Legge regionale 16 aprile 1987, n. 33 - Testo storico

Legge regionale n. 33 del 16 04 1987

Erogazione di un contributo annuo all'Associazione sport invernali Valle d'Aosta (ASIVA) per l'attività inerente la formazione professionale.

(B.U. 4 maggio 1987, n. 9, 3° S.S. al n. 8 del 24 aprile 1987)

Art. 1

1. È autorizzata l'erogazione a favore dell'Associazione Sport Invernali Valle d'Aosta ( ASIVA) di un contributo annuo a titolo di concorso nelle spese per lo svolgimento di attività di motivazione e di orientamento propedeutiche alla formazione professionale dei giovani che intendono intraprendere l'insegnamento dello sci, tenuto conto della rilevanza economica di questa attività nell'ambito regionale.

2. Il contributo di cui al precedente comma viene erogato in aggiunta al contributo che l'ASIVA percepisce, con le altre federazioni sportive, per lo svolgimento della attività agonistica e per l'organizzazione di gare.

Art. 2

1. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, sentita la Commissione consiliare competente, alla concessione e alla liquidazione del contributo, per ogni singolo esercizio finanziario, previa presentazione da parte dell'ASIVA di domanda corredata da una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e su quella che si intende svolgere nell'anno cui il contributo si riferisce. La relazione dovrà contenere l'indicazione dei corsi svolti e il numero dei partecipanti ad ogni corso.

Art. 3

1. Per l'esercizio 1987 il contributo di cui ai precedenti articoli è stabilito in lire 80 milioni.

2. Per gli esercizi successivi l'entità del finanziamento sarà rideterminata annualmente sulla base della variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativa all'anno precedente; i relativi oneri saranno iscritti al competente capitolo con la legge finanziaria di cui all'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 4

1. In sede di prima applicazione della presente legge è autorizzata altresì l'erogazione di un contributo di lire 80 milioni a titolo di concorso nelle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività di motivazione o orientamento svolta durante l'esercizio 1986; limitatamente a detta erogazione, si prescinde dalla procedura di cui all'articolo 2.

Art. 5

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 37430, di nuova istituzione, del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1987, come previsto nel successivo articolo 6, e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

- per l'esercizio 1987 mediante riduzione di L. 160.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento) ", a valere sull'accantonamento previsto nell'allegato 8 del bilancio per l'anno 1987 relativo agli interventi straordinari a favore di società ed enti gestori di impianti di trasporto a fune; per il predetto intervento rimane disponibile la minor somma di Lire 1.440.000.000;

- per gli esercizi 1988 e 1989 mediante utilizzo per L. 160.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2. " Altri oneri non ripartibili " del bilancio pluriennale 1987/ 1989.

3. A decorrere dall'esercizio 1988 gli oneri saranno rideterminati ai sensi del secondo comma dell'articolo 3.

Art. 6

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1987 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

In diminuzione

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento) "

L. 160.000.000

In aumento

Settore 2. sviluppo economico

Programma 2.2.2.12: interventi promozionali per il turismo

Cap. 37430 (di nuova istituzione)

" Contributi all'ASIVA per attività di orientamento propedeutiche alla formazione di maestri di sci"

- LR 16 aprile 1987, n. 33

L. 160.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.