrono dalla data di presentazione da parte dell'interessato della ComUnica.

5. E' fatta salva la disciplina statale sulla decorrenza degli effetti dell'iscrizione, modificazione o cancellazione negli elenchi invalidità, vecchiaia e superstiti.

6. Alle domande di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo e ai documenti emessi, si applicano gli importi dei diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sull'iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi, tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Art. 8

(Iscrizione all'Albo ed effetti dell'iscrizione) (3a)

Art. 9

(Variazioni, cancellazioni, revisioni e accertamenti d'ufficio) (4)

1. Le imprese artigiane iscritte all'Albo sono tenute a trasmettere alla Chambre, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, la ComUnica in ordine alle variazioni dello stato di fatto e di diritto riguardanti l'impresa medesima che possono comportare la perdita dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo.

2. La Chambre, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di legge e nei casi in cui abbia notizia di omissioni degli obblighi di cui al comma 1, dispone accertamenti d'ufficio. Qualora la Chambre ravvisi la necessità di completare o rettificare la domanda ovvero di integrare la documentazione, invita l'impresa richiedente a completare o rettificare la stessa, assegnando un termine non superiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale adotta nell'Albo i conseguenti provvedimenti d'ufficio.

3. La Commissione di cui all'articolo 13, qualora abbia acquisito elementi da cui si desuma l'insussistenza dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 per l'iscrizione, può richiedere alla Chambre, al fine di verificare l'effettiva sussistenza o la modificazione di tali requisiti, l'invio della documentazione presentata in sede di ComUnica. La Commissione può inoltre richiedere alla Chambre di avviare la procedura di accertamento d'ufficio, a carico delle imprese iscritte all'Albo, in ordine alla sussistenza o modificazione dei predetti requisiti.

4. La Direzione regionale del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore di imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata che, nell'esercizio delle loro funzioni, riscontrino l'inesistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4, nei riguardi di imprese iscritte all'Albo, possono richiedere alla Chambre di avviare la procedura di accertamento d'ufficio in ordine alla sussistenza e modificazione dei requisiti medesimi.

5. La procedura di accertamento d'ufficio può essere attivata entro il termine di venti giorni dalla presentazione della ComUnica o dal ricevimento delle richieste di cui ai commi 3 e 4. I competenti uffici della Chambre provvedono a comunicare alle imprese interessate l'avvio del procedimento, affinché presentino le proprie ragioni o gli elementi integrativi entro il termine assegnato, comunque non inferiore a dieci giorni. La Chambre decide in merito entro sessanta giorni dalla presentazione della ComUnica o dal ricevimento delle richieste di cui ai commi 3 e 4 e trasmette nei successivi cinque giorni la decisione all'impresa interessata, nonché agli organi ed enti che hanno richiesto l'accertamento, affinché provvedano agli adempimenti di competenza.

6. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta dei soggetti interessati, l'iscrizione all'Albo, anche in mancanza di uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa sia assunto dal coniuge o dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato. L'esercizio dell'attività è comunque subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, se richiesti dalla normativa di settore, da parte del soggetto che assume la conduzione dell'impresa, il quale, qualora non ne sia in possesso, può preporre all'esercizio dell'attività medesima un responsabile tecnico in possesso dei medesimi requisiti.

7. Alle imprese artigiane iscritte all'Albo non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), qualora svolgano attività di vendita nei locali di produzione, o in locali ad essi contigui, dei beni di propria produzione, ovvero forniscano al committente beni accessori all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio.

8. Nessuna impresa può adottare quale ditta, insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato se essa non è iscritta all'Albo; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione dell'Albo. Le relative funzioni di vigilanza e controllo sono svolte dai Comuni.

Art. 10

(Revisione dell'Albo) (5)

1. La Chambre dispone, ogni cinque anni, la revisione completa dell'Albo.

2. I criteri e le modalità per la revisione dell'Albo sono stabiliti dalla Chambre, sentita la Commissione di cui all'articolo 13.

Art. 11

(Consorzi e società consortili)

1. I consorzi e le società consortili costituiti anche in forma cooperativa tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione dell'Albo.

2. Nella sezione separata di cui al comma 1 sono altresì iscritti i consorzi e le società consortili, costituite anche in forma cooperativa, cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche piccole imprese di produzione e di servizio, come definite dalla normativa comunitaria e statale, nonché gli enti pubblici e gli enti privati di ricerca e di assistenza tecnica e finanziaria.

