Legge regionale 29 ottobre 1999, n. 33 - Testo storico

Legge regionale 29 ottobre 1999, n. 33

Bollettino Ufficiale regionale 03 11 1999 n. 49

Secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1999 e rideterminazione di autorizzazioni di spesa.

INDICE

Art. 1 - Autorizzazioni di maggiori o minori spese recate da leggi regionali

Art. 2 - Partecipazione finanziaria della Regione ai programmi oggetto di finanziamento comunitario

Art. 3 - Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente

Art. 4 - Strutture sanitarie

Art. 5 - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata

Art. 6 - Variazioni allo stato di previsione della spesa

Art. 7 - Copertura finanziaria

Art. 8 - Pareggio del bilancio

Art. 9 - Modifica dell'allegato n. 1 al bilancio di previsione - fondi globali

Art. 10 - Dichiarazione d'urgenza

Art. 1

(Autorizzazioni di maggiori o minori spese recate da leggi regionali)

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali, come rideterminate dalla legge regionale 12 gennaio 1999, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 1999/2001) e successive modificazioni, sono modificate, per l'anno 1999, nelle misure indicate nell'allegato A.

Art. 2

(Partecipazione finanziaria della Regione ai programmi oggetto di finanziamento comunitario)

  1. E' autorizzato, per l'anno 1999, l'ulteriore onere di lire 110 milioni (euro 56.810,26), quale quota di partecipazione regionale per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di Rotazione statale nell'ambito dell'iniziativa comunitaria KONVER II P.O. 1994/1999 – cap. 25038.

Art. 3

(Finanziamento della spesa sanitaria regionale di

parte corrente

)

1. La spesa sanitaria di parte corrente, determinata dall'articolo 15, comma 1, della l.r. 1/1999 e successive modificazioni, è aumentata di lire 800 milioni (euro 413.165,52).

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 1/1999 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente punto:

8) finanziamento per quote aggiuntive personale dipendente – cap. 59900.

Art. 4

(Strutture sanitarie)

1. L'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento all'USL per le strutture ospedaliere, determinata dall'articolo 17, comma 1, della l.r. 1/1999, è aumentata di lire 2.734 milioni (euro 1.411.993,16) – cap. 60380.

2. L'autorizzazione di spesa relativa alle strutture ospedaliere, determinata dall'articolo 17, comma 3, della l.r. 1/1999 e successive modificazioni, è diminuita di lire 2.384 milioni (euro 1.231.233,25) – cap. 60420.

Art. 5

(Variazioni allo stato di previsione dell'entrata)

  1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio è autorizzata:

a) l'iscrizione della maggiore entrata di lire 800 milioni (euro 413.165,52) quale recupero di contributi a carico degli utenti per la fruizione di servizi a favore delle persone anziane ed inabili, riferiti agli anni 1998 e precedenti, introitati dai Comuni e da questi versati alla Regione (cap. 7050);

b) l'iscrizione della maggiore entrata di lire 1.250 milioni (euro 645.571,12) quale recupero di somme sulle erogazioni di spese correnti (cap. 9500).

2. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 1999 sono apportate le seguenti variazioni in aumento in termini di competenza e di cassa:

cap. 7050 "Ricupero di contributi a carico degli utenti per la fruizione di servizi a favore delle persone anziane ed inabili"

lire 800.000.000

cap. 9500 "Ricupero di somme sulle erogazioni di spese correnti"

lire 1.250.000.000.

Art. 6

(Variazioni allo stato di previsione della spesa)

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1999 sono apportate le seguenti variazioni come indicate, in diminuzione, nell'allegato B e, in aumento, nell'allegato C:

a) in diminuzione

competenza lire 17.561.890.000

cassa lire 14.840.100.000;

b) in aumento

competenza lire 19.611.890.000

cassa lire 16.890.100.000.

Art. 7

(Copertura finanziaria)

1. La copertura del maggiore onere di lire 2.050 milioni per l'anno 1999, derivante dalle autorizzazioni disposte dalla presente legge, è assicurata dalle maggiori entrate accertate all'articolo 5.

Art. 8

(Pareggio del bilancio)

1. Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999, a seguito della variazione, pareggia nelle risultanze finali di lire 2.967.067.958.775 per la competenza e di lire 3.719.492.958.775 per la cassa.

Art. 9

(Modifica dell'allegato n. 1 al bilancio di previsione - fondi globali)

  1. A seguito delle variazioni disposte dall'articolo 6, comma 1, lettera a), l'allegato n. 1 al bilancio per l'anno 1999 (Elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi globali) è così modificato:
  1. il fondo iscritto al punto A.3 – Copertura del maggior fabbisogno dell'USL per l'anno 1998 derivante dall'aumento del costo di fattori impiegati determinato a livello nazionale (spesa farmaceutica e mobilità interregionale) – è diminuito di lire 2.000.000.000 (cap. 69000);
  2. il fondo iscritto al punto B.1.2. – Interventi finalizzati al risparmio energetico ed alla diversificazione delle fonti di energia - è diminuito di lire 1.300.000.000 (cap. 69020).

Art. 10

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.