Legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 - Testo vigente

Legge regionale 21 agosto 1995, n. 33

Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali.

(B.U. 12 settembre 1995, n. 41).

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Trattamento indennitario dei consiglieri regionali

CAPO II

INDENNITA' DI CARICA, INDENNITA' DI FUNZIONE E DIARIA

Art. 2 - Indennità di carica

Art. 3 - Trattenute sull'indennità di carica

Art. 4 - Diritto alle indennità di carica

Art. 5 - Indennità di funzione

Art. 6 - Diaria mensile

Art. 7 - Trattenute per assenze

CAPO III

TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE

Art. 8 - Indennità di missione e rimborsi spese

Art. 9 - Omissis.

Art. 10 - Rimborso delle spese legali e processuali e coperture assicurative

Art. 10bis - Omissis.

CAPO IV

INDENNITA' DI FINE MANDATO E ASSEGNO VITALIZIO

Art. 11 - Indennità di fine mandato

Art. 12 - Misura dell'indennità di fine mandato

Art. 13 - Assegno vitalizio

Art. 14 - Consiglieri inabili al lavoro

Art. 15 - Accertamento dell'inabilità permanente

Art. 16 - Contributi volontari

Art. 17 - Restituzione dei contributi versati. Ricongiunzione. Sospensione dell'assegno vitalizio

Art. 18 - Misura dell'assegno vitalizio

Art. 19 - Decorrenza dell'assegno vitalizio

Art. 20 - Quota aggiuntiva alla trattenuta prevista all'art. 3

Art. 21 - Quota dell'assegno in caso di morte del consigliere nel corso del mandato consiliare

Art. 22 - Decorrenza e prescrizioni dei ratei di assegno

CAPO V

DISPOSIZIONI SUL COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA DEI DIPENDENTI DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE. SOSPENSIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE

Art. 23 - Collocamento in aspettativa

Art. 24 - Opzione circa il trattamento economico

Art. 25 - Sospensione dell'indennità

Art. 26 - Assegno in caso di sospensione

Art. 27 - Supplenza

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28 - Oneri per il trattamento indennitario dei consiglieri

Art. 29 - Disposizioni transitorie e finali

Art. 30 - Abrogazioni

Art. 31 - Norme finanziarie

Art. 32 - Dichiarazione d'urgenza

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Trattamento indennitario dei consiglieri regionali e assegno vitalizio) (1)

1. Il trattamento indennitario spettante ai consiglieri regionali si articola in:

a) indennità di carica e indennità di funzione;

b) diaria;

c) indennità di missione;

d) indennità per fine mandato.

2. Ai consiglieri regionali cessati dal mandato spetta la corresponsione di un assegno vitalizio, disciplinato negli articoli 13 e seguenti della presente legge.

CAPO II

INDENNITA' DI CARICA, INDENNITA' DI FUNZIONE E DIARIA

Art. 2

(Indennità di carica)

1. L'indennità mensile di carica dei consiglieri regionali è pari a euro 5.185 lordi. (2)

2. (3)

3. (3a)

4. (3b)

5. (3c)

Art. 3

(Trattenute sull'indennità di carica)

1. Sull'indennità di carica di cui all'articolo 2 è disposta una trattenuta obbligatoria pari al 3,5 per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e pari all'8,80 per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio di cui alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 (Interventi per il contenimento della spesa in materia di previdenza dei consiglieri regionali. Costituzione dell'Istituto per il sistema previdenziale dei Consiglieri regionali (*). Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali)). (4)

2. I consiglieri che, ai sensi dell'art. 24, optino, in luogo dell'indennità di carica di cui all'art. 2, per il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, hanno facoltà di versare mensilmente contributi, nella misura di cui al comma 1, per ottenere la valutazione, ai fini dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato, del periodo in cui ha avuto effetto la predetta opzione.

Art. 4

(Diritto alle indennità di carica)

1. La corresponsione dell'indennità di carica e dei rimborsi spese decorre dal giorno della convalida delle elezioni e cessa alla data della prima riunione del nuovo Consiglio regionale.

2. Ai consiglieri che cessano dalla carica nel corso della legislatura le indennità ed i rimborsi spese sono corrisposti fino al giorno antecedente quello della cessazione.

Art. 5

(Indennità di funzione)

1. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta alla indennità prevista all'articolo 2, un'indennità mensile di funzione pari a:

a) per il Presidente della Regione: euro 5.730 lordi; (4a)

b) per il Presidente del Consiglio regionale e per i componenti della Giunta regionale: euro 4.011 lordi; (4b)

c) per i vicepresidenti del Consiglio regionale: euro 1.719 lordi;

d) per i Presidenti delle Commissioni consiliari, istituite a norma dello Statuto e del regolamento interno del Consiglio regionale, nonché per i segretari dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale: euro 859 lordi. (5)

2. Per l'espletamento delle funzioni prefettizie, al Presidente della Regione è attribuita un'ulteriore indennità pari a euro 520 lordi. (6)

3. Le indennità di cui al comma 1 non sono cumulabili tra di loro. Al consigliere che svolga più di una delle funzioni indicate è corrisposta l'indennità più favorevole.

4. Le indennità di cui al comma 1 sono corrisposte a decorrere dalla data di assunzione della carica e per tutta la durata della stessa.

5. Qualora una delle funzioni di cui al comma 1 sia prorogata, a norma di legge o di regolamento, per periodi successivi alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, il consigliere non rieletto che eserciti tale funzione continua a percepire le indennità di carica e di funzione, e ad essere assoggettato alle trattenute di cui all'art. 3, fino alla scadenza della proroga.

6. Agli assessori regionali in carica che non facciano parte del Consiglio sono attribuite, oltre all'indennità di funzione di cui al comma 1, lett. b), l'indennità di carica e la diaria mensile, i cui importi sono determinati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in misura non superiore a quelli spettanti ai consiglieri regionali. Agli assessori di cui al presente comma si applicano le altre disposizioni contenute nella presente legge, ad eccezione di quelle di cui al Capo IV.

