Legge regionale 21 luglio 1986, n. 33 - Testo storico

Legge regionale n. 33 del 21 07 1986

Bollettino ufficiale 05 08 1986 n. 10, 1° S.S. al n. 19 del 25 07 1986

Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale.

Art. 1

1. Al fine di assicurare la tutela dell'ambiente naturale e la sua difesa anche dall'inquinamento acustico, l'atterraggio e il sorvolo a quote inferiori a m. 500 dal suolo di velivoli a motore è vietato nell'ambito dei parchi, delle riserve e delle oasi di protezione della fauna ricadenti nel territorio della regione Valle d'Aosta.

2. Analogo divieto vige nel restante territorio della regione per tutte le zone site ad altitudine superiore a m. 1500 slm, con l'eccezione dei punti di atterraggio e degli itinerari di volo autorizzati ai sensi del successivo articolo 2.

3. Il divieto non si applica ai servizi di trasporto materiali; anche per tali servizi è peraltro prescritta - salvo i casi di assoluta urgenza - la preventiva segnalazione dei voli da effettuare alle stazioni forestali competenti per territorio.

4. La disciplina stabilita dalla presente legge non si applica alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, ai servizi forestali, alla protezione civile e, in generale, ai voli di soccorso e a quelli autorizzati dal Presidente della Giunta regionale per motivi di studio, ricerca, documentazione o comunque di pubblica utilità.

Art. 2

1. Per le aree non interessate dal divieto generale di cui al primo comma dell'articolo 1, il Presidente della Giunta regionale stabilisce con proprio decreto, previo parere della Commissione di cui al successivo comma e sentite le Commissioni consiliari competenti, i punti di partenza, individuabili in linea di massima in prossimità di zone antropizzate, i punti di atterraggio consentiti e i relativi itinerari di volo per accedervi.

2. È istituita una commissione incaricata di formulare pareri e proposte in merito ai punti di atterraggio consentiti, composta da:

- un rappresentante dell'Assessorato dell'agricoltura, foreste ed ambiente naturale;

- un rappresentante dell'Assessorato del turismo, urbanistica e beni culturali;

- un rappresentante dell'Ufficio della protezione civile;

- un rappresentante dell'Unione valdostana guide di alta montagna;

- un rappresentante designato dalle associazioni protezionistiche aventi sede in Valle d'Aosta;

- un rappresentante dei Comuni interessati.

3. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e da esso convocata; i suoi componenti restano in carica fino a sostituzione da parte degli organi o enti che li hanno designati, i quali provvedono altresì a indicare il nominativo di un supplente destinato a sostituire il titolare in caso di assenza o impedimento.

4. Nell'elaborazione dei suoi pareri la commissione ha particolare riguardo ai problemi di sicurezza e al disturbo arrecabile all'uomo e alla fauna alpina dalle attività di volo.

Art. 3

1. Il trasporto di sciatori con velivoli deve avvenire in condizioni temporali ed ambientali che garantiscano la sicurezza degli sciatori medesimi anche nella successiva discesa in sci. A tal fine l'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali, sentito il Comune interessato, promuove la stipulazione con le società che offrono al pubblico il servizio di elisci di convenzioni con le quali si stabiliscono:

a) i modi per assicurare l'assistenza di una guida alpina o, per le zone prive di difficoltà alpinistiche, di un maestro di sci al gruppo di sciatori, fissando altresì il numero massimo di turisti per ogni guida o maestro;

b) le modalità per assicurare i collegamenti dei gruppi via radio durante le discese in sci, al fine di rendere possibile e tempestivo l'intervento dell'organizzazione della protezione civile alle operazioni di soccorso che si rendessero necessarie;

2. L'identificazione delle discese prive di difficoltà alpinistiche, per le quali è consentito l'accompagnamento dei gruppi da parte di maestri di sci, è operata dalla commissione di cui all'art. 2, integrata per l'occasione da un rappresentante dell'Associazione valdostana maestri di sci.

3. La stipula delle convenzioni di cui al primo comma è condizione perché possa essere offerto al pubblico il servizio di elisci.

Art. 4

1. Sono incaricati della vigilanza sull'applicazione della presente legge il Corpo forestale valdostano, gli organi di polizia locali e gli organi di pubblica sicurezza.

Art. 5

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- da lire 4.000.000 a lire 12.000.000 per la violazione dei divieti di cui all'articolo 1 o per chiunque offra il servizio di elisci senza aver stipulato la convenzione di cui all'articolo 3 della presente legge;

- da lire 2.000.000 a lire 6.000.000 per l'inosservanza degli obblighi assunti con la convenzione sopra citata.

2. In caso di recidiva le sanzioni amministrative sono raddoppiate e dopo due infrazioni dei divieti sopra riportati viene sospesa per due anni la convenzione con le società interessate.

3. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.