Legge regionale 24 giugno 1992, n. 33 - Testo storico

Legge regionale n. 33 del 24 06 1992

Bollettino ufficiale 7 7 1992 n. 30

Disciplina degli interventi volti alla promozione del turismo verso la Valle d’Aosta.

Art. 1

(Generalità )

1. Allo scopo di incrementare il movimento turistico verso il territorio valdostano, di favorire l’affermazione di una adeguata immagine turistica della Valle d’Aosta sul mercato nazionale ed internazionale, nonché di stimolare la destagionalizzazione e la diffusione sul territorio dei flussi turistici, la Regione provvede, direttamente o per mezzo di operatori turistici, vettori e, più in generale, organizzazioni ed enti pubblici e privati, a realizzare idonee iniziative pubblicitarie e promozionali con le modalità e nei limiti previsti dalla presente legge.

Art. 2

(Iniziative da attuare)

1. Le iniziative di cui all’articolo 1 sono approvate con delibere della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore Regionale al Turismo, Sport e Beni Culturali, e consistono in:

a) effettuazione di campagne pubblicitarie sui mercati di origine dei flussi turistici, avvalendosi a tale scopo, congiuntamente o in alternativa, della stampa sia quotidiana che periodica, della radio, della televisione, del cinema e, in generale, di qualsiasi altro idoneo mezzo di comunicazione;

b) partecipazione a, o organizzazione di, mostre, fiere, esposizioni, manifestazioni, spettacoli e convegni aventi particolari riflessi sull’immagine turistica della Valle d’Aosta, sia in Italia che all’estero;

c) acquisto, edizione e produzione di materiale pubblicitario grafico e di mezzi audiovisivi;

d) studi, indagini e ricerche volti a raccogliere elementi utili per l’impostazione dell’attività promozionale e per la conoscenza, l’organizzazione e la valorizzazione delle risorse turistiche regionali;

e) ogni altra iniziativa idonea a favorire l’incremento del movimento turistico verso la Regione e la migliore organizzazione e commercializzazione dell’offerta turistica valdostana.

Art. 3

(Iniziative all’estero)

1. L’attività promozionale turistica all’estero è svolta nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma due, del DPR 22 febbraio 1982, n. 182 concernente " Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Valle d’Aosta ".

Art. 4

(Iniziative attuate da enti subregionali)

1. Le iniziative di cui ai punti a) e b) dell’articolo 2, quando siano svolte al di fuori della Valle d’Aosta, sono di esclusiva competenza regionale; su richiesta della Regione, le Aziende di promozione turistica( APT) possono tuttavia collaborare alla realizzazione delle iniziative stesse, anche mediante l’impiego di proprio personale.

2. Le APT possono inoltre richiedere preventivamente all’Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali l’autorizzazione a realizzare direttamente talune iniziative promozionali straordinarie, in deroga a quanto disposto al comma uno, ove ricorrano particolari e comprovate esigenze di promozione dell’offerta turistica locale sui mercati di origine del flusso turistico.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, previsti in complessive lire 13.100 milioni, si provvede, per il 1992, mediante utilizzo dei fondi iscritti ai capitoli 64100 (" Spese per pubblicità ed azioni promozionali turistiche "), 64120 (" Spese per l’organizzazione di manifestazioni ed iniziative atte a migliorare l’offerta turistica "), 64140 (" Spese per manifestazioni culturali d’interesse turistico ") e 64180 (" Spese per manifestazioni culturali di interesse turistico - Servizio rilevante ai fini IVA ") del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1992.

2. A decorrere dal 1993 gli stessi oneri saranno determinati con legge di bilancio ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90: " Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta ".

Art. 6

(Dichiarazione d’urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma 3, dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.