Legge regionale 2 settembre 1996, n. 33 - Testo storico

Legge regionale 2 settembre 1996, n. 33

Bollettino ufficiale regionale 10 09 1996 n. 41

Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria).

Art. 1

(Modificazioni all'art. 5)

1. La lett. g) del comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria) è sostituita dalla seguente:

"g) i criteri per la distribuzione dei cacciatori nei comprensori alpini di caccia, nonché quelli per l'ammissione dei cacciatori non residenti nella regione;".

2. La lett. h) del comma 3 dell'art. 5 della l.r. 64/1994 è sostituita dalla seguente:

"h) i criteri per l'istituzione dei comprensori alpini di caccia e per il loro funzionamento;".

3. La lett. i) del comma 3 dell'art. 5 della l.r. 64/1994 è sostituita dalla seguente:

"i) i criteri per l'introduzione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento e reintroduzione."

Art. 2

(Modificazioni all'art. 8)

1. Dopo il comma 1 dell'art. 8 della l.r. 64/1994 è inserito il seguente:

"1 bis. Le attività di cui al comma 1 non possono essere svolte nelle aree interessate dai censimenti estivi dell'avifauna alpina indicate dalla struttura regionale competente in materia di fauna selvatica."

2. Il comma 2 dell'art. 8 della l.r. 64/1994 è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta regionale, in attuazione del piano regionale faunistico-venatorio di cui all'art. 5, istituisce le aree in cui sono permessi durante l'anno l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia."

3. Il comma 3 dell'art. 8 della l.r. 64/1994 è sostituito dal seguente:

"3. La deliberazione contenente la proposta di individuazione delle aree di cui al comma 2 viene trasmessa ai Comuni interessati per l'affissione all'albo pretorio e pubblicizzata mediante l'affissione di manifesti."

4. Il comma 6 dell'art. 8 della l.r. 64/1994 è sostituito dal seguente:

"6. Le aree di cui al comma 2 sono istituite per una durata di cinque anni ed alla scadenza può procedersi al loro rinnovo."

Art. 3

(Modificazioni all'art. 11)

1. L'art. 11 della l.r. 64/1994 è sostituito dal seguente:

"Art. 11

(Comprensori alpini di caccia)

1. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione Valle d'Aosta, con esclusione delle zone previste all'art. 7, è provvisoriamente costituito in un unico comprensorio alpino di caccia.

2. La Giunta regionale, sentiti il Comitato regionale per la gestione venatoria e la Consulta faunistica regionale, istituisce i comprensori alpini di caccia nei quali si dà luogo ad una pianificazione faunistico-venatoria più rispondente a particolari esigenze di riequilibrio del rapporto territorio - pressione venatoria - popolazione faunistica secondo i criteri di cui all'art. 5, comma 3, lett. h)."

Art. 4

(Modificazioni all'art. 14)

1. Il comma 2 dell'art. 14 della l.r. 64/1994 è sostituito dal seguente:

"2. La Consulta faunistica regionale è così composta:

a) l'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, o un consigliere regionale suo delegato, con funzioni di presidente;

b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di fauna selvatica, o suo sostituto;

c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi agrari, o suo sostituto;

d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di tutela dell'ambiente, o suo sostituto;

e) il responsabile del Servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale, o suo sostituto;

f) un esperto in gestione faunistica, designato dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, o suo sostituto;

g) un rappresentante designato dall'Ordine regionale dei laureati in scienze agrarie e forestali della Valle d'Aosta, o suo sostituto;

h) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale scelti fra i coltivatori diretti, o loro sostituti;

i) tre rappresentanti designati dalle associazioni naturalistiche o protezionistiche riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale) maggiormente rappresentative a livello regionale, o loro sostituti;

l) tre rappresentanti designati dalle sezioni regionali delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'art. 34 della l. 157/1992 e maggiormente rappresentative a livello regionale in ragione di un rappresentante per associazione, o loro sostituti;

m) il presidente del Comitato regionale per la gestione venatoria, di cui all'art. 15, o suo sostituto;

n) un rappresentante designato dall'Associazione dei Sindaci della Valle d'Aosta, o suo sostituto;

o) un rappresentante designato dalle Comunità montane, o suo sostituto.