Art. 6

(Diaria mensile) (7)

1. L'ammontare della diaria, quale rimborso forfetario mensile per le spese inerenti all'esercizio del mandato spettante ai consiglieri senza distinzione di carica, è pari a euro 2.686.

Art. 6bis

(Divieto di cumulo) (7a)

1. La partecipazione a commissioni, comitati, organi di enti di qualsiasi tipo, che sia connessa alle cariche di Presidente della Regione, di Presidente del Consiglio regionale, di assessore regionale e di consigliere regionale, è svolta a titolo gratuito e non dà diritto, in favore dei medesimi soggetti, alla corresponsione di indennità, gettoni di presenza o compensi comunque denominati.

2. Alle indennità di cui agli articoli 2 e 5 non si cumulano assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo, conferiti dallo Stato, dalla Regione, dai Comuni, dalle agenzie e dalle aziende da essi dipendenti, da enti pubblici non economici, da società partecipate o controllate dallo Stato o dalle Regioni, da concessionari di pubblici servizi e da enti privati aventi rapporti di affari con lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno, i soggetti di cui al comma 1 dichiarano le somme eventualmente percepite per i titoli di cui al comma 2 ovvero effettuano una dichiarazione negativa. La competente struttura del Consiglio provvede alle conseguenti ritenute sulle indennità.

Art. 7

(Trattenute per assenze)

1. Ai consiglieri regionali, per ogni assenza dalle sedute del Consiglio e delle Commissioni permanenti è applicata una trattenuta del due per cento sull'indennità di carica e sulla diaria, salvo che l'assenza sia dovuta ad incarico di missione dato dal Presidente del Consiglio o dal Presidente della Giunta, o a ragioni di salute comprovate da certificato medico.

1 bis. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, con propria deliberazione, sentita la Conferenza dei capigruppo, può stabilire di estendere l'applicazione della trattenuta di cui al comma 1 alle assenze dalle sedute di altri organi interni del Consiglio e, con le opportune graduazioni, alle assenze parziali dalle sedute del Consiglio e di tutti i suoi organi interni. (8)

CAPO III

TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE (8a)

Sezione I

Trattamento di missione

Art. 8

(Indennità di missione e rimborsi spese) (9)

1. Ai consiglieri regionali e ai componenti della Giunta regionale che per l'espletamento del proprio mandato o per incarico dei Presidenti del Consiglio o della Giunta, si rechino al di fuori del territorio regionale sono rimborsate le spese di viaggio; per i viaggi compiuti con propri automezzi è corrisposto un rimborso chilometrico pari a quello corrisposto ai dipendenti regionali. È inoltre corrisposta un'indennità di missione eguale a quella spettante ai funzionari dipendenti dell'Amministrazione regionale appartenenti alle qualifiche dirigenziali per missioni nel territorio dello Stato o all'estero.

2. In sostituzione dell'indennità di missione di cui al comma 1 può essere corrisposto il rimborso delle spese sostenute e documentate con un'eventuale maggiorazione del dieci per cento del loro ammontare per spese non documentabili. Tale maggiorazione è elevata al venti per cento per le missioni effettuate all'estero.

3. Le liquidazioni delle indennità e dei rimborsi di cui al comma 1 sono effettuate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio o dalla Giunta regionale secondo la rispettiva competenza.

Sezione II

Assicurazioni e rimborsi delle spese legali, peritali e processuali

Art. 9

(Coperture assicurative) (10)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per il tramite della struttura regionale competente in materia di assicurazioni, può stipulare a favore dei consiglieri regionali e dei componenti della Giunta regionale, in relazione all'adempimento del loro mandato o all'esercizio delle loro funzioni, contratti di assicurazione per:

a) il rimborso delle spese legali, peritali e processuali sostenute:

1) per l'assistenza e la difesa in procedimenti di responsabilità civile, penale e amministrativo-contabile, per fatti o atti commessi senza dolo o colpa grave;

2) per l'assistenza e la difesa volte ad ottenere il risarcimento dei danni alla persona e alle cose subiti per fatti colposi o dolosi di terzi;

3) per l'assistenza e la difesa volte a promuovere l'azione penale nei confronti di terzi per fatti colposi o dolosi subiti;

b) la copertura della responsabilità civile e patrimoniale per fatti o atti compiuti, senza dolo o colpa grave;

c) la copertura dei danni materiali e diretti derivanti dalla circolazione stradale riportati, nell'espletamento di missioni, dal mezzo di proprietà dei consiglieri regionali e dei componenti della Giunta, oppure di un componente della famiglia anagrafica degli stessi, quale risultante dallo stato di famiglia;

d) la copertura degli infortuni patiti dai consiglieri regionali e dai componenti della Giunta.

Art. 10

(Rimborso delle spese legali, peritali e processuali) (11)

1. I consiglieri regionali e i componenti della Giunta nei cui confronti sia stato instaurato un procedimento per responsabilità civile, penale o amministrativo-contabile, in conseguenza di fatti e atti connessi all'adempimento del loro mandato o all'esercizio delle loro funzioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 9, possono chiedere il rimborso delle spese legali, peritali e processuali sostenute, debitamente documentate, nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura regionale.

2. Sono rimborsabili le spese relative agli oneri di difesa sostenuti in qualsiasi fase del procedimento, ivi compresa quella delle indagini preliminari nei procedimenti penali e della fase pre-processuale nei procedimenti di responsabilità amministrativo-contabile, definite con provvedimento di archiviazione.

3. Il rimborso delle spese di cui al comma 1 è in ogni caso limitato a quelle sostenute per un solo legale, e per l'eventuale domiciliatario, nonché per un solo consulente o perito tecnico di parte per singolo ramo o disciplina attinenti all'oggetto della consulenza o perizia.

