Legge regionale 21 maggio 1985, n. 33 - Testo storico

Legge regionale n. 33 del 21 05 1985

Bollettino ufficiale 12 6 1985 n. 10

Integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1984, n. 6, recante il finanziamento di opere pubbliche nell’interesse di enti locali.

Art. UNICO

All’articolo 2 della legge regionale 11 aprile 1984, n. 6, dopo il terzo comma, č aggiunto il seguente:

"Gli stanziamenti possono essere utilizzati anche per gli interventi integrativi previsti a carico dei Comuni e delle Comunitą Montane dall’articolo 7, quarto comma, della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, recante interventi regionali in materia di agricoltura, ferme restando le misure massime di contributo ammesse dall’articolo 7 medesimo".

La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.