Art. 5

(Modificazioni all'art. 15)

1. Dopo il comma 5 dell'art. 15 della l.r. 64/1994 è inserito il seguente:

"5 bis. Al presidente del Comitato regionale per la gestione venatoria, oltre a quanto stabilito dal comma 5, può essere corrisposta un'indennità di funzione, stabilita dal Comitato, di importo non superiore al venti per cento dell'indennità mensile dei consiglieri regionali."

2. Il comma 6 dell'art. 15 della l.r. 64/1994 è sostituito dal seguente:

"6. I compiti del Comitato regionale per la gestione venatoria sono:

a) provvedere al tesseramento annuale dei cacciatori, mediante il rilascio del tesserino regionale di cui all'art. 33;

b) regolamentare l'attività delle sezioni comunali cacciatori di cui all'art. 17 e le procedure per l'elezione dei rappresentanti delle circoscrizioni venatorie;

c) provvedere all'amministrazione ed alla gestione dei propri fondi e dei beni già intestati al Comitato regionale per la caccia, previsto dalla legge regionale 23 maggio 1973, n. 28 (Provvedimenti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia nella Regione autonoma della Valle d'Aosta);

d) formulare un parere in merito all'accesso e all'eventuale destinazione dei cacciatori non residenti nel territorio regionale sulla base degli indici di densità e dei criteri di cui all'art. 5;

e) individuare i cacciatori da destinare nei comprensori alpini di caccia sulla base dei criteri di cui all'art. 5, comma 3, lett. e) e g);

f) assicurare la partecipazione dei cacciatori alle operazioni di censimento e di gestione faunistica, promossi ed organizzati dall'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali;

g) svolgere altre funzioni ed incarichi eventualmente affidatigli dalla Regione in materia faunistico-venatoria."

3. Il comma 7 dell'art. 15 della l.r. 64/1994 è sostituito dal seguente:

"7. Il Comitato regionale per la gestione venatoria provvede all'espletamento dei propri compiti mediante il settanta per cento dei proventi di cui all'art. 39, comma 6, lett. b)."

Art. 6

(Modificazioni all'art. 18)

1. Il comma 5 dell'art. 18 della l.r. 64/1994 è sostituito dal seguente:

"5. Al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive e di limitare possibili cause di disturbo alla fauna selvatica, i bovini, ovini e caprini sull'intero territorio regionale devono essere sorvegliati, seppur saltuariamente. E' fatto divieto di lasciare vagare liberamente qualsiasi esemplare di cane al di fuori delle zone e nei periodi indicati dall'art. 8."

2. Dopo il comma 5 dell'art. 18 della l.r. 64/1994 è inserito il seguente:

"5 bis. Qualora, per la mancata sorveglianza, si renda necessario il recupero degli animali di cui al comma 5 da parte delle strutture della pubblica amministrazione, la stessa decide in merito alla destinazione dei capi recuperati."

3. Dopo il comma 6 dell'art. 18 della l.r. 64/1994 è inserito il seguente:

"6 bis. Ogni qualvolta l'omessa custodia di un animale di affezione provochi da parte dello stesso il ferimento o la morte di un esemplare di fauna selvatica, oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente, si applica al proprietario la sanzione amministrativa di cui all'art. 46, comma 4 bis."

Art. 7

(Modificazioni all'art. 33)

1. Il comma 2 dell'art. 33 della l.r. 64/1994 è sostituito dal seguente:

"2. Il rilascio del tesserino è subordinato:

a) al possesso della valida licenza di porto d'armi per uso di caccia, rilasciata dalla competente autorità;

b) all'avvenuto versamento delle tasse prescritte, compresa quella di concessione regionale annuale di cui all'art. 39;

c) all'aver stipulato il contratto di assicurazione di cui all'art. 38;

d) all'aver optato, ai sensi dell'art. 12 della l. 157/1992, per la forma di caccia vagante in zona Alpi;

e) all'aver compiuto il diciottesimo anno di età."