4. Il rimborso delle spese di cui al comma 1 non spetta nei seguenti casi:

a) in caso di sentenza di condanna definitiva che accerti la responsabilità per dolo o colpa grave;

b) in caso di conflitto d'interessi con la Regione, salvo il caso in cui, anche qualora la Regione si sia costituita parte civile nel processo penale, ogni conflitto di interesse tra il soggetto convenuto e la stessa risulti in concreto insussistente all'esito del relativo procedimento giudiziale o amministrativo;

c) in caso di controversia sorta tra soggetti di cui al comma 1, nonché tra gli stessi e la Regione.

5. Qualora le spese di cui al comma 1 non siano coperte, totalmente o parzialmente, dai contratti di assicurazione di cui all'articolo 9 per ragioni afferenti alla valutazione del valore della causa, al superamento dei massimali previsti dalla polizza assicurativa, all'insorgenza del caso assicurativo o in generale all'operatività della polizza o all'insussistenza di una polizza assicurativa, la Giunta regionale, in presenza dei presupposti, delibera l'entità del rimborso delle medesime, fermo restando le esclusioni di cui al comma 4. Il rimborso è escluso nel caso di mancata o tardiva denuncia del sinistro da parte dell'interessato.

6. L'importo del rimborso deliberato dalla Giunta regionale ai sensi del comma 5 non può eccedere i limiti conseguenti alla valutazione della congruità dei preventivi e delle parcelle, nonché della complessità del relativo procedimento, da parte dell'Avvocatura regionale, sulla base dei parametri stabiliti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), e previo esame degli atti e documenti di causa prodotti dal richiedente. Per le spese peritali, il rimborso è subordinato al parere di congruità rilasciato dal competente ordine professionale.

Art. 10bis

(Modalità operative) (12)

1. Ai fini dell'apertura del sinistro e del rimborso delle spese di cui agli articoli 9 e 10, i consiglieri regionali e i componenti della Giunta trasmettono tempestivamente alla struttura competente del Consiglio regionale, nonché all'Avvocatura regionale, la richiesta di apertura del sinistro, corredata del primo atto giudiziario o stragiudiziale loro notificato. A cura degli stessi sono inoltre trasmessi anche tutti i successivi atti relativi al procedimento.

2. I consiglieri regionali e i componenti della Giunta, entro sessanta giorni dall'apertura del sinistro, trasmettono, altresì, alla struttura competente del Consiglio regionale nonché all'Avvocatura regionale:

a) copia del mandato conferito al legale di fiducia, o della convenzione stipulata con lo stesso, nonché del preventivo di spesa della prestazione professionale con indicazione analitica delle voci di spesa, redatto dal legale stesso ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della l. 247/2012;

b) dichiarazione attestante l'esistenza o meno di eventuale polizza personale stipulata dal richiedente per il medesimo rischio ai sensi dell'articolo 1910 del codice civile;

c) ogni altro documento utile ai fini del procedimento.

3. I consiglieri regionali e i componenti della Giunta che intendano avvalersi di un consulente o perito tecnico di parte per singolo ramo o disciplina attinenti all'oggetto della consulenza o perizia trasmettono agli uffici competenti del Consiglio regionale, nonché all'Avvocatura regionale, la copia dell'incarico conferito nonché del relativo preventivo di spesa, con indicazione analitica delle voci di spesa, redatto dal consulente stesso.

4. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore adempimento o aspetto, anche procedimentale, necessario all'attuazione del presente articolo nonché dell'articolo 10.

CAPO IV

INDENNITA' DI FINE MANDATO E ASSEGNO VITALIZIO

Art. 11

(Indennità di fine mandato)

1. L'indennità di fine mandato spetta ai consiglieri regionali che non siano rieletti, o che non si ripresentino candidati, a condizione che abbiano versato il contributo di cui all'art. 3.

2. L'indennità spetta altresì ai consiglieri regionali che cessino dalla carica nel corso della legislatura. Non spetta in caso di annullamento dell'elezione.

3. In caso di morte durante l'esercizio del mandato, l'indennità spetta agli eredi del consigliere regionale.

Art. 12

(Misura dell'indennità di fine mandato)

1. La misura dell'indennità è stabilita, per ogni anno di mandato esercitato, in una mensilità dell'ultima indennità lorda di cui all'art. 2 percepita dal consigliere regionale, fino ad un massimo di dieci mensilità.

2. La frazione di anno inferiore o pari a sei mesi non viene computata, mentre quella superiore a sei mesi viene considerata anno intero.

3. Il consigliere che abbia già beneficiato della liquidazione dell'indennità di fine mandato ha diritto, nel caso di rielezione in legislature successive a quelle per la quale ha avuto luogo la liquidazione, alla corresponsione di un'indennità per i mandati successivi fino alla concorrenza di dieci mensilità comprese quelle tenute a calcolo per la liquidazione già percepita. In nessun caso può essere corrisposta al consigliere regionale, per tutto l'arco della sua attività consiliare, anche se non continuativa, un'indennità di fine mandato per periodi eccedenti i dieci anni.

Art. 13

(Assegno vitalizio)

1. L'assegno vitalizio mensile compete ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e abbiano corrisposto il contributo di cui all'articolo 3 per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel Consiglio regionale. L'età è diminuita di un anno per ogni anno di mandato consiliare oltre il quinto, fino al limite di sessanta anni. (13)

2. L'assegno vitalizio, tanto nella forma diretta quanto nella quota prevista dall'art. 20, è cumulabile, senza detrazione alcuna, con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al consigliere cessato dal mandato o agli aventi diritto alla quota di cui all'art. 20.

3. Ai fini del computo del periodo di mandato di cui al comma 1, la frazione di anno si considera come anno intero purché sia di durata non inferiore a sei mesi ed un giorno. Per il periodo così computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio mensile di cui all'art. 3.

Art. 14

(Consiglieri inabili al lavoro)

1. Hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dall'età e dalla durata dell'effettivo mandato, i consiglieri i quali divengano totalmente e permanentemente inabili al lavoro nel corso dell'esercizio del mandato.

2. Qualora l'inabilità totale e permanente al lavoro sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato, l'assegno spetta anche se essa si verifichi o sia provata dopo la cessazione del mandato, ma entro il termine di cinque anni dalla cessazione stessa.

3. Se nonostante la dichiarazione di inabilità il consigliere svolge un'attività continuativa di lavoro dipendente od autonomo, l'assegno vitalizio per inabilità non spetta e, se già concesso, è revocato. L'Ufficio di Presidenza può eseguire o fare eseguire in merito ogni accertamento necessario ed opportuno. L'Ufficio di Presidenza può, inoltre, richiedere all'interessato l'esibizione di certificati o documenti e la sottoscrizione di dichiarazioni, disponendo anche la sospensione dell'erogazione dell'assegno, fino a quando l'interessato non adempia.

4. Non è considerata attività di lavoro, ai fini del comma 3, l'esercizio di cariche pubbliche elettive e degli incarichi indicati all'art. 2, comma 3.

Art. 15

(Accertamento dell'inabilità permanente)

1. L'accertamento di inabilità di cui all'art. 14 è compiuto da un collegio medico composto da tre membri, di cui due nominati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e uno indicato dall'interessato.

2. Sulle conclusioni del collegio medico delibera l'Ufficio di Presidenza che può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.

3. Costituiscono, in ogni caso, permanente inabilità a proficuo lavoro le lesioni o infermità rientranti in quelle previste dalle categorie I e II della tabella A allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra).

4. Qualora la decisione di cui al comma 2 sia positiva, l'assegno vitalizio spetta dal giorno in cui è stata presentata la domanda.

Art. 16

(Contributi volontari)

1. Il consigliere che abbia versato il contributo di cui all'art. 3 per un periodo inferiore a cinque anni ma pari almeno a trenta mesi, ha facoltà di continuare, qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà maturato il quinquennio contributivo e compiuto il sessantesimo anno di età.

2. Il consigliere che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve presentare domanda scritta al Presidente del Consiglio entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di mancata rielezione, o, se la cessazione del mandato avvenga per altre cause, dalla data nella quale è uscito di carica. Il versamento deve avvenire in unica soluzione, entro centottanta giorni dall'accoglimento della domanda da parte dell'Ufficio di Presidenza, a pena di decadenza. L'ammontare del versamento è determinato con riferimento all'indennità di carica vigente alla data di presentazione della domanda.

3. Non è ammesso alla contribuzione volontaria il consigliere dichiarato ineleggibile.

Art. 17

(Restituzione dei contributi versati. Ricongiunzione. Sospensione dell'assegno vitalizio)

1. Il consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio e che non possa o non intenda avvalersi della facoltà di cui all'art. 16, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del cento per cento senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.

2. Il consigliere regionale che non abbia esercitato il mandato per un'intera legislatura e che abbia ottenuto la restituzione di contributi trattenuti, qualora sia rieletto in successive legislature, ha diritto, su domanda, a versare nuovamente i contributi per il suddetto periodo nella misura corrispondente a quella vigente alla data della domanda.

3. Qualora il consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già goda resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione del mandato l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.

4. L'erogazione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ad altro Consiglio regionale o qualora venga nominato assessore regionale o sia eletto alla carica di Sindaco del Comune di Aosta; l'assegno è ripristinato con la cessazione dell'esercizio di tali mandati.

Art. 18

(Misura dell'assegno vitalizio)

1. L'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato in percentuale sull'indennità mensile lorda di cui all'art. 2 spettante ai consiglieri nel mese da cui decorre l'assegno.

2. L'ammontare dell'assegno determinato ai sensi del comma 1 è incrementato dal 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati determinatosi nell'anno precedente, secondo le rilevazioni ISTAT.

3. La misura dell'assegno vitalizio varia in relazione al numero di anni di mandato legislativo secondo la seguente tabella:

Anni di contribuzione % sull'indennità mensile lorda

5 20%

6 24%

7 28%

8 32%

9 36%

10 40%

11 44%

12 48%

13 52%

14 56%

15 ed oltre 60%

4. Nell'ipotesi prevista all'art. 14, comma 2, qualora il consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dall'esercizio del mandato prima di avere raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio sarà commisurato all'importo minimo.

Art. 19

(Decorrenza dell'assegno vitalizio)

1. L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età per conseguire il diritto.

2. Nel caso in cui il consigliere, al momento della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 1, l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione del mandato.

3. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'assegno percepiscono l'assegno stesso con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della fine della legislatura.

Art. 20

(Quota aggiuntiva alla trattenuta prevista all'art. 3)

1. Il consigliere, previo versamento per tutta la durata del mandato di una quota aggiuntiva pari al venticinque per cento della trattenuta di cui all'art. 3, ha diritto di determinare l'attribuzione, dopo il proprio decesso, o al coniuge o ai figli di una quota pari al sessanta per cento dell'importo lordo dell'assegno vitalizio a lui spettante. Condizione necessaria perché si determini questa attribuzione è che il consigliere, al momento del decesso, abbia conseguito i requisiti di contribuzione prescritti per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio.

2. Nel caso in cui la quota dell'assegno sia attribuita ai figli, essa è suddivisa in parti uguali. I figli hanno diritto alla quota loro attribuita fino al compimento del diciottesimo anno di età, salvo il caso di totale invalidità a proficuo lavoro accertata con le modalità di cui all'art. 15. Hanno, altresì, diritto a conseguire l'assegno vitalizio di reversibilità gli orfani che, pur avendo superato il diciottesimo anno di età, frequentino una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, e gli orfani regolarmente iscritti ad una facoltà universitaria, che non si trovino in posizione di fuori corso e non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età.

3. La perdita del diritto da parte di uno o più figli alla parte di quota spettante comporta la ridistribuzione della quota complessiva tra gli altri figli.

4. L'ottenimento del beneficio di cui ai commi 1 e 2 è subordinato alla comunicazione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di volersene avvalere. Il consigliere può in ogni momento modificare l'indicazione nominativa delle persone beneficiarie.

5. Sia la comunicazione di cui al comma 4, sia l'inizio della contribuzione di cui al comma 1, devono aver luogo entro sessanta giorni dalla assunzione del mandato consiliare, pena la decadenza dal diritto di chiedere il beneficio. Tale causa di decadenza non opera in caso di matrimonio o di nascita di figli successivamente all'inizio del mandato consiliare; in tal caso, il termine per la comunicazione decorre dalla data del matrimonio o dalla nascita di figli e l'obbligo del pagamento della quota aggiuntiva di cui al comma 1 retroagisce alla data di assunzione della carica di consigliere.

6. Qualora uno dei beneficiari della quota dell'assegno entri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento della medesima resta sospeso per tutta la durata di esercizio del mandato, ed è ripristinato alla cessazione di questo. La quota dell'assegno non è comunque cumulabile con l'assegno vitalizio diretto a carico dello stesso Consiglio regionale. Il diritto alla quota si estingue con la morte della persona che ne ha beneficiato al momento del decesso del consigliere.

Art. 21

(Quota dell'assegno in caso di morte del consigliere nel corso del mandato consiliare)

1. Se il decesso del consigliere avviene nel corso del mandato consiliare, la quota dell'assegno compete agli aventi diritto, nella misura di cui all'art. 20, comma 1, indipendentemente dagli anni di mandato coperti dal contributo di cui all'art. 3. Qualora il consigliere deceduto non abbia versato contributi per almeno cinque anni, la misura dell'assegno è commisurata a quella dell'importo minimo del vitalizio.

Art. 22

(Decorrenza e prescrizioni dei ratei di assegno)

1. La corresponsione della quota di assegno di cui all'art. 20 decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del consigliere.

2. I ratei di assegni non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti.

3. Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore, decide inappellabilmente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

CAPO V

DISPOSIZIONI SUL COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA DEI DIPENDENTI DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE. SOSPENSIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE

Art. 23

(Collocamento in aspettativa)

1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato, ai sensi dell'art. 71, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421).

2. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della convalida delle elezioni, in sede di prima elezione o di supplenza. Il Consiglio regionale dà immediata comunicazione della proclamazione degli eletti alle amministrazioni cui essi appartengono, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di aspettativa. Tali provvedimenti retroagiscono alla data di convalida delle elezioni e perdono effetto dalla data in cui il consigliere cessa, per qualsiasi ragione, dalle sue funzioni.

3. Per aspettativa senza assegni si intende il collocamento in aspettativa senza che all'interessato competa alcun trattamento economico da parte della pubblica amministrazione di appartenenza, salvo il caso di cui all'art. 24.

Art. 24

(Opzione circa il trattamento economico)

1. I consiglieri in aspettativa ai sensi dell'art. 23 possono optare, in luogo dell'indennità consiliare, per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.

2. Nel caso dell'opzione di cui al comma 1, il trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.

3. Ai fini di cui al comma 1, per indennità consiliare si intende esclusivamente l'indennità di carica fissa mensile di cui all'art. 2, riconosciuta in misura uguale a tutti i consiglieri regionali.

4. In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso l'amministrazione di appartenenza, il consigliere conserva il diritto a percepire, a carico della Regione, l'indennità di funzione di cui all'art. 5, collegata alle cariche particolari eventualmente ricoperte e le indennità e i rimborsi di cui agli art. 6, 8, 9 e 10.

5. L'opzione di cui al comma 1 può essere effettuata in qualsiasi momento. Essa viene comunicata al Presidente del Consiglio regionale, che ne dà immediata notizia all'amministrazione cui il consigliere optante appartiene ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata comunicata al Presidente del Consiglio regionale. Se è effettuata all'atto della convalida delle elezioni, l'opzione ha effetto dalla medesima data. L'opzione può essere modificata con le stesse modalità.

Art. 25

(Sospensione dell'indennità)

1. La corresponsione delle indennità di cui alla presente legge è sospesa di diritto:

a) nei casi di cui all'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come modificato dall'art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

b) nei confronti dei consiglieri regionali per i quali l'autorità giudiziaria abbia emesso ordine di carcerazione o disposto con ordinanza la custodia cautelare o gli arresti domiciliari per delitto non colposo.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, preso atto dello stato di privazione della libertà personale del consigliere o della sospensione dalla carica, dispone immediatamente la sospensione delle indennità con decorrenza dalla data dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. Oltre ai casi indicati nell'art. 15, comma 4 quater, della l. 55/1990, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 e dalla l. 30/1994, la sospensione dell'indennità cessa con la revoca dell'ordinanza di cui al comma 1 disposta ai sensi dell'art. 299 del codice di procedura penale e con l'emissione dell'ordinanza di cui all'art. 306 dello stesso codice.

Art. 26

(Assegno in caso di sospensione)

1. Nelle ipotesi di cui all'art. 25, al consigliere regionale sospeso, per la durata della sospensione, spetta esclusivamente un assegno pari all'indennità di carica in godimento, ridotta del cinquanta per cento.

2. In caso di provvedimento definitivo di proscioglimento, al consigliere che sia stato sospeso è corrisposta, con riferimento al periodo di sospensione, l'intera indennità di carica, detratto l'assegno già corrisposto ai sensi del comma 1. Sull'indennità di carica vengono operate le trattenute di cui all'art. 3; in tal caso, il periodo di sospensione è valido a tutti gli effetti ai fini di cui all'art. 13.

Art. 27

(Supplenza)

1. Nel caso di sospensione di un consigliere regionale intervenuta ai sensi della vigente normativa, il Consiglio regionale, nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione ai sensi della vigente normativa.

2. Il consigliere supplente è considerato, per tutta la durata della supplenza, consigliere regionale a tutti gli effetti giuridici ed economici.

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28

(Oneri per il trattamento indennitario dei consiglieri)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, tutte le funzioni della Cassa di previdenza sono trasferite al bilancio del Consiglio. L'Ufficio di presidenza del Consiglio provvede, con propri atti, a predisporre gli adempimenti necessari in ordine alla cessazione dell'attività ed alla definizione dello stato patrimoniale della Cassa. Le risultanze patrimoniali determinate con la liquidazione della Cassa sono trasferite al bilancio del Consiglio.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1996, le spese per la restituzione dei contributi ai sensi dell'art. 17 e in genere tutte le spese già rientranti nelle funzioni della soppressa Cassa di previdenza sono a carico dei corrispondenti capitoli di spesa del bilancio del Consiglio.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1996, l'istruzione delle pratiche, la tenuta dei conti e ogni altra incombenza inerente la corresponsione delle indennità e dei rimborsi previsti dalla presente legge sono curate dall'Ufficio di Presidenza attraverso gli uffici del Consiglio regionale.

Art. 29

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le norme di cui ai Capi I, II e III decorrono dal 1° gennaio 1995.

2. L'art. 20 si applica ai consiglieri eletti per la prima volta al Consiglio regionale nella legislatura successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.

3. Per i consiglieri in carica o cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della presente legge, la materia di cui all'art. 20 continua ad essere disciplinata in conformità alle disposizioni vigenti anteriormente al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

4. Gli assegni vitalizi, sia degli ex consiglieri che degli altri aventi diritto, già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati con riferimento all'indennità mensile lorda di carica spettante ai consiglieri regionali alla data del 31 dicembre 1994. L'ammontare dell'assegno così rideterminato è incrementato dal 1° gennaio di ogni anno, a partire dal 1° gennaio 1996, sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati (ISTAT) riferito all'anno precedente. (14)

Art. 30

(Abrogazioni)

1. Dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli art. da 1 a 10 della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 69 (Norme sulle indennità e sui rimborsi spese spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale e norme sulla previdenza dei consiglieri regionali);

b) gli art. 2, 3, 4, 5, 7 e 8 della legge regionale 25 febbraio 1985, n. 6;

c) la legge regionale 16 dicembre 1992, n. 71;

d) la legge regionale 27 agosto 1994, n. 65.

Art. 31

(Norme finanziarie)

1. Le spese per l'applicazione della presente legge, previste in complessive lire 1.670 milioni annui a partire dall'esercizio 1995, graveranno per lire 1.500 milioni sul capitolo 20000 (Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale) e per lire 170 milioni sul capitolo 20150 (Indennità di carica per il Presidente della Giunta regionale e per gli assessori) del bilancio di previsione per l'esercizio 1995 e, a partire dal 1996, sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci; tali spese trovano copertura negli stanziamenti già iscritti a bilancio sui rispettivi capitoli.

2. A decorrere dal 1998, l'onere sarà determinato con legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

Art. 32

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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NOTE

(*) L'art. 3, comma 1, della L.R. 26 febbraio 2018, n. 1, dispone che la denominazione "Istituto dell'assegno vitalizio", di cui alla l.r. 28/1999, è sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente "Istituto per il sistema previdenziale dei Consiglieri regionali".

(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 8 settembre 1999, n. 28, a decorrere, a norma dell'art. 15 della stessa legge, dal giorno successivo alla pubblicazione nel B.U. del regolamento di applicazione previsto all'art.1, comma 2, della medesima.

Nella formulazione originaria, l'articolo 1 così recitava:

"(Trattamento indennitario dei consiglieri regionali)

1. Il trattamento indennitario spettante ai consiglieri regionali si articola in:

a) indennità di carica e indennità di funzione;

b) diaria;

c) indennità di missione;

d) indennità per fine mandato e assegno vitalizio.".

(2) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, della L.R. 24 dicembre 2012, n. 35.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 2 così recitava:

"1. L'indennità mensile di carica dei consiglieri regionali è stabilita nella misura del settanta per cento dell'indennità mensile lorda di carica percepita dai componenti della Camera dei Deputati, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 (Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento).".

(3) Comma abrogato dall'art. 7, comma 2, della L.R. 24 dicembre 2012, n. 35.

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 2 così recitava:

"2. Le variazioni dell'indennità di carica percepita dai componenti della Camera dei Deputati determinano una variazione proporzionale delle indennità dei consiglieri regionali ad essa ragguagliate. Le variazioni delle due indennità hanno la medesima decorrenza. L'ammontare della variazione è accertato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.".

(3a) Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, della L.R. 12 giugno 2024, n. 8.

Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'art. 2 così recitava:

"L'indennità di carica non può cumularsi con altri assegni e compensi oltre a quelli previsti dalla presente legge, né con indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore dei conti conferiti dalle pubbliche amministrazioni, nonché da enti sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della Regione, ovvero da enti ai quali la Regione partecipi.".

(3b) Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, della L.R. 12 giugno 2024, n. 8.

Nella formulazione originaria, il comma 4 dell'art. 2 così recitava:

"Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun consigliere è tenuto a depositare una dichiarazione da cui risultino gli eventuali incarichi di cui al comma 3, e le somme percepite in dipendenza dagli stessi, ovvero una dichiarazione negativa.".

(3c) Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, della L.R. 12 giugno 2024, n. 8.

Nella formulazione originaria, il comma 5 dell'art. 2 così recitava:

"In caso di inadempienza all'obbligo di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio regionale diffida il consigliere ad adempiere entro il termine di quindici giorni. Nel caso in cui il consigliere persista nell'inadempimento, il Presidente del Consiglio informa l'Assemblea.".

(4) La lettera a) del comma 1 dell'art. 1 della L.R. 26 febbraio 2018, n. 1, prevede la soppressione della trattenuta obbligatoria, a carico del consigliere regionale, di cui al presente comma.

Il comma è stato sostituito dall'art. 8, comma 1, della L.R. 24 dicembre 2012, n. 35.

Il comma 1 dell'articolo 3 era già stato sostituito dall'art. 3, comma 1, della L.R. 8 settembre 1999, n. 28 nel modo seguente:

"1. Sull'indennità di carica di cui all'art. 2 è disposta una trattenuta obbligatoria, quantificata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in misura non inferiore al venti per cento, a titolo di contributo per la corresponsione della indennità di cui all'art. 1, comma 1, lett. d), e dell'assegno vitalizio, di cui all'art. 1, comma 2."

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 3 così recitava:

"1. Sull'indennità di carica di cui all'art. 2 è disposta una trattenuta obbligatoria, quantificata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in misura non inferiore al venti per cento, a titolo di contributo per la corresponsione delle indennità di cui all'art. 1, comma 1, lett. d).".

(4a) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, lettera a), della L.R. 12 giugno 2024, n. 8.

Nella formulazione originaria, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 così recitava:

"a) per il Presidente del Consiglio regionale e per il Presidente della Regione: euro 5.730 lordi;".

(4b) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, lettera b), della L.R. 12 giugno 2024, n. 8.

Nella formulazione originaria, la lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 così recitava:

"b) per i componenti della Giunta regionale: euro 4.011 lordi".

(5) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, della L.R. 24 dicembre 2012, n. 35.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 5 così recitava:

"1. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta alla indennità prevista all'art. 2, un'indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell'indennità mensile lorda percepita dai membri della Camera dei Deputati:

a) al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale: indennità di funzione pari al 55 per cento;

b) ai componenti della Giunta regionale: indennità di funzione pari al 38,50 per cento;

c) ai vicepresidenti del Consiglio regionale: indennità di funzione pari al 16,50 per cento;

d) ai Presidenti delle Commissioni consiliari, istituite a norma dello Statuto e del regolamento interno del Consiglio regionale, nonché ai segretari dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale: indennità di funzione pari al 8,25 per cento.".

(6) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 2, della L.R. 24 dicembre 2012, n. 35.

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 5 così recitava:

"2. Per l'espletamento delle funzioni prefettizie, al Presidente della Giunta regionale è attribuita un'ulteriore indennità pari al cinque per cento dell'indennità mensile lorda percepita dai membri della Camera dei Deputati.".

(7) Articolo così sostituito dall'art. 10, comma 1, della L.R. 24 dicembre 2012, n. 35.

Nella formulazione originaria, l'articolo 6 così recitava:

"(Diaria mensile)

1. L'ammontare della diaria mensile spettante ai consiglieri, senza distinzione di carica, per spese inerenti all'espletamento del mandato, è determinato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sulla base di quindici giorni di presenza per ogni mese, in misura non superiore a quella spettante ai membri del Parlamento.".

(7a) Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 12 giugno 2024, n. 8.

(8) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della L.R. 23 agosto 1996, n. 26.

(8a) Capo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 12 giugno 2024, n. 8.

(9) Nella formulazione originaria, l'articolo 8 così recitava:

"1. 1. Ai membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta regionali ed ai consiglieri regionali che, rispettivamente, per l'espletamento del proprio mandato o per incarico dei Presidenti del Consiglio o della Giunta, si rechino fuori sede sono rimborsate le spese di viaggio; per i viaggi compiuti con propri automezzi è corrisposto un rimborso chilometrico pari a quello corrisposto ai dipendenti regionali. E' inoltre corrisposta un'indennità di missione eguale a quella spettante ai funzionari dipendenti dell'Amministrazione regionale appartenenti alle qualifiche dirigenziali per missioni nel territorio dello Stato o all'estero.

2. In sostituzione dell'indennità di missione di cui al comma 1 può essere corrisposto il rimborso delle spese sostenute e documentate con un'eventuale maggiorazione del dieci per cento del loro ammontare per spese non documentabili. Tale maggiorazione è elevata al venti per cento per le missioni effettuate all'estero.

3. Le liquidazioni delle indennità e dei rimborsi di cui al comma 1 sono effettuate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio o dalla Giunta regionale secondo la rispettiva competenza.".

Il comma 1 dell'articolo 8 era già stato modificato dall'articolo 11, comma 1, della L.R. 24 dicembre 2012, n. 35 nel modo seguente:

"1. Ai membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta regionali ed ai consiglieri regionali che, rispettivamente, per l'espletamento del proprio mandato o per incarico dei Presidenti del Consiglio o della Giunta, si rechino al di fuori de territorio regionale sono rimborsate le spese di viaggio; per i viaggi compiuti con propri automezzi è corrisposto un rimborso chilometrico pari a quello corrisposto ai dipendenti regionali. E' inoltre corrisposta una indennità di missione eguale a quella spettante ai funzionari dipendenti dell'Amministrazione regionale appartenenti alle qualifiche dirigenziali per missioni nel territorio dello Stato o all'estero.".

(10) Articolo abrogato dall'articolo 18, comma 1, lettera b), della L.R. 24 dicembre 2012, n. 35.

Nella formulazione originaria, l'articolo 9 così recitava:

"(Rimborso forfetario di spese di viaggio)

1. Ai consiglieri residenti ad una distanza superiore ai cinque chilometri da Aosta spetta un rimborso forfetario di spese di viaggio commisurato ai seguenti accessi mensili in misura pari ad un quarto del prezzo di un litro di benzina super per ogni chilometro di percorrenza per raggiungere la sede consiliare:

a) membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, membri della Giunta, presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e Capigruppo consiliari: quindici accessi;

b) consiglieri facenti parte di Commissioni consiliari permanenti: dieci accessi.