3. Nei consorzi e nelle società consortili di cui al comma 2, il numero delle imprese artigiane non può essere inferiore ai due terzi dei soci e queste devono detenere la maggioranza negli organi deliberanti.

4. Ai consorzi e alle società consortili, iscritte nella separata sezione dell'Albo, sono estese le agevolazioni previste per le singole imprese artigiane.

Art. 12

(Ricorsi in materia di iscrizioni, modificazioni e cancellazioni) (5a)

CAPO III

COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

Art. 13

(Commissione regionale per l'artigianato) (6)

1. La Commissione regionale per l'artigianato è l'organo di tutela e rappresentanza dell'artigianato e ha sede presso la Chambre.

2. La Commissione, oltre a svolgere le funzioni di cui agli articoli 4, comma 5, 9, comma 3, e 10, comma 2:

a) coopera all'elaborazione della programmazione regionale per l'artigianato, svolgendo, anche su incarico della Giunta regionale o della Chambre, specifici studi ed indagini;

b) esprime pareri sui disegni di legge in materia di artigianato;

c) attiva le azioni necessarie al fine di contrastare l'esercizio abusivo delle attività artigiane, anche attraverso le azioni di cui all'articolo 16;

d) elabora e presenta alla Giunta regionale un rapporto annuale concernente l'attività svolta.

Art. 14

(Costituzione e composizione della Commissione regionale per l'artigianato)

1. La Commissione è nominata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di artigianato.

2. Fanno parte della Commissione:

a) cinque titolari di imprese artigiane con sede operativa nel territorio della regione, designati dalle organizzazioni regionali dell'artigianato. I posti sono ripartiti tra le organizzazioni regionali dell'artigianato in misura proporzionale al numero degli iscritti, accertato in relazione al numero degli associati relativi all'anno precedente quello di costituzione o rinnovo della Commissione. I rappresentanti delle imprese artigiane possono essere sostituiti in qualsiasi momento su richiesta motivata dell'organizzazione che li ha designati. La relativa richiesta è trasmessa al Presidente della Commissione che provvede a darne comunicazione all'assessorato regionale competente in materia di artigianato per gli adempimenti conseguenti;

b) un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni regionali dell'artigianato;

c) un rappresentante delle organizzazioni sindacali regionali più rappresentative dei lavoratori dipendenti, designato unitariamente dalle organizzazioni medesime. In caso di mancata designazione unitaria, provvede la Giunta regionale;

d) un rappresentante dell'assessorato regionale competente in materia di artigianato. (7)

3. I compiti di segretario della Commissione sono svolti da un funzionario della Chambre. (8)

4. La Commissione dura in carica cinque anni e svolge le proprie funzioni fino al suo rinnovo che deve avere luogo entro sei mesi dal termine del quinquennio.

5. Ai componenti della Commissione è corrisposto, per ogni giornata di seduta, un gettone di presenza pari a lire 200.000 (euro 103,29) nonché il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate, nella misura prevista per il personale dirigente dell'Amministrazione regionale.

6. Al Presidente della Commissione è corrisposta un'indennità mensile lorda onnicomprensiva di lire 1.800.000 (euro 929, 62).

Art. 15

(Funzionamento della Commissione)

1. I componenti della Commissione nominano il Presidente che è scelto tra i membri titolari di imprese artigiane di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a). Tra gli stessi membri può essere nominato anche un vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

2. La Commissione è convocata:

a) su iniziativa del Presidente;

b) su richiesta di almeno tre titolari delle imprese artigiane designati dalle organizzazioni regionali dell'artigianato; (9)

c) su iniziativa dell'Assessore regionale competente in materia di artigianato che, in tal caso, può partecipare ai lavori della Commissione.

3. Le riunioni della Commissione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. La Commissione decide a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. (9a)

5. In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento della Commissione, la Giunta regionale ne dispone lo scioglimento. La Commissione deve essere ricostituita entro centottanta giorni dalla data del provvedimento di scioglimento. (10)

Art. 16

(Azioni per contrastare l'abusivismo)

1. Ai fini di contrastare l'esercizio abusivo delle attività artigiane da parte di soggetti non iscritti all'Albo, la Commissione, a seguito di segnalazioni pervenute, è tenuta a:

a) darne immediata comunicazione alla Chambre, per le finalità di cui all'articolo 17, comma 3, al Comune ed alle amministrazioni competenti in materia di vigilanza; (11)

b) darne immediata comunicazione alle autorità ed agli uffici competenti in materia fiscale, previdenziale assicurativa e contributiva affinché esercitino ogni azione prevista dalla normativa vigente in materia di esercizio abusivo di attività imprenditoriale.

2. La Chambre, i Comuni, le amministrazioni, le autorità e gli uffici ai quali ne è stata data comunicazione informano la Commissione dell'esito dei controlli effettuati. (12)

3. La Commissione provvede a:

a) curare la divulgazione presso l'utenza delle informazioni sui rischi derivanti dall'avvalersi delle prestazioni tecnico-professionali dei soggetti operanti abusivamente;

b) pubblicizzare con mezzi ritenuti più efficaci le iniziative più appropriate per contrastare l'abusivismo artigiano.

CAPO IV

SANZIONI

Art. 17

(Sanzioni amministrative) (13)

1. In caso di omissione o ritardo nella presentazione della ComUnica ai fini dell'iscrizione, modificazione o cancellazione dall'Albo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 50 a euro 600.

2. Le imprese non iscritte all'Albo che si avvalgono di una ditta o ragione sociale, di un'insegna o di un marchio con riferimento ad un'attività artigianale, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 600 a euro 1.500.

3. Le funzioni relative alla vigilanza, al controllo e all'applicazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono svolte dalla Chambre o dal Comune competente per territorio, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

CAPO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 18

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dalla applicazione della presente legge è determinato complessivamente in annui euro 283.570 a decorrere dall'anno 2002.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2001/2003 nell'obiettivo programmatico 1.3.2. "Comitati e commissioni", al capitolo 20420 "Spese per il funzionamento dei comitati e commissioni", per le finalità di cui all'articolo 14, e nell'obiettivo programmatico 2.2.2.10. "Interventi promozionali per l'artigianato", al capitolo 47555 "Spese per attività di formazione imprenditoriale e di aggiornamento tecnico-professionale delle imprese artigiane e per l'attuazione di progetti di bottega-scuola e di apprendimento delle tecniche di mestieri artigianali", per le finalità di cui all'articolo 5, e al capitolo 47560 "Spese per la revisione annuale dell'albo delle imprese artigiane", per le finalità di cui all'articolo 10, e si provvede:

a) per annui euro 26.000, per gli anni 2002 e 2003, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 20420 dell'obiettivo programmatico 1.3.2.;

b) per annui euro 7.570, per gli anni 2002 e 2003, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 20470 "Spese di funzionamento corrente degli uffici, ivi comprese le funzioni camerali ed i servizi contingentamento, e spese di manutenzione ordinaria dei locali adibiti ad uffici", dell'obiettivo programmatico 1.3.1. "Funzionamento dei servizi regionali";

c) per annui euro 230.000 e 20.000, per gli anni 2002 e 2003, mediante utilizzo rispettivamente degli stanziamenti iscritti ai capitoli 47555 e 47560, dell'obiettivo programmatico 2.2.2.10..

3. Le eventuali spese per l'anno 2001, per l'applicazione degli articoli 5, 10 e 14, trovano copertura negli stanziamenti iscritti, per le medesime finalità, nei capitoli 20420, 47555 e 47560 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001.

4. I proventi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 7, comma 6, sono introitati dalla Chambre. Eventuali altri proventi dei diritti di segreteria connessi alla gestione di registri, albi e ruoli sono introitati al capitolo 8200 (Proventi derivanti dai diritti di segreteria versati per atti o servizi connessi alla gestione dei ruoli, registri ed albi camerali) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione.(14)

5. (15)

6. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19

(Norme transitorie)

1. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritte all'Albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 4 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 24 (Nuova disciplina dell'artigianato), sono iscritte di diritto all'Albo di cui all'articolo 6.

2. La Commissione nominata ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 24/1986 rimane in carica sino alla nomina della Commissione di cui all'articolo 13. La nomina deve essere effettuata entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. In sede di prima applicazione, la Commissione è tenuta a disporre la revisione completa dell'Albo, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure approvate con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di artigianato, sentita la Commissione stessa.

Art. 20

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 20 maggio 1986, n. 24;

b) legge regionale 26 maggio 1993, n. 50;

c) legge regionale 17 dicembre 1997, n. 43;

d) legge regionale 4 maggio 1998, n. 23.