2. Il comma 4 dell'art. 33 della l.r. 64/1994 è sostituito dal seguente:

"4. Il tesserino deve essere restituito all'Amministrazione regionale, per il tramite del Comitato regionale per la gestione venatoria, entro quindici giorni dal termine della stagione venatoria."

Art. 8

(Modificazioni all'art. 34)

1. Il comma 4 dell'art. 34 della l.r. 64/1994 è sostituito dal seguente:

"4. Gli aspiranti cacciatori possono essere ammessi a sostenere la prova d'esame per l'abilitazione venatoria nelle sessioni previste nell'anno di compimento del diciottesimo anno di età."

Art. 9

(Modificazioni all'art. 35)

1. Il comma 4 dell'art. 35 della l.r. 64/1994 è sostituito dal seguente:

"4. Le funzioni di segretario rogante sono svolte da personale del Comitato regionale per la gestione venatoria."

Art. 10

(Modificazioni all'art. 42)

1. Il comma 2 dell'art. 42 della l.r. 64/1994 è sostituito dal seguente:

"2. La vigilanza di cui al comma 1 è altresì affidata alle guardie addette ai parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ed alle guardie giurate, comunali, forestali, campestri e private."

2. Il comma 3 dell'art. 42 della l.r. 64/1994 è sostituito dal seguente:

"3. L'attività delle guardie venatorie volontarie è coordinata dalla Regione, tramite l'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, ed è disciplinata da apposito regolamento predisposto dall'Assessorato stesso in collaborazione con il Comitato regionale per la gestione venatoria, da approvarsi dal Consiglio regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."

Art. 11

(Modificazioni all'art. 44)

1. Il comma 3 dell'art. 44 della l.r. 64/1994 è sostituito dal seguente:

"3. La commissione d'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità di cui al comma 1 è quella di cui all'art. 35, integrata da un membro effettivo ed uno supplente per ciascuna delle tipologie di associazioni di cui all'art. 14, comma 2, lett. h), i), e l)."

Art. 12

(Modificazioni all'art. 46)

1. Il comma 2 dell'art. 46 della l.r. 64/1994 è sostituito dal seguente:

"2. Per le violazioni alla presente legge non espressamente sanzionate si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000."

2. Il comma 4 dell'art. 46 della l.r. 64/1994 è sostituito dal seguente:

"4. Per le violazioni previste dall'art. 45 e dal comma 1 del presente articolo si applica il ritiro e la sospensione del tesserino venatorio, non configurabile come pena accessoria ai sensi degli art. 19 e 20 del codice penale, con le seguenti modalità:

a) due anni per le violazioni previste dall'art. 30 della l. 157/1992;

b) un anno per le violazioni di cui all'art. 31, comma 1, lett. a), b), c), e), f), g), h), i), l) della l. 157/1992 e per le violazioni del comma 1, lett. a), c), e), f), h), i), l), m), o), p) del presente articolo."

3. Dopo il comma 4 della l.r. 64/1994 è inserito il seguente:

"4 bis. Per ogni capo di selvaggina abbattuto o catturato abusivamente, il responsabile, oltre alle sanzioni previste dalla legislazione vigente in materia, è soggetto ad una ulteriore sanzione amministrativa il cui importo è di seguito riportato:

a) da lire 2.500.000 a lire 15.000.000 per gatto selvatico, lince, lontra, lupo, orso, gipeto, martora;

b) da lire 1.250.000 a lire 7.500.000 per stambecco, marmotta, rapaci diurni, rapaci notturni, lepre variabile, coturnice, pernice bianca, fagiano di monte;

c) da lire 500.000 a lire 3.000.000 per camoscio, capriolo, cervo;

d) da lire 250.000 a lire 1.500.000 per lepre europea, coniglio selvatico;

e) da lire 1.250.000 a lire 7.500.000 per tutte le restanti specie non cacciabili protette da convenzioni e direttive internazionali e da leggi nazionali;

f) da lire 250.000 a lire 1.500.000 per tutte le restanti specie."

4. Il comma 5 dell'art. 46 della l.r. 64/1994 è sostituito dal seguente:

"5. I proventi di cui ai commi 1 e 4 bis saranno introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) della parte entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 1994 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri."