Legge regionale 23 agosto 1991, n. 33 - Testo storico

Legge regionale n. 33 del 23 08 1991

Bollettino ufficiale 3 9 1991 n. 39

Promozione della fondazione "Centro di studi storico-letterari Natalino SAPEGNO".

Art. 1

(Denominazione e scopo)

1. La Regione Autonoma Valle d’Aosta, in accordo con le signore Maria Elisabetta POSTA, Simonetta SAPEGNO e Silvia SAPEGNO, per onorare e perpetuare la memoria del Prof. Natalino SAPEGNO, promuove, ai sensi degli art. 12 e 14 del codice civile, una fondazione denominata "Centro di studi storico - letterari Natalino SAPEGNO", con sede in Morgex (Aosta).

Art. 2

(Finalitą e compiti)

1. La fondazione di cui all’articolo 1 persegue le seguenti finalitą:

a) promuove gli studi e le ricerche nell’ambito delle letterature italiana e francese;

b) favorisce l’accesso dei giovani alle discipline umanistiche e crea le condizioni per un rapporto continuativo tra ricerca storico - letteraria e la scuola;

c) favorisce lo scambio e la diffusione di informazioni nell’ambito culturale italiano ed europeo, oltre che valdostano;

d) favorisce ogni iniziativa utile al progresso degli studi e ricerche.

Art. 3

(Struttura dell’ente)

1. La Giunta regionale č autorizzata ad assumere gli accordi e a compiere, anche delegando all’uopo uno dei suoi membri, gli atti necessari per la costituzione della fondazione nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 12 del codice civile, a condizione che l’atto costitutivo e lo Statuto siano conformi ai seguenti requisiti:

a) la fondazione deve essere amministrata da un organo composto da otto membri, di cui tre nominati dal Consiglio regionale, in misura di due per la maggioranza e uno per la minoranza;

b) deve essere istituito un Comitato scientifico, composto dal direttore della fondazione e da otto membri, di cui tre esperti in discipline umanistiche, di cui due designati con voto limitato del Consiglio regionale, avente il compito di individuare e indicare all’organo di amministrazione le scelte fondamentali e le iniziative per il raggiungimento delle finalitą dell’ente;

c) il Consiglio regionale nomina i tre membri del Collegio dei revisori dei conti che ha il compito di controllare la gestione contabile dell’ente;

d) l’organo di amministrazione deve nominare un direttore in possesso di laurea in una disciplina umanistica e comprovata esperienza nel settore delle istituzioni culturali.

Art. 4

(Patrimonio)

1. La Regione concorre alla formazione del patrimonio iniziale della fondazione di cui all’articolo 1 mediante l’assegnazione di una somma capitale di lire 300.000.000.

Art. 5

(Contributi)

1. La Regione eroga a favore della fondazione di cui all'articolo 1 un contributo annuo, a decorrere dal 1991, a titolo di concorso al finanziamento dell’attivitą della fondazione medesima.

2. Il contributo di cui al comma uno č stabilito, per l’anno 1991, in lire 200.000.000.

3. Negli anni successivi il contributo č stabilito dalla legge di approvazione del bilancio regionale, in modo da mantenere costante il valore reale.

4. Assegnazioni straordinarie per scopi determinati possono essere disposte con successive leggi regionali.

Art. 6

(Statuto)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 12 e 16 del codice civile, lo Statuto č sottoposto all’approvazione, per quanto concerne la Regione Valle d’Aosta, del Consiglio regionale.

2. Le eventuali modifiche dello Statuto, prima di essere deliberate dall’organo di amministrazione della fondazione, sono sottoposte alla procedura di cui al comma uno.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Le autorizzazioni di spesa previste dagli articoli 4 e 5 graveranno sui capitoli di nuova istituzione 28500 e 28520 del bilancio di previsione per l’esercizio in corso come indicato all’articolo 8 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma uno si provvede per l’anno 1991 mediante prelevamento della somma di lire 500.000.000 dal capitolo 67030 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento ", a valere sull’apposito accantonamento relativo al " Fondo incrementativo del patrimonio " (A. O. 9.); per detto intervento rimane disponibile la minor somma di lire 7.400.670.000.

3. A decorrere dal 1992 gli oneri relativi al capitolo

28520 saranno determinati con la legge di bilancio ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilitą generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta).

Art. 8

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione per l’anno 1991 vengono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione

Cap. 67030 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento "

lire 500.000.000

In aumento

Programma regionale: 2.2.4.08. " Attivitą culturali e scientifiche "

Codificazione: 2.1.2.4.2.3.06.30.02

Cap. 28500 (di nuova istituzione)

" Assegnazione per concorso alla formazione del patrimonio iniziale della fondazione " Centro studi storico - letterari Natalino SAPEGNO", con sede in Valle d’Aosta ".

Legge regionale 23 agosto 1991, n. 33 articolo 4

lire 300.000.000

Codificazione: 2.1.1.6.2.2.06.30.02.

Cap. 28520 (di nuova istituzione)

" Contributo per concorso al finanziamento dell’attivitą della fondazione " Centro studi storico - letterari Natalino SAPEGNO", con sede in Morgex (Aosta) "

Legge regionale 23 agosto 1991, n. 33 articolo 5 lire 200.000.000

Totale in aumento lire 500.000.000

La presente legge sarą pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.