Art. 21

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(1) Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 1° giugno 2010, n. 16.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 6 dell'articolo 3 recitava:

"6. L'impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata pluripersonale, che, operando nei limiti dimensionali di cui all'articolo 4 e per gli scopi di cui al comma 1, presenta domanda alla Commissione regionale per l'artigianato di cui all'articolo 13, di seguito denominata Commissione, ha diritto al riconoscimento della qualifica di artigiana e alla conseguente iscrizione all'Albo regionale delle imprese artigiane di cui all'articolo 6, se la maggioranza dei soci, o uno nel caso di due soci, svolge in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detiene la maggioranza del capitale sociale e negli organi deliberanti della società medesima.".

(2) Articolo così sostituito dall'art. 15 della L.R. 1° giugno 2010, n. 16.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 6 recitava:

"(Istituzione dell'Albo regionale delle imprese artigiane)

1. E' istituito, presso la struttura regionale competente in materia di artigianato, l'Albo regionale delle imprese artigiane, di seguito denominato Albo, al quale devono iscriversi, con le formalità e nei termini previsti per il registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura) e successive modificazioni, tutte le imprese che hanno la sede legale e operativa nel territorio della regione.

2. La Commissione provvede alla tenuta dell'Albo.

3. L'Albo è pubblico e chiunque può ottenere notizie contenute nello stesso.".

(3) Articolo così sostituito dall'art. 16 della L.R. 1° giugno 2010, n. 16.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 7 recitava:

"(Procedure di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo)

1. L'imprenditore artigiano deve presentare domanda per l'iscrizione all'Albo entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività.

2. L'iscrizione all'Albo è costitutiva della qualifica artigiana e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.

3. Le domande di iscrizione all'Albo e le successive domande di modifica e di cancellazione sono indirizzate alla Commissione e sono presentate sui modelli approvati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'iscrizione al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della l. 580/1993 e successive modificazioni, e delle denunce al repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile) e successive modificazioni.

4. I modelli di cui al comma 3 possono essere integrati con appositi intercalari, approvati dal dirigente della struttura regionale competente in materia di artigianato, qualora si intenda acquisire notizie di specifico rilievo ai fini della gestione dell'Albo nonché per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di artigianato.

5. Le domande di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo e le relative decisioni della Commissione sono comunicate dalla Commissione stessa, secondo le modalità e i termini previsti all'articolo 19 del d.P.R. 581/1995 e successive modificazioni, all'Ufficio del Registro delle imprese che provvede, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della l. 580/1993 e successive modificazioni, ad eseguire la relativa annotazione nella sezione speciale del registro.

6. Alle domande di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo e ai documenti emessi, si applicano gli importi dei diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta, e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi, tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.".

(3a) Articolo abrogato dall'art. 25, comma 2, lett. a), della L.R. 1° giugno 2010, n. 16.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 8 recitava:

"(Iscrizione all'Albo ed effetti dell'iscrizione)

1. La Commissione, verificata la completezza della domanda e accertata la sussistenza dei requisiti dell'impresa artigiana, delibera l'iscrizione nell'Albo entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, con decorrenza dal momento in cui è iniziata l'attività.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, la domanda di iscrizione si intende accolta.

3. La Commissione, qualora in sede di esame ravvisi la necessità di completare o rettificare la domanda, ovvero di integrare la documentazione, invita l'impresa richiedente a completare o rettificare la stessa, assegnando un termine non superiore a trenta giorni, trascorso inutilmente il quale, con deliberazione motivata, rifiuta l'iscrizione.

4. La Commissione, qualora accerti l'assenza dei requisiti per l'iscrizione, rigetta l'istanza con decisione motivata.

5. I provvedimenti della Commissione sono comunicati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro venti giorni successivi all'adozione del provvedimento stesso.

6. Le unità locali istituite fuori del territorio della Valle d'Aosta sono comunicate alla Commissione.

7. La Commissione, relativamente alla tenuta dell'Albo degli elenchi nominativi di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533 (Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani) e successive modificazioni, ed alla legge 4 luglio 1959, n. 463 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani e ai loro familiari), adotta provvedimenti vincolanti.

8. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'Albo, anche in mancanza di uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa sia assunto dal coniuge o dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato. L'esercizio dell'attività è comunque subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, se richiesti dalla normativa di settore, da parte del soggetto che assume la conduzione dell'impresa, il quale, qualora non ne sia in possesso, può preporre all'esercizio dell'attività medesima un responsabile tecnico in possesso dei medesimi requisiti.

9. Alle imprese artigiane iscritte all'Albo non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), qualora svolgano attività di vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di propria produzione, ovvero forniscano al committente beni accessori all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio.

10. Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato se essa non è iscritta all'Albo; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione dell'Albo. Le relative funzioni di vigilanza e controllo sono svolte dai Comuni.".