2. Per ogni giornata di assenza dalle adunanze consiliari o dalle Commissioni il rimborso di cui al comma 1 sarà proporzionalmente ridotto di un quindicesimo o di un decimo.".

(11) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 1, della L.R. 4 agosto 2009, n. 29, nel modo seguente:

"(Rimborso delle spese legali e processuali e coperture assicurative)

1. I consiglieri e gli assessori regionali nei cui confronti sia stato aperto un procedimento di responsabilità civile o penale, per fatti o atti compiuti nell'espletamento dei compiti connessi con la carica ricoperta, possono chiedere il rimborso delle spese legali e processuali sostenute, debitamente documentate, salvo nel caso di sentenza di condanna definitiva che ne accerti la responsabilità per dolo o colpa grave. Nel caso sia stato aperto un procedimento di responsabilità amministrativo-contabile, il rimborso, previa richiesta dei soggetti interessati, è dovuto nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639.

2. Il rimborso, totale o parziale, delle spese di cui al comma 1, ove non coperte da assicurazione, è deliberato dalla Giunta regionale.

3. Ove si verifichi l'apertura di procedimenti civili e/o penali per reati colposi nei confronti di consiglieri e assessori regionali, per fatti o atti compiuti nell'espletamento dei compiti connessi con la carica ricoperta, e previa richiesta dei soggetti interessati, la Giunta regionale concede anticipazioni dei rimborsi sulle spese sostenute, ove non coperte da assicurazione, fatta salva la ripetizione delle somme erogate in caso di sentenza di condanna definitiva che ne accerti la responsabilità per dolo o colpa grave.

4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per il tramite della struttura dell'amministrazione regionale competente in materia di assicurazioni, può stipulare contratti di assicurazione a copertura dei rischi derivanti dalle eventuali responsabilità dei consiglieri e degli assessori regionali per fatti o atti compiuti senza dolo o colpa grave nell'espletamento dei compiti connessi con la carica ricoperta.

5. L'onere relativo ai contratti di assicurazione dei consiglieri e degli assessori regionali contro gli infortuni, la cui stipula è deliberata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, è così ripartito:

a) settanta per cento a carico del bilancio del Consiglio regionale;

b) trenta per cento a carico dell'interessato.

6. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per il tramite della struttura dell'amministrazione regionale competente in materia di assicurazioni, può stipulare contratti di assicurazione a copertura dei danni materiali e diretti derivanti dalla circolazione stradale, riportati nell'espletamento di missioni connesse all'esercizio della carica ricoperta, dal mezzo di proprietà dei consiglieri e degli assessori regionali o dei loro coniugi/familiari conviventi.".

L'articolo 15, comma 1, della L.R. 11 dicembre 2009, n. 47 ha inserito il seguente comma:

"6bis. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per il tramite della struttura regionale competente in materia di assicurazioni, può stipulare contratti di assicurazione per la copertura delle spese legali e processuali sostenute dai consiglieri e dagli assessori regionali:

a) per l'assistenza e la difesa volte ad ottenere il risarcimento dei danni alla persona ed alle cose subiti nell'espletamento dei compiti connessi con la carica ricoperta per fatto colposo o doloso di terzi;

b) per l'assistenza e la difesa volte a promuovere l'azione penale nei confronti di terzi per fatto colposo o doloso subito nell'espletamento dei compiti connessi con la carica ricoperta.".

L'articolo 15, comma 2, della L.R. 11 dicembre 2009, n. 47 ha aggiunto il seguente comma:

"6ter. Gli oneri di cui ai commi 1, 3 e 6bis sono assunti dall'amministrazione regionale per un solo legale e per l'eventuale domiciliatario e per un solo consulente per singolo ramo o disciplina attinenti all'oggetto della perizia o della consulenza tecnica. I professionisti sono scelti dai consiglieri e dagli assessori regionali, uno per persona.".

Nella formulazione originaria, l'articolo 10 così recitava:

"(Rimborso delle spese legali e processuali)

1. I consiglieri e gli assessori regionali nei cui confronti sia stato aperto un procedimento di responsabilità amministrativo-contabile, civile o penale, per fatti o atti direttamente connessi con la carica ricoperta, possono chiedere il rimborso delle spese legali e processuali sostenute, debitamente documentate, salvo nel caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave.

2. Il rimborso, totale o parziale, delle spese di cui al comma 1, ove non coperte da assicurazione, è deliberato dalla Giunta regionale.

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale, in relazione alle rispettive competenze, possono deliberare la stipula di contratti di assicurazione a copertura delle eventuali responsabilità degli amministratori regionali nei confronti dell'ente e di terzi per atti non dolosi compiuti nell'espletamento dei compiti connessi con la carica ricoperta, i cui oneri graveranno su appositi capitoli dei rispettivi bilanci da istituirsi a decorrere dall'esercizio in corso.".

(12) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, della L.R. 4 agosto 2009, n. 29.

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 23, comma 1, della L.R. 16 luglio 2002, n. 14, l'articolo 10 bis così recitava:

"(Anticipazioni dei rimborsi)

1. Ove si verifichi l'apertura di un procedimento penale per reato colposo nei confronti di consiglieri e assessori regionali, per fatti o atti direttamente connessi con la carica ricoperta, e previa richiesta dei soggetti interessati, l'ente concede anticipazioni dei rimborsi sulle spese sostenute, fatta salva la ripetizione delle somme erogate in caso di sentenza di condanna definitiva che ne accerti la responsabilità per dolo o colpa grave.".

(13) Comma così sostituito dall'art. 12, comma 1, della L.R. 24 dicembre 2012, n. 35.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 13 così recitava:

"1. L'assegno vitalizio mensile compete ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età e abbiano corrisposto il contributo di cui all'art. 3 per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel Consiglio regionale o che abbiano esercitato la facoltà di cui all'art. 16.".

(14) L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 29 è stato così corretto con avviso di errata corrige pubblicato nel Bollettino Ufficiale 12 dicembre 1995, n. 55.