(4) Articolo così sostituito dall'art. 17 della L.R. 1° giugno 2010, n. 16.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 9 recitava:

"(Variazioni, cancellazioni, revisioni e accertamenti d'ufficio)

1. L'impresa artigiana deve comunicare alla Commissione, entro il termine di trenta giorni, le variazioni dello stato di fatto e di diritto riguardanti l'impresa medesima.

2. La Commissione, effettuati gli accertamenti eventualmente occorrenti, dispone entro il termine di sessanta giorni le opportune variazioni all'Albo, dandone comunicazione agli interessati con le stesse modalità previste per l'iscrizione.

3. La Commissione, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti, può disporre accertamenti d'ufficio.

4. L'Ispettorato del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore di imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata che, nell'esercizio delle loro funzioni, riscontrino l'inesistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4, nei riguardi di imprese iscritte all'Albo, possono darne comunicazione alla Commissione, ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni di merito, che devono comunque essere assunte entro sessanta giorni e che fanno stato a tutti gli effetti.

5. I provvedimenti adottati dalla Commissione ai sensi del comma 4 sono comunicati all'interessato entro venti giorni dal provvedimento, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. I provvedimenti della Commissione sono trasmessi anche agli organismi che hanno effettuato la comunicazione.

6. Le cancellazioni avvengono su domanda o per accertamento d'ufficio, qualora manchi uno dei requisiti per l'iscrizione. La cancellazione d'ufficio deve essere effettuata con decisione motivata, previa audizione del titolare dell'impresa artigiana, entro il termine stabilito dalla stessa Commissione.

7. La Commissione accerta la sussistenza, la modificazione o la perdita dei requisiti richiesti per il riconoscimento della qualifica di impresa artigiana. La cancellazione dall'Albo ha effetto dalla data di cessazione dell'attività dell'impresa o dalla data del provvedimento negli altri casi.".

(5) Articolo così sostituito dall'art. 18 della L.R. 1° giugno 2010, n. 16.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 10 recitava:

"(Revisione dell'Albo)

1. La Commissione dispone, ogni cinque anni, la revisione completa dell'Albo.

2. I criteri e le modalità per la revisione dell'Albo sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di artigianato, sentita la Commissione.".

(5a) Articolo abrogato dall'art. 25, comma 2, lett. a), della L.R. 1° giugno 2010, n. 16.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 12 recitava:

"(Ricorsi in materia di iscrizioni, modificazioni e cancellazioni)

1. Contro i provvedimenti della Commissione è ammesso il ricorso alla Giunta regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento adottato.

2. La Giunta regionale deve pronunciarsi con decisione motivata entro il termine di novanta giorni dal deposito del ricorso, decorso il quale, lo stesso si intente accolto.

3. I procedimenti di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per i ricorsi contro i provvedimenti di iscrizione, modificazione e cancellazione dalla sezione separata dell'Albo di cui all'articolo 11, comma 1.

4. Il ricorso alla Giunta regionale sospende gli effetti del provvedimento della Commissione.

5. La notificazione del provvedimento della Giunta regionale è fatta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento a cura dell'ufficio competente, entro venti giorni successivi alla data di esecutività della relativa deliberazione.

6. La decisione della Giunta regionale può essere impugnata dall'impresa artigiana, entro sessanta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento, ai sensi dell'articolo 7, comma sesto, della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato) e successive modificazioni.

7. La Commissione dà esecuzione ai provvedimenti adottati dalla Giunta regionale e dal Tribunale di Aosta.".

(6) Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 1° giugno 2010, n. 16.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 13 recitava:

"(Commissione regionale per l'artigianato)

1. È istituita presso la struttura regionale competente in materia di artigianato la Commissione regionale per l'artigianato.

2. La Commissione svolge le funzioni relative alla tenuta dell'Albo così come disposto dagli articoli 8, 9 e 10 nonché gli ulteriori seguenti compiti:

a) cooperare alla elaborazione della programmazione regionale per l'artigianato, svolgendo anche, su incarico della Giunta regionale, specifici studi ed indagini;

b) esprimere pareri sui disegni di legge in materia di artigianato;

c) attivarsi al fine di contrastare l'esercizio abusivo delle attività artigiane;

d) svolgere ogni ulteriore compito attribuito alle Commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla l. 443/1985 e successive modificazioni.".

(7) Comma così sostituito dall'art. 20, comma 1, della L.R. 1° giugno 2010, n. 16.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 14 recitava:

"2. Fanno parte della Commissione:

a) nove titolari di imprese artigiane con sede legale nel territorio della Regione Valle d'Aosta da almeno tre anni designati dalle organizzazioni regionali dell'artigianato. I posti sono ripartiti tra le organizzazioni regionali dell'artigianato in misura proporzionale al numero degli iscritti accertato in relazione al numero delle quote associative versate nell'anno precedente quello di costituzione o rinnovo della Commissione. I rappresentanti delle imprese artigiane possono essere sostituiti in qualsiasi momento su richiesta motivata dell'organizzazione che li ha designati. La relativa richiesta è trasmessa al Presidente della Commissione, che provvede a darne comunicazione al dirigente della struttura regionale competente in materia di artigianato per gli adempimenti conseguenti;

b) un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni regionali dell'artigianato;

c) un rappresentante delle organizzazioni sindacali regionali più rappresentative dei lavoratori dipendenti, designato unitariamente dalle organizzazioni medesime. In caso di mancata designazione unitaria, provvede la Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di artigianato;

d) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro;

e) un rappresentante dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);

f) un rappresentante dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).".

(8) Comma così modificato dall'art. 20, comma 2, della L.R. 1° giugno 2010, n. 16.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 14 recitava:

"3. I compiti di segretario della Commissione sono svolti da un funzionario della struttura regionale competente in materia di artigianato.".

(9) Lettera così modificata dall'art. 21, comma 1, della L.R. 1° giugno 2010, n. 16.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera b), del comma 2, dell'articolo 15 recitava:

"b) su richiesta di un terzo dei titolari delle imprese artigiane designati dalle organizzazioni regionali dell'artigianato;".

(9a) Comma abrogato dall'art. 25, comma 2, lett. b), della L.R. 1° giugno 2010, n. 16.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 15 recitava:

"4. Il Presidente della Commissione trasmette una relazione annuale sull'attività della Commissione medesima all'Assessore regionale competente in materia di artigianato.".

(10) Comma così sostituito dall'art. 21, comma 2, della L.R. 1° giugno 2010, n. 16.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 5 dell'articolo 15 recitava:

"5. In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento della Commissione, la Giunta regionale ne dispone lo scioglimento su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di artigianato. Durante il periodo di vacanza della Commissione le funzioni riguardanti la tenuta dell'Albo e l'accertamento dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono svolte dal dirigente della struttura regionale competente in materia di artigianato. La Commissione deve essere ricostituita entro centottanta giorni dalla data del provvedimento di scioglimento.".

(11) Lettera così modificata dall'art. 22, comma 1, della L.R. 1° giugno 2010, n. 16.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera a), del comma 1, dell'articolo 16 recitava:

"a) darne immediata comunicazione al Comune ed alle amministrazioni competenti in materia di vigilanza;".

(12) Comma così sostituito dall'art. 22, comma 2, della L.R. 1° giugno 2010, n. 16.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 16 recitava:

"2. I Comuni, le amministrazioni, le autorità e gli uffici ai quali ne è stata data comunicazione sono tenuti ad informare la Commissione dell'esito dei controlli effettuati, per l'eventuale applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 17, comma 2.".

(13) Articolo così sostituito dall'art. 23 della L.R. 1° giugno 2010, n. 16.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 17 recitava:

"(Sanzioni amministrative)

1. Chiunque ometta di presentare domanda di iscrizione, modificazione o denuncia di cessazione dell'attività entro il termine previsto dall'articolo 7, comma 1, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 100.000 (euro 51,64) a lire 1.000.000 (euro 516,46).

2. Le imprese non iscritte all'Albo che si avvalgono di una ditta o ragione sociale, di un'insegna o di un marchio con riferimento ad una attività artigianale, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 1.000.000 (euro 516, 46) a lire 3.000.000 (euro 1.549,37).

3. Per l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205).".

(14) Comma così sostituito dall'art. 24 della L.R. 1° giugno 2010, n. 16.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 18 recitava:

"4. I proventi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 7, comma 6, sono introitati al capitolo 8200 "Proventi derivanti dai diritti di segreteria versati per atti o servizi connessi alla gestione dei ruoli, registri ed albi camerali" dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione.".

(15) Comma abrogato dall'art. 25, comma 2, lett. c), della L.R. 1° giugno 2010, n. 16.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 5 dell'articolo 18 recitava:

"5. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 17 sono introitati al capitolo 7700 "Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni" dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